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Decisione

16.2005.92

contratto di lavoro - durata impiego - interpretazione contratto - pretese che rientrano nella procedura per mercedi e salari - remunerazione dell'attività svolta prima dell'assunzione

6 marzo 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. In concreto, le parti divergono sull'interpretazione del contratto di lavoro che

le vincolava. Mentre la convenuta sostiene di aver concluso un contratto di

lavoro con remunerazione oraria a dipendenza del quale al lavoratore venivano

pagate unicamente le ore effettivamente prestate, quest'ultimo ritiene invece

di aver concluso un contratto in virtù del quale egli avrebbe dovuto percepire

un salario mensile fisso di fr. 2'000.- per otto ore di lavoro settimanali,

mentre le ore effettuate in eccedenza gli sarebbero state pagate a fr. 62.50 l'ora.

Dovendosi interpretare il contenuto di un accordo, va rilevato che

la presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad

altri metodi d'interpretazione (Honsell/Vogt/

Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I,

3a ed.,

2003, n. 25 ad art. 18 CO; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Komemntar, n. 368

ad art. 18 CO). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche

chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente decisivo

(Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit.,

n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch,

op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO), ritenuto che nonostante la presenza di

un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso - tenuto conto

delle condizioni del contratto, dello scopo perseguito dalle parti o di altre

circostanze - non rifletta esattamente il senso dell'accordo stipulato (DTF 101

Considerandi

II 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve essere

stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei

contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., n. 76 ad art. 18 CO).

Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà

delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 129 III 118).

6.

Nella fattispecie, la lettera del contratto è apparentemente chiara, in

quanto menziona un salario mensile fisso di fr. 2'000.- lordi e un impiego del

20% corrispondente a una durata di circa otto ore settimanali a fr. 62.50 l'ora.

Sennonché il contenuto di questa pattuizione scritta è stato smentito da __________

O__________ che ha fornito indicazioni diverse circa la reale volontà delle

parti al momento della conclusione del contratto. Secondo il teste, prima di

stipulare il contratto scritto, tra le parti vi è stato un incontro durante il

quale era stato detto e stabilito che la persona doveva essere retribuita a

ore e per sue esigenze personali era stata stabilita una media di ore di lavoro

con una retribuzione di fr. 2'000.- mensili¿¿¿Le ore lavorate in più o in meno

rispetto ai fr. 2'000.- ricevuti venivano compensate alla fine dell'anno con

la tredicesima¿¿¿. Durante le ferie aziendali o richieste e ottenute dal

dipendente non maturava salario poiché egli non lavorava. Anche questo fatto

era stato discusso e deciso nel colloquio iniziale¿¿ Quanto versato all'istante

corrisponde a quanto lui ha lavorato ed a quanto pattuito (cfr. verbale 3

febbraio 2005). Questa deposizione, che l'istante non ha contestato e non ha neppure

preteso non corrispondere al vero, avvalora la tesi di parte convenuta secondo

la quale il lavoratore era remunerato a ore, di modo che, avendo quest'ultimo

effettuato 101 ore e 6 minuti alla tariffa stabilita di fr. 62.50 all'ora, il

totale di sua spettanza ammonta a fr. 6'318.75 lordi. E siccome la convenuta ha

versato il salario solamente per fr. 6'000.- lordi (cfr. doc. 2¿4), ne risulta

un saldo residuo di fr. 318.75 lordi a favore dell'istante. Su questo

punto il ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle risultanze

istruttorie da parte del primo giudice, deve essere accolto.

7.

Per quanto attiene alla richiesta di pagamento delle due mezze giornate

effettuate dall'istante prima della sua assunzione (8 ore per un corrispettivo

di fr. 500.-), a ragione il primo giudice ha applicato la procedura per azioni

derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC) giacché si tratta

indubbiamente di un'azione sorta nell'ambito di una controversia derivante dal

rapporto di lavoro che vincolava le parti (art. 343 CO; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté,

2001, n. 1.14 ad art. 343 CO), tant'è che l'istante ha fatto valere la pretesa

in discussione a titolo di salario (cfr. istanza, Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 417, n. 564). In merito

alla legittimità della richiesta di pagamento, è vero che __________ O__________

ha confermato che per queste ore non era stata concordata o discussa alcuna

retribuzione¿.. poiché non erano ore effettive di lavoro (cfr. verbale 3 febbraio

2005), tuttavia la conclusione del primo giudice non appare arbitraria tanto

più che la dottrina ammette il principio della remunerazione dell'attività svolta

dal lavoratore anche prima della sua assunzione (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 7 ad art. 320 CO),

indipendentemente dalle effettive mansioni svolte in quel frangente. Il

principio del carattere oneroso delle prestazioni del lavoratore è peraltro espressamente

previsto all'art. 320 cpv. 2 CO, di modo che l'istante può rivendicare il

pagamento di queste prestazioni, pari a fr. 500.- lordi, ai quali egli

non ha potuto validamente rinunciare ostandovi l'art. 341 CO che esclude una

rinuncia unilaterale al salario da parte del lavoratore, nel senso che una

rinuncia al salario ai sensi dell'art. 115 CO invocato dalla ricorrente,

sarebbe ipotizzabile unicamente in caso di reciproche concessioni (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.14

ad art. 341 CO), ciò che non è il caso in concreto.

8.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto.

Accogliendo,

ancorché parzialmente, il ricorso e ricorrendo i presupposti d¿applicazione

dell¿art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa

Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo

di fr. 818.75 lordi oltre agli interessi del 5% dal 31 agosto 2004, data di

esigibilità del credito dell'istante i salari essendo sempre stati corrisposti

a quest'ultimo prima della fine del mese (doc. 2¿4), ciò che rende superflua

una formale messa in mora (cfr. art. 102 cpv. 2 CO).

9.

Non

si prelevano tasse né spese (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Quanto alle

ripetibili, l'istante, soccombente nella misura dei 2/3, è tenuta a rifondere

alla convenuta una ridotta indennità per entrambe le sedi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 17 ad art.

148).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l¿art. 417 lett. e CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 2 agosto 2005

di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 20 luglio 2005 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1.

L'istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza RI 1

è condannata a versare a CO 1 l'importo di fr. 818.75 lordi, da dedursi gli

oneri sociali, oltre agli interessi del 5% dal 31 agosto 2004.

2.

Non si prelevano né

tasse né spese. L'istante verserà alla convenuta fr. 300.- a titolo di

ripetibili parziali.

II. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. CO 1 verserà alla

controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d¿appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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