Lexipedia

Decisione

16.2005.93

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. L'art.

56 cpv. 1 CO prevede la responsabilità del detentore di un animale per il danno

da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta

dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe

verificato anche usando questa diligenza. Trattasi di una responsabilità

oggettiva che sanziona la violazione di un dovere di diligenza valutato oggettivamente

indipendentemente dalla persona del detentore e da una sua eventuale colpa (Thévenoz/Werro, Commmentaire romand du

Code des Obligations I, 2003, n. 1 ad art. 56 CO; Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., 2006, n. 4 ad art. 56 CO; Werro,

La responsabilité civile, 2005, n. 521; DTF 102 II 232). In questo senso il

detentore è responsabile dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo

dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere

mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del

nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre è presunto il

nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da

parte del detentore (Thévenoz/Werro,

op. cit., n. 4 ad art. 56 CO), il quale può liberarsi dalla sua responsabilità

solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle

circostanze per evitare l'avverarsi del danno (Thévenoz/Werro, op.

cit., n. 16 ad art. 56 CO; Brehm,

op. cit., n. 49 segg. CO; DTF 126 III 14; sentenza del Tribunale

federale 4C.268/2004), prova liberatoria ammessa con un certo riserbo

dalla giurisprudenza che dimostra una certa severità nei confronti del

detentore di animali (Brehm, op.

cit., n. 52 ad art. 56 CO).

7. Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la

quale l'istante avrebbe sufficientemente comprovato di essere stata aggredita,

unitamente al suo cane, dal cane appartenente al convenuto non appare

arbitraria. Infatti, sulla base delle prove documentali addotte dall'istante, in

particolare il verbale di polizia 27 aprile 2005 (doc. A), i certificati medici

17 e 18 aprile 2005 (doc. B e C) e il certificato veterinario 19 aprile 2005

(doc. D), il giudice di pace poteva ritenere provata tale circostanza. Certo questi

documenti sono stati allestiti sulla base delle dichiarazioni dell'istante, tuttavia

gli stessi non sono stati contestati dal convenuto, ragione per la quale il

primo giudice non aveva motivo di dubitare della loro veridicità (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 78,

m. 8). A fronte di queste risultanze il convenuto non ha apportato nessuna prova

liberatoria, peraltro problematica ritenuto che il solo fatto di lasciar

passeggiare un cane libero in uno spazio aperto al pubblico comporta già di per

sé la violazione del dovere generale di sorveglianza e diligenza che si impone al

proprietario di un cane e che gli impone l'utilizzo del guinzaglio così come

previsto dalle varie legislazioni comunali (alle quali l'art. 25 del Regolamento

di applicazione della Legge organica comunale rinvia, cfr. Werro, op.

cit., n. 551). Altrettanto pacifica è l'esistenza di un nesso di

causalità tra l'aggressione da parte del cane del convenuto e i danni patiti dall'istante

e dal suo cane, visto che rientra nel corso ordinario delle cose che un'aggressione

compiuta da un cane di taglia medio grande sia atta a provocare danni (Brehm, op. cit., n. 9 ad art. 56 CO).

8. Quanto

ai danni, che possono essere materiali o il torto morale (Werro, op. cit., n. 527), non può

essere considerato arbitrario l'accoglimento della pretesa di fr. 50.- relativa

al pagamento degli abiti indossati in quell'occasione, giacché essa corrisponde

al costo di una tuta da ginnastica (Werro,

op. cit., n. 972).

Altrettanto incensurabile

è l'accoglimento della pretesa di fr. 500.- per titolo di torto morale, poiché in

caso di lesione corporale ai sensi dell'art. 47 CO, nel cui concetto rientrano

non solo quelle fisiche ma anche quelle di natura psichica (Brehm, op. cit., n. 14 ad art. 47 CO)

quali ad esempio uno shock psichico (Brehm,

op. cit., n. 175 ad art. 47 CO), il giudice può attribuire al danneggiato

un'equa indennità pecuniaria, volta a compensare la sofferenza fisica o

psichica subita (Werro, op. cit.,

n. 132 e 1383) a seguito di una lesione di una certa gravità (Werro, op. cit., n. 138). In concreto,

considerato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice in

quest'ambito (Werro, op. cit., n.

1272), non può essere considerato arbitrario, ovvero insostenibile, il

riconoscimento all'istante di un torto morale quale risarcimento per lo stato di ansietà pronunciata provocatole dall'aggressione

subita, e attestato dal certificato medico 18 aprile 2005 (doc. C), che era di

una certa gravità.

9. Alla luce di quanto

sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 70.-

b)

spese fr.

30.

-

fr.

100.

-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla

controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster