16.2005.93
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 maggio 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.93
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, CCC
Titolo:
responsabilità del detentore di animali - aggressione da parte di cane non al guinzaglio - torto morale - assenza del convenuto alla discussione - secondo invio della citazione non previsto - mancato ossequio del termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza - termine d'ordine
CITAZIONE
RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
RISARCIMENTO DANNI
TORTO MORALE
art. 47 CO
art. 56 CO
art. 124 CPC-TI
art. 293 cpv. 2 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.93
Lugano
10 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
agosto 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 11 luglio 2005 del Giudice di pace supplente
del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 413-69/2005)
promossa con istanza 14 giugno 2005 da
CO 1
patr. dall' RA
2
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 780.50 oltre interessi a titolo
di risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
14 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di
Vezia per ottenere il pagamento di fr. 780.50. La pretesa trae origine da
un'aggressione da lei subita il 17 aprile 2005 dal cane appartenente al
convenuto che, non essendo legato al guinzaglio, si sarebbe avventato sul suo
cane mordendolo, sicché nel tentativo di difendere il proprio animale anche lei
è stata aggredita. In questo frangente essa ha subìto una serie di ematomi alla
gamba destra, il danneggiamento della giacca e dei pantaloni della tuta da ginnastica
e le ha procurato uno stato ansioso pronunciato. L'importo rivendicato
corrisponde a danni materiali per complessivi fr. 280.50 (fr. 108.- di spese
veterinarie, fr. 122.50 di spese mediche e fr. 50.- per il danneggiamento degli
indumenti) oltre a fr. 500.- rivendicati a titolo di torto morale per lo stato
di ansietà pronunciata provocatomi dall'aggressione, per complessivi fr.
780.50. All'udienza del 4 luglio 2004 il convenuto non è comparso.
2. Con
sentenza 11 luglio 2005 il Giudice di pace supplente ha integralmente accolto l'istanza
ritenendo che dalla documentazione prodotta dall'istante risulta che questa,
unitamente al suo cane, è stata aggredita dal cane del convenuto subendo danni
materiali e morali. Egli ha considerato che l'assenza del convenuto alla
discussione non gli ha permesso di fornire una qualsiasi prova liberatoria ai
sensi dell'art. 56 CO, donde la sua responsabilità quale detentore dell'animale.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo
diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice avrebbe fissato
l'udienza di discussione solo quattro giorni dopo la scadenza del periodo di
giacenza della raccomandata contenente la citazione, contravvenendo così
all'art. 293 cpv. 2 CPC. Egli contestata inoltre la rigida applicazione del
principio secondo cui la raccomandata si ritiene notificata al settimo giorno
di giacenza, ritenuto che egli non poteva attendersi l'avvio di una procedura
giudiziaria, per di più avvenuta durante le ferie estive. Nel merito rimprovera
al primo giudice di aver accolto le pretese dell'istante nonostante questa non
le abbia provate, in particolare mancando qualsiasi dimostrazione sul fatto che
sia stato effettivamente il suo cane a cagionarle i danni lamentati, non
potendo a tal fine bastare le semplici allegazioni di parte. Infine egli contesta,
siccome non comprovato, il riconoscimento di fr. 50.- per il danneggiamento di
indumenti, così come fr. 500.- a titolo di torto morale, non essendone date le
premesse.
Nelle sue
osservazioni dell'8 settembre 2005, dalle quali deve essere estromessa la
documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ostandovi l’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni, l'istante postula la reiezione del ricorso.
4. Secondo
l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere
sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o
del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni. In concreto il ricorrente si duole della lesione del
suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione
dell'istanza, sennonché, come egli stesso riconosce, secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale un atto giudiziario spedito per lettera
raccomandata si ritiene notificato nel momento della consegna effettiva al suo
destinatario oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta e quindi viene messo nella cassetta delle lettere o nella casella postale
del destinatario un avviso di ritiro, il settimo e ultimo giorno di giacenza
presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 115 Ia 15 consid. 3a, 113 Ib 89
consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124, m. 1). Poiché il ricorrente non contesta la regolarità della
notifica in quanto tale, egli non può che imputare a sé stesso l'assenza alla
discussione dell'istanza, senza che possa pretendere dal primo giudice una
notifica supplementare mediante invio semplice, le norme di procedura non
imponendo nessun obbligo in tal senso (cfr. art. 124 CPC).
Quanto
al fatto che il primo giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza lasciando un
lasso di termine di almeno 5 giorni come previsto dall'art. 293 cpv. 2 CPC, la
censura si rivela altresì inconsistente giacché trattandosi di un termine
d'ordine, da una violazione non deriva nessun tipo di sanzione. Determinante ai
fini dell'ossequio del diritto di essere sentito è che la parte sia stata
regolarmente citata alla discussione, ciò che in concreto non è neppure in
discussione. In concreto spettava semmai al convenuto organizzarsi in modo tale
da assicurarsi il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza
per vacanze, di modo che egli non può eccepire in questa sede la violazione del
suo diritto di essere sentito. Su questo punto il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. L'art.
56 cpv. 1 CO prevede la responsabilità del detentore di un animale per il danno
da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta
dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe
verificato anche usando questa diligenza. Trattasi di una responsabilità
oggettiva che sanziona la violazione di un dovere di diligenza valutato oggettivamente
indipendentemente dalla persona del detentore e da una sua eventuale colpa (Thévenoz/Werro, Commmentaire romand du
Code des Obligations I, 2003, n. 1 ad art. 56 CO; Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., 2006, n. 4 ad art. 56 CO; Werro,
La responsabilité civile, 2005, n. 521; DTF 102 II 232). In questo senso il
detentore è responsabile dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo
dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere
mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del
nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre è presunto il
nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da
parte del detentore (Thévenoz/Werro,
op. cit., n. 4 ad art. 56 CO), il quale può liberarsi dalla sua responsabilità
solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle
circostanze per evitare l'avverarsi del danno (Thévenoz/Werro, op.
cit., n. 16 ad art. 56 CO; Brehm,
op. cit., n. 49 segg. CO; DTF 126 III 14; sentenza del Tribunale
federale 4C.268/2004), prova liberatoria ammessa con un certo riserbo
dalla giurisprudenza che dimostra una certa severità nei confronti del
detentore di animali (Brehm, op.
cit., n. 52 ad art. 56 CO).
7. Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la
quale l'istante avrebbe sufficientemente comprovato di essere stata aggredita,
unitamente al suo cane, dal cane appartenente al convenuto non appare
arbitraria. Infatti, sulla base delle prove documentali addotte dall'istante, in
particolare il verbale di polizia 27 aprile 2005 (doc. A), i certificati medici
17 e 18 aprile 2005 (doc. B e C) e il certificato veterinario 19 aprile 2005
(doc. D), il giudice di pace poteva ritenere provata tale circostanza. Certo questi
documenti sono stati allestiti sulla base delle dichiarazioni dell'istante, tuttavia
gli stessi non sono stati contestati dal convenuto, ragione per la quale il
primo giudice non aveva motivo di dubitare della loro veridicità (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 78,
m. 8). A fronte di queste risultanze il convenuto non ha apportato nessuna prova
liberatoria, peraltro problematica ritenuto che il solo fatto di lasciar
passeggiare un cane libero in uno spazio aperto al pubblico comporta già di per
sé la violazione del dovere generale di sorveglianza e diligenza che si impone al
proprietario di un cane e che gli impone l'utilizzo del guinzaglio così come
previsto dalle varie legislazioni comunali (alle quali l'art. 25 del Regolamento
di applicazione della Legge organica comunale rinvia, cfr. Werro, op.
cit., n. 551). Altrettanto pacifica è l'esistenza di un nesso di
causalità tra l'aggressione da parte del cane del convenuto e i danni patiti dall'istante
e dal suo cane, visto che rientra nel corso ordinario delle cose che un'aggressione
compiuta da un cane di taglia medio grande sia atta a provocare danni (Brehm, op. cit., n. 9 ad art. 56 CO).
8. Quanto
ai danni, che possono essere materiali o il torto morale (Werro, op. cit., n. 527), non può
essere considerato arbitrario l'accoglimento della pretesa di fr. 50.- relativa
al pagamento degli abiti indossati in quell'occasione, giacché essa corrisponde
al costo di una tuta da ginnastica (Werro,
op. cit., n. 972).
Altrettanto incensurabile
è l'accoglimento della pretesa di fr. 500.- per titolo di torto morale, poiché in
caso di lesione corporale ai sensi dell'art. 47 CO, nel cui concetto rientrano
non solo quelle fisiche ma anche quelle di natura psichica (Brehm, op. cit., n. 14 ad art. 47 CO)
quali ad esempio uno shock psichico (Brehm,
op. cit., n. 175 ad art. 47 CO), il giudice può attribuire al danneggiato
un'equa indennità pecuniaria, volta a compensare la sofferenza fisica o
psichica subita (Werro, op. cit.,
n. 132 e 1383) a seguito di una lesione di una certa gravità (Werro, op. cit., n. 138). In concreto,
considerato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice in
quest'ambito (Werro, op. cit., n.
1272), non può essere considerato arbitrario, ovvero insostenibile, il
riconoscimento all'istante di un torto morale quale risarcimento per lo stato di ansietà pronunciata provocatole dall'aggressione
subita, e attestato dal certificato medico 18 aprile 2005 (doc. C), che era di
una certa gravità.
9. Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 70.-
b)
spese fr.
30.
-
fr.
100.
-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster