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Decisione

16.2005.94

azione di accertamento del mancato ritorno a miglior fortuna - definizione - elementi per determinare il ritorno a miglior fortuna del debitore - onere della prova - legittimazione alla rappresentanza

28 settembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.94

Data decisione, Autorità:

28.09.2006, CCC

Titolo:

azione di accertamento del mancato ritorno a miglior fortuna - definizione - elementi per determinare il ritorno a miglior fortuna del debitore - onere della prova - legittimazione alla rappresentanza processuale di una SA - vizi dell'istanza possono essere sanati all'udienza - edizione documenti

EDIZIONE DI DOCUMENTI

MIGLIOR FORTUNA

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 29 COST

art. 97 CPC-TI

art. 211 cpv. 2 CPC-TI

art. 301 CPC-TI

art. 92 LEF

art. 93 LEF

art. 265 cpv. 2 LEF

art. 265a LEF

Incarto n.

16.2005.94

Lugano

28 settembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22

agosto 2005 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 10 agosto 2005 del Pretore supplente del

Distretto di Blenio nella causa a procedura accelerata (inc. n. OA.2004.11)

promossa con istanza 5 luglio 2004 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento del

suo mancato ritorno a miglior fortuna nell'ambito dell'esecuzione n. __________

dell'UEF di Blenio promossa nei suoi confronti dalla convenuta, domanda

respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Nell'ambito

del fallimento di RI 1, pronunciato il 21 gennaio 2000, la CO 1 ha ottenuto il

3 luglio 2000 un attestato di carenza di beni per fr. 4'717.40. Sulla base di

questo atto essa ha fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo (n. __________

dell'UEF di Acquarossa) al quale l'escusso ha interposto opposizione motivandola

con il non ritorno a miglior fortuna. Adito dall'istituto bancario con sentenza

dell'11 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Blenio ha respinto l'opposizione

non avendo il convenuto reso verosimile il suo non ritorno a miglior fortuna.

Considerandi

2.

Il

5.

luglio 2004 RI 1 si è rivolto al medesimo Pretore chiedendo di accertare, sulla

base dell'art. 265a cpv. 4 LEF, il suo mancato ritorno a miglior fortuna.

Egli ha sostenuto che per procedere a tale accertamento occorreva fare

astrazione del reddito della moglie, la stessa non essendo responsabile dei debiti

da lui contratti prima del matrimonio, e in ogni caso, anche considerandolo, il

bilancio familiare non comportava un'eccedenza tale da soddisfare il credito

della convenuta. Nella sua risposta del 4 agosto 2004 CO 1 si è opposta

all'istanza contestando che la situazione finanziaria dell'istante sia tale da

escludere che egli sia ritornato a miglior fortuna.

3.

All'udienza

preliminare del 13 settembre 2004 l'istante, eccepita la carenza di legittimazione

alla rappresentanza processuale da parte dei rappresentanti della convenuta, ha

chiesto di dichiarare nullo l'allegato di quest'ultima. Da parte sua, la convenuta

ha chiesto l'edizione del contratto di lavoro della moglie dell'istante. Con

decreto dell'11 novembre 2004 il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di

legittimazione alla rappresentanza processuale. Il 3 gennaio 2005 la convenuta

ha formalizzato la domanda di edizione documenti alla quale l'istante ha dato

seguito producendo il documento richiesto.

4.

Statuendo

il 10 agosto 2005, il Pretore, dopo avere accertato la validità della procedura

di edizione di documenti, ha esaminato la situazione finanziaria dell'istante

nell'anno precedente l'avvio della procedura esecutiva (16 settembre 2002/16

settembre 2003), accertando che lo stesso è ritornato a miglior fortuna nella

misura di fr. 11'150.-. Donde, in sintesi, il rigetto dell'istanza.

5.

Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC. Il ricorrente contesta innanzi tutto l'accertamento del primo giudice circa

la validità della risposta, sottoscritta da persone senza potere di

rappresentanza. Egli si duole inoltre della violazione delle norme di procedura

e del suo diritto di esser sentito con riferimento alla richiesta di edizione

del contratto di lavoro della di lui moglie poiché formulata in modo irrito

dalla convenuta. Nel merito egli ritiene errato e arbitrario l'accertamento del

primo giudice circa il suo ritorno a miglior fortuna, non avendo questi tenuto

conto di spese della famiglia debitamente comprovate, quali gli ammortamenti,

le spese di trasferta della moglie, le spese telefoniche e quelle funerarie, e

di non aver neppure considerato le sue possibilità di risparmio nella misura di

fr. 750.- mensili.

Nelle

sue osservazioni del 19 settembre 2005 la convenuta postula la reiezione del

ricorso.

6.

Giusta

l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132

III 211 consid. 2.1 con riferimenti).

7.

Per

quel che riguarda la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte

dei rappresentanti dell'istituto bancario, il giudice esamina d'ufficio e in

ogni stadio di causa se esiste – rispettivamente se sono esistiti – tale

presupposti processuali (art. 97 n. 4 CPC). Trattandosi di una società anonima,

questa agisce per mezzo dei suoi organi (art. 54/55 CC; Leuch/ Marbach, Die Zivilprozessordnung

für den Kanton Bern, 2000, n. 1.a ad art. 35), ovvero i membri

del consiglio d'amministrazione (organi formali) e coloro che, senza una

designazione formale, partecipano in maniera determinante alla formazione della

volontà sociale (organi di fatto) esercitando autonomamente funzioni societarie

(Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3 segg.).

In

concreto dalle risultanze del Registro di commercio si evince che i due

firmatari della risposta di causa non erano legittimati a vincolare l'istituto

bancario in qualità di organi formali giacché solo __________ dispone di un

diritto di firma collettiva a due. Né essi risultano organi di fatto, la convenuta

non avendo neppure allegato tale loro funzione in seno alla società. Nondimeno,

alle successive udienze indette per la discussione dell'istanza e la

trattazione della causa hanno presenziato, in rappresentanza dell'istituto

bancario, __________ e l'avv. __________, entrambi iscritti con diritto di

firma collettiva a due e quindi legittimati a vincolare la convenuta in quanto

organi della stessa. In circostanze del genere, si deve ritenere che la

partecipazione all'udienza di due rappresentanti abilitati ha sanato le carenze

formali di quest'atto (cfr. CCC sentenza inc. 16.2005.86 del 15 maggio 2006).

La

giurisprudenza alla quale il ricorrente fa riferimento e secondo cui la

costituzione all'udienza della parte stessa o di un suo patrocinatore

debitamente legittimato non può sanare la nullità dell'atto introduttivo di

causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 64 m. 3), non si applica in concreto poiché riferita a una diversa fattispecie,

ovvero al caso in cui l'istanza è sottoscritta da un avvocato in una procedura

davanti al giudice di pace, ove il patrocinio di avvocati è vietato

espressamente dall'art. 301 CPC. Ciò, a maggior ragione per non cadere nel

formalismo eccessivo vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (cfr. sentenza del

Tribunale federale 2P.89/2003 del 7 novembre 2003), e per conformarsi al principio secondo il quale gli atti di procedura compiuti

da un rappresentante senza poteri sono validi se ratificati dal rappresentato

(DTF 113 II 113). Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, deve essere respinto.

8.

In merito all'irregolarità della procedura di edizione documenti, con

riferimento alla richiesta relativa al certificato di lavoro di sua moglie, il

ricorrente sostiene che la convenuta non ha presentato l'istanza scritta

all'udienza preliminare così come lo impone l'art. 211 cpv. 2 CPC.

Dal

verbale dell'udienza preliminare del 13 settembre 2004, risulta che questa

prova è stata chiesta dalla convenuta e l'istante non si è opposto ritenendola

semplicemente superflua per la presenza agli atti di alcuni documenti. Ora, è

vero che giusta l'art. 211 cpv. 2 CPC la domanda di edizione di documenti deve

avvenire in forma scritta ed essere prodotta al giudice al più tardi

all'udienza preliminare, tuttavia avendo la convenuta anticipato oralmente

all'udienza preliminare questa sua richiesta, poi formalizzata – su richiesta del Pretore (cfr. ordinanza

27.

dicembre 2004 ) – con

istanza scritta 3 gennaio 2005, e avendo il primo giudice regolarmente intimato

la domanda sia all'istante che alla parte interessata la quale ha prodotto il

documento richiesto senza sollevare contestazione alcuna, è escluso un

qualsiasi intervento cassatorio da parte di questa Camera (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art.

211, m. 1 e n. 703). L'eventuale violazione dell'art. 211 cpv. 2 CPC non ha in

ogni caso arrecato nessun pregiudizio alla parte, tantomeno la violazione del

suo diritto di essere sentito, ragione per la quale la prova in quanto tale non

può essere considerata nulla (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 211, m. 2 e 3). Anche su questo punto il ricorso, che non ha

evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

9.

Nel

merito, il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

interpretato il concetto di miglior fortuna e di aver arbitrariamente valutato

le risultanze istruttorie concludendo al suo ritorno a miglior fortuna, in

particolare non riconoscendogli determinate spese.

In

presenza di un attestato di carenza di beni dopo il fallimento, il creditore

può promuovere una nuova esecuzione solo se il debitore è ritornato a miglior

fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF). Con questo termine, che non è definito nella

legge, si deve intendere la nuova sostanza netta del debitore, la quale è data

non soltanto quando il debitore ha concretamente capitalizzato i suoi redditi,

ma anche quando, grazie ad essi, gli sarebbe stato possibile procedere alla

loro capitalizzazione. In questo senso, e al fine di impedire che il debitore

dilapidi le sue entrate a scapito dei creditori eccependo che, formalmente, non

dispone di nuova sostanza, costituiscono nuovo patrimonio, e sono dunque

pignorabili, non soltanto i beni di cui il debitore è proprietario e dispone giuridicamente,

ma anche quelli di cui dispone economicamente (FF 1991 III pag. 113).

Per

permettere al debitore di risollevarsi dal proprio fallimento e di ricostruirsi

una nuova esistenza, ristabilendosi sul piano economico e sociale senza essere

costantemente sottoposto ad esecuzioni dei creditori rimasti insoddisfatti nel

suo fallimento, si considera ritornato a miglior fortuna il debitore che ha

ricostituito la sua situazione finanziaria e che dispone di una fortuna netta,

pari a un'eccedenza dei nuovi attivi acquisiti dopo il fallimento rispetto ai

nuovi passivi (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire

romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, ad

art. 265, n. 23; A. Staehelin/T.

Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, 1998, ad art. 265, n.

14). In quest'ottica la soglia del ritorno a miglior fortuna corrisponde

all'importo che permette al debitore non solo di condurre uno stile di vita

confacente alla sua situazione, ma anche di risparmiare (Dallèves/Foëx/ Jeandin, op. cit. ad

art. 265, n. 24). Lo stile di vita confacente deve essere determinato in ogni

singolo caso, in base alla situazione del debitore al momento dell'esecuzione

in corso e non alla sua situazione al termine della procedura di fallimento,

ritenuto che il Tribunale federale ha dichiarato arbitraria la prassi di alcuni

Cantoni di calcolare l'importo del ritorno a miglior fortuna maggiorando, di

una certa percentuale, il minimo vitale del debitore (A. Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin, op. cit., ad art. 265, n.

21; DTF 129 III 385; SJ 1997 282).

Per

determinare questo tenore di vita occorre innanzitutto riferirsi al minimo

vitale degli art. 92 e 93 LEF al quale si aggiungono le spese necessarie

(imposte) e abituali (quali le spese di acquisto e manutenzione di un veicolo,

di un televisore, alcune assicurazioni private), oltre a un determinato importo

tale da garantire al debitore un tenore di vita adeguato. Tutto quello che

supera quest'importo complessivo può essere destinato ai precedenti creditori (Dallèves/Foëx/ Jeandin, op. cit., ad

art. 265, n. 22 e 25; A. Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin, op.

cit., ad art. 265, n. 15). La quantificazione di quest'importo aggiuntivo

spetta al giudice, il quale deve valutare, in ogni singolo

caso e secondo il suo potere di apprezzamento, a quali condizioni il debitore

può condurre una vita conforme alle sue condizioni e rifarsi una vita risparmiando

(Dallèves/Foëx/ Jeandin, op. cit.,

ad art. 265, n. 26; A. Staehelin/T.

Bauer/D. Staehelin, op. cit., ad art. 265, n. 22; Fürstenberger, Einrede des mangelnden

und Festellung neuen Vermögens nach revidiertem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz,

1999, pag. 21–22). L'ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le

possibilità d'intervento di questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in

cui la sentenza impugnata sia manifestamente in contrasto con le risultanze

dell'istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi

dell'arbitrio.

10.

Nell'ambito

di un'azione di accertamento del non ritorno a miglior fortuna ai sensi dell'art.

265a cpv. 4 LEF, il creditore deve provare che il debitore è ritornato a

miglior fortuna dimostrando le sue entrate (DTF 131 I 24), mentre spetta a

quest'ultimo comprovare il suo fabbisogno (Fürstenberger,

op. cit., pag. 113). Il periodo determinante per questa valutazione è l'anno

precedente l'inoltro dell'esecuzione (A.

Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin, op. cit., ad art. 265, n. 17; Fürstenberger, op. cit., pag. 23), in

concreto quindi dal 16 settembre 2002 al 16 settembre 2003, data di notifica

del PE.

a) Mentre

non è in contestazione il calcolo delle entrate dell'istante, quest'ultimo si

duole del mancato riconoscimento di un importo di fr. 750.- mensili a titolo di

risparmio. A questo proposito il Pretore ha considerato, rispettivamente non ha

computato nel reddito determinante, i costi della cassa malati secondo la LCA

(fr. 310.30 mensili, doc. N), l'importo di fr. 1'500.- percepito dall'istante

nell'ambito della successione della madre e un ulteriore somma di fr. 3'400.-

annui. Il calcolo del primo giudice sul fabbisogno del debitore non presta il

fianco a critica alcuna, tantomeno è arbitrario non avendo egli oltrepassato i

limiti dell'ampio potere di apprezzamento che gli compete nell'ambito della

quantificazione della fortuna netta del debitore (sopra consid. 9).

b) Quanto

al mancato riconoscimento dell'importo di fr. 916.70 a titolo di ammortamenti, il

ricorrente si limita a non condividere l'apprezzamento del primo giudice

secondo cui lo stesso concorre a costituire la fortuna dell'istante. La

censura, di natura appellatoria, non basta a concretizzare il titolo di

cassazione invocato. Del resto, a prescindere dal fatto che quanto rivendicato

dall'istante si riferisce al 2004, ovvero a un periodo posteriore a quello

determinante per la valutazione del suo ritorno a miglior fortuna (cfr. doc.

I), nel concetto di debito rientra quanto dovuto quale corrispettivo per una

determinata prestazione (trattandosi di debiti ipotecari si intende il corrispettivo

per l'utilizzo del capitale), mentre non rientra in questa definizione quanto

versato a titolo di restituzione del capitale, ovvero l'ammortamento (Guhl, Das Schweizerische

Obligationerecht, 9ª edizione,

pag. 89; Locher, Kommentar zum

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2001, pag. 814 e 815).

c) Per

quel che riguarda il mancato computo nelle spese della famiglia di fr. 300.-

mensili per le trasferte della moglie, importo che il primo giudice ha ridotto

a fr. 100.-, è vero che la fattura 7 novembre 2003 attesta un consumo di

carburante nella misura di fr. 300.- (doc. M), tuttavia, come correttamente

ritenuto dal primo giudice, l'istante non ha provato che ciò fosse in relazione

con le esigenze di servizio della moglie, ossia che questa fosse tenuta a

spostarsi per motivi professionali, tanto più che domicilio e posto di lavoro

coincidono. Ne discende che anche su questo punto il ricorso, che si limita a

dissentire dal giudizio impugnato, deve essere respinto.

d) Anche

la riduzione delle spese per uso telefono non può essere censurata, tanto più

che le fatture agli atti (doc. V e W) si riferiscono a un periodo posteriore a

quello determinante, per cui non rientrerebbero neppure nel computo delle spese

ammissibili.

e) Per

quanto attiene alla spese funerarie, la conclusione del primo giudice che non

le ha ammesse non può essere censurata non avendo il ricorrente allegato di

essere debitore delle stesse, in particolare non avendo prodotto nessun

certificato ereditario dal quale poter dedurre che egli ne fosse l'unico responsabile.

11.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, tantomeno il preteso arbitrio del primo giudice nella

valutazione della sua situazione finanziaria e del suo ritorno a miglior

fortuna, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1.

Il

ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.

2.

Le

spese dell'odierno giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 240.-

b)

spese fr.

60.

-

fr.

300.

-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo

di versare alla controparte fr. 250.- quale indennità per questa sede.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Blenio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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