Lexipedia

Decisione

16.2005.96

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito

3 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 22 luglio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr.

200.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.

Considerandi

II.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati

dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà alla

ricorrente un'indennità di fr. 80.- per questa sede.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster