16.2005.99
rigetto definitivo - sentenza tribunale confederato quale titolo esecutivo - condanna al pagamento di un importo lordo e non netto a titolo di salari - oneri sociali facilmente determinabili - identit
1 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.99
Data decisione, Autorità:
01.12.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza tribunale confederato quale titolo esecutivo - condanna al pagamento di un importo lordo e non netto a titolo di salari - oneri sociali facilmente determinabili - identità credito - domanda di rinvio tempestiva e motivata - diritto di essere sentito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 136 cpv. 1 CPC-TI
art. 136 cpv. 2 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2005.99
Lugano
1 dicembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
settembre 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 22 agosto 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti (inc. n. EF.2005.1671) promossa con istanza 27 maggio 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dalla convenuta al
PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 27 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta
dalla sua ex datrice di lavoro RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole
per l'incasso di fr. 5'524.65 rivendicati a titolo di pretese salariali;
che a
valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la decisione 22 dicembre
2004 del Bezirksgericht di __________, passata in giudicato;
che con
sentenza 22 agosto 2005 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo
nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente dal
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 7 settembre 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo
diritto di essere sentita per il fatto che il Pretore non le ha concesso il
rinvio dell'udienza, mentre nel merito contesta di aver ricevuto la sentenza del
Tribunale di __________ così come di essere stata citata nell'ambito della quella
procedura e rileva infine che il Pretore ha riconosciuto all'istante un importo
netto mentre la sentenza zurighese indica un importo lordo;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che – anzitutto
– la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso dev'essere estromessa
dagli atti in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che,
per quanto attiene all'asserita violazione del diritto di essere sentito per il
mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza, l'art. 136 cpv.
Fatti
1 CPC stabilisce che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia
impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio
militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di
partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio;
che
la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata
tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza
dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in
tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);
che
il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non
giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento
del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie la ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di rinvio
dell'udienza processualmente ammissibile, la richiesta telefonica effettuata il
giorno stesso dell'udienza non potendo evidentemente essere considerata giacché
intempestiva e comunque non fondata su un motivo grave ai sensi dell'art. 136
cpv. 1 CPC;
che,
in circostanze del genere, il diritto di essere sentito non è stato violato, la
ricorrente dovendo addebitare solo a sé stessa la mancata partecipazione alla
discussione dell'istanza;
che
vista l'assenza della convenuta al contraddittorio, unica sede nell'ambito
della quale le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni
(cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), le contestazioni da lei sollevate per la
prima volta in questa sede, ovvero il fatto di non aver ricevuto la citazione
all'udienza davanti al Bezirksgericht di __________ e di non avere ricevuto la
sentenza di quest'autorità, non possono essere considerate ostandovi l'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede
nuovi fatti, prove ed eccezioni mai sollevate in precedenza;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad
art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che
questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF;
che la decisione 22 dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________
(doc. B), regolarmente passata in giudicato (doc. C), costituisce di principio
un valido titolo esecutivo;
che
il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo se vi è
identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nel titolo
esecutivo (Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l'opposition, 1980, § 108), nel senso che l'importo dovuto dalla
parte escussa deve risultare dal titolo esecutivo o da altri documenti (D. Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80
LEF);
che
nel caso di specie, il Tribunale confederato ha condannato la convenuta a pagare
all'istante fr. 4'766.50 lordi a titolo di salari e indennità di vacanze per il
periodo dal 21 maggio al 22 giugno 2004;
che
da tale importo devono essere dedotti a titolo di oneri sociali (cfr. 14 cpv. 1
LAVS; 5 cpv. 1 LADI; 91 cpv. 3 LAINF; 66 cpv. 2 e 3 LPP), è previsto dalla
legge (cfr. art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LAVS; 3 LADI; 92 LAINF; 66 cpv. 1 LPP), sicché
la somma dovuta può essere facilmente determinata dalla debitrice, la quale può
quantificare in ogni momento quanto dedurre a titolo di oneri sociali (ad
identica conclusione era giunta anche la Camera esecuzione e fallimenti
nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione basata su un
contratto di lavoro, cfr. Rep. 1987 pag. 242);
che
pertanto, la conclusione del primo giudice che ha attribuito alla decisione 22
dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________ la qualifica di valido titolo
esecutivo per gli importi di fr. 4'766.50 lordi a titolo di salari, di fr.
558.15 a valere quale rimborso spese, di fr. 200.- di ripetibili e fr. 265.- di
spese di conciliazione, per un totale di fr. 5'789.65, non appare errata e tantomeno
arbitraria, tanto più l'importo posto in esecuzione di soli fr. 5'524.65 tiene
verosimilmente già conto del salario netto di spettanza dell'istante;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto;
che tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili all'istante che non ha formulato
osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 5 settembre 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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