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Decisione

16.2005.99

rigetto definitivo - sentenza tribunale confederato quale titolo esecutivo - condanna al pagamento di un importo lordo e non netto a titolo di salari - oneri sociali facilmente determinabili - identit

1 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC stabilisce che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia

impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio

militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di

partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio;

che

la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata

tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza

dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in

tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che

il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non

giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento

del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie la ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di rinvio

dell'udienza processualmente ammissibile, la richiesta telefonica effettuata il

giorno stesso dell'udienza non potendo evidentemente essere considerata giacché

intempestiva e comunque non fondata su un motivo grave ai sensi dell'art. 136

cpv. 1 CPC;

che,

in circostanze del genere, il diritto di essere sentito non è stato violato, la

ricorrente dovendo addebitare solo a sé stessa la mancata partecipazione alla

discussione dell'istanza;

che

vista l'assenza della convenuta al contraddittorio, unica sede nell'ambito

della quale le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni

(cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), le contestazioni da lei sollevate per la

prima volta in questa sede, ovvero il fatto di non aver ricevuto la citazione

all'udienza davanti al Bezirksgericht di __________ e di non avere ricevuto la

sentenza di quest'autorità, non possono essere considerate ostandovi l'art. 321

cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede

nuovi fatti, prove ed eccezioni mai sollevate in precedenza;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta

d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede

tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad

art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che

questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto

e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di

eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in

base all’art. 81 LEF;

che la decisione 22 dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________

(doc. B), regolarmente passata in giudicato (doc. C), costituisce di principio

un valido titolo esecutivo;

che

il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo se vi è

identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nel titolo

esecutivo (Panchaud/Caprez, La

mainlevée de l'opposition, 1980, § 108), nel senso che l'importo dovuto dalla

parte escussa deve risultare dal titolo esecutivo o da altri documenti (D. Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80

LEF);

che

nel caso di specie, il Tribunale confederato ha condannato la convenuta a pagare

all'istante fr. 4'766.50 lordi a titolo di salari e indennità di vacanze per il

periodo dal 21 maggio al 22 giugno 2004;

che

da tale importo devono essere dedotti a titolo di oneri sociali (cfr. 14 cpv. 1

LAVS; 5 cpv. 1 LADI; 91 cpv. 3 LAINF; 66 cpv. 2 e 3 LPP), è previsto dalla

legge (cfr. art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LAVS; 3 LADI; 92 LAINF; 66 cpv. 1 LPP), sicché

la somma dovuta può essere facilmente determinata dalla debitrice, la quale può

quantificare in ogni momento quanto dedurre a titolo di oneri sociali (ad

identica conclusione era giunta anche la Camera esecuzione e fallimenti

nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione basata su un

contratto di lavoro, cfr. Rep. 1987 pag. 242);

che

pertanto, la conclusione del primo giudice che ha attribuito alla decisione 22

dicembre 2004 del Bezirksgericht di __________ la qualifica di valido titolo

esecutivo per gli importi di fr. 4'766.50 lordi a titolo di salari, di fr.

558.15 a valere quale rimborso spese, di fr. 200.- di ripetibili e fr. 265.- di

spese di conciliazione, per un totale di fr. 5'789.65, non appare errata e tantomeno

arbitraria, tanto più l'importo posto in esecuzione di soli fr. 5'524.65 tiene

verosimilmente già conto del salario netto di spettanza dell'istante;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, deve essere respinto;

che tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili all'istante che non ha formulato

osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 5 settembre 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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