16.2006.1
ricorso per cassazione - ricevibilità del ricorso - è nullo il ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice fornendo una prop
12 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2006.1
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, CCC
Titolo:
ricorso per cassazione - ricevibilità del ricorso - è nullo il ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice fornendo una propria personale versione dei fatti
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
Fatti
16.2006.1
Lugano
12 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 dicembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 12 dicembre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2005.263) promossa con istanza 15 giugno 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'946.55 oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 15 giugno 2005 CO 1ha convenuto __________davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2'946.55 oltre
accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 9 giugno 1998 per prestazioni
varie di manodopera e fornitura di apparecchiature telefoniche effettuate per conto
del convenuto;
che
all'udienza del 19 settembre 2005 RI 1 si è opposto all'istanza;
che
con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione
tra le parti di un contratto di appalto e la corretta esecuzione dell'opera da
parte dell'istante, ha accolto la pretesa di quest'ultima non avendo il
convenuto comprovato le sue allegazioni secondo le quali la mercede fatturata
non teneva conto dei maggiori sconti ottenuti dall'istante e allo stesso
dovuti;
che
con atto ricorsuale 28 dicembre 2005 RI 1è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 dicembre 2005 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
sull’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il
proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice, fornendo una propria
personale versione dei fatti in merito agli accordi di collaborazione dallo
stesso conclusi con la ditta l'istante;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
comunque anche nel merito il ricorso è infondato il convenuto, come correttamente
concluso dal primo giudice, non avendo dimostrato il perfezionamento di un
accordo con la controparte circa il preteso ristorno degli sconti da questa
ottenuti sulla fornitura di materiale da parte di un'altra ditta;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1è nullo.
Considerandi
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono
poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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