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Decisione

16.2006.1

ricorso per cassazione - ricevibilità del ricorso - è nullo il ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice fornendo una prop

12 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.1

Lugano

12 gennaio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 dicembre 2005

presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 dicembre 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile

inappellabile (inc. n. IU.2005.263) promossa con istanza 15 giugno 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di

fr. 2'946.55 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 15 giugno 2005 CO 1ha convenuto __________davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2'946.55 oltre

accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 9 giugno 1998 per prestazioni

varie di manodopera e fornitura di apparecchiature telefoniche effettuate per conto

del convenuto;

che

all'udienza del 19 settembre 2005 RI 1 si è opposto all'istanza;

che

con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione

tra le parti di un contratto di appalto e la corretta esecuzione dell'opera da

parte dell'istante, ha accolto la pretesa di quest'ultima non avendo il

convenuto comprovato le sue allegazioni secondo le quali la mercede fatturata

non teneva conto dei maggiori sconti ottenuti dall'istante e allo stesso

dovuti;

che

con atto ricorsuale 28 dicembre 2005 RI 1è insorto contro il predetto giudizio;

che

giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che

nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 dicembre 2005 del ricorrente

non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso

per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

sull’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il

proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice, fornendo una propria

personale versione dei fatti in merito agli accordi di collaborazione dallo

stesso conclusi con la ditta l'istante;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

comunque anche nel merito il ricorso è infondato il convenuto, come correttamente

concluso dal primo giudice, non avendo dimostrato il perfezionamento di un

accordo con la controparte circa il preteso ristorno degli sconti da questa

ottenuti sulla fornitura di materiale da parte di un'altra ditta;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1è nullo.

Considerandi

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono

poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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