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Decisione

16.2006.10

rigetto definitivo - transazione giudiziaria quale titolo esecutivo - definizione transazione giudiziale - impegno di pagamento condizionato

26 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2006 di RI 1

è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 11 gennaio 2006 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 60.-, da anticipare dalla

parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta

fr. 50.- a titolo di indennità.

Considerandi

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,

già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà

alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili per questa sede.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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