16.2006.10
rigetto definitivo - transazione giudiziaria quale titolo esecutivo - definizione transazione giudiziale - impegno di pagamento condizionato
26 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.10
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - transazione giudiziaria quale titolo esecutivo - definizione transazione giudiziale - impegno di pagamento condizionato
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
TRANSAZIONE GIUDIZIALE OGIUDIZIARIA
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2006.10
Lugano
26 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
gennaio 2006 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 11 gennaio 2006 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005. 817) promossa con istanza 14 dicembre
2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 14 dicembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta
da RI 1al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatole per l'incasso di
fr. 2'351.55 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 22
luglio 2002 per prestazioni svolte a favore di quest'ultima;
che
quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la menzionata fattura e una transazione
giudiziaria sottoscritta dalle parti il 14 settembre 2004 davanti al Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, con la quale la convenuta aveva
riconosciuto il credito di fr. 2'000.- di parte istante impegnandosi al relativo
pagamento dopo l'eliminazione dei difetti discussi in sede di udienza,
ritirando per tale importo l'opposizione dalla stessa interposta al PE n. __________;
che
alla discussione del 9 gennaio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza ribadendo
il proprio impegno al pagamento del credito posto in esecuzione solo dopo l'eliminazione
dei difetti presenti nell'opera fornita dall'istante;
che
con sentenza 11 gennaio 2006 il Segretario assessore, accertata la presenza di
un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dalla parte istante,
ha accolto l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 1° febbraio 2006, RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso la
presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante;
che
con osservazioni 17 febbraio 2006 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti
perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80
LEF (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
per titolo esecutivo si intendono, oltre alle sentenze, anche le transazioni
giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF) ovvero, secondo dottrina e
giurisprudenza, le dichiarazioni rese dal debitore dinanzi a un tribunale
contenenti il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa
formulata in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio
sul merito;
che
in altre parole la transazione giudiziale è l'accordo che le parti siglano davanti
al giudice allo scopo di porre fine alla lite (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 80 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
1980, § 104, pag. 249);
che
nella fattispecie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione
prodotta dall'istante non si evince nessun titolo esecutivo ai sensi della
menzionata dottrina;
che
infatti, dal verbale 14 settembre 2004 non risulta il riconoscimento
incondizionato della pretesa dell'istante da parte della convenuta, tanto più
che esso era espressamente condizionato all'eliminazione da parte dell'istante di
difetti presenti nell'opera fornita (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 104 n. 17 e 22);
che
spettava pertanto all'istante provare l'adempimento della menzionata condizione
(Staehelin, op. cit., n. 44 ad
art. 80 LEF) ovvero di aver proceduto all'eliminazione dei difetti lamentati dalla
convenuta, prova che non risulta essere stata fornita;
che
pertanto la sentenza del primo giudice, che ha erroneamente concluso all'esistenza
di un valido titolo esecutivo, deve essere cassata siccome frutto di un'errata
applicazione del diritto sostanziale;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che per la prima sede
l'indennità risarcibile alla parte convenuta non può essere calcolata in base
alla TOA, non avendo essa fatto capo al patrocinio di un avvocato.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I.
Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2006 di RI 1
è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 gennaio 2006 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 60.-, da anticipare dalla
parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 50.- a titolo di indennità.
Considerandi
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,
già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà
alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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