16.2006.101
ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura
6 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
16.2006.101
Data decisione, Autorità:
06.10.2006, CCC
Titolo:
ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.101
Lugano
6 ottobre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 18 settembre 2006 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc.
n. 176–2006–S) promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di
Giubiasco di rigettare l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UEF
di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 505.– oltre interessi e spese,
rivendicati sulla base di una fornitura di bombole a gas;
che
all'udienza del 12 settembre 2006 il convenuto si è opposto all'istanza;
che con
sentenza 18 settembre 2006 il Giudice di pace, esclusa la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto
l'istanza;
che con
scritto 28 settembre 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa
trasmesso alla scrivente Camera per essere trattato quale ricorso per
cassazione, RI 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio;
che
secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto, lo scritto del 28 settembre 2006 dei ricorrenti non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si
prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per
Fatti
i quali motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 settembre 2006 RI 1 e __________ è nullo.
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Considerandi
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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