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Decisione

16.2006.102

contratto d'appalto - fornitura cucina - richiesta di pagamento del saldo - eccezione di prescrizione

13 febbraio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza

30 agosto 2006 il Giudice di pace, accertato che il credito non era prescritto e

considerato che il difetto lamentato dal convenuto non era di una gravità tale

da giustificare l'intera trattenuta di quanto rivendicato dall'istante, ha riconosciuto

un minor valore della mercede pattuita nella misura di fr. 300.–/ 400.– che ha

compensato con gli interessi e le spese esposti dall'istante. L'istanza è

stata pertanto accolta per fr. 1832.70, importo limitatamente al quale ha pure

rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al citato PE.

C. Con ricorso

del 19 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento

sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente

rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale,

in particolare le norme sulla prescrizione del credito dell'istante. Al ricorso

la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

Contestata

dal ricorrente è la conclusione del primo giudice secondo la quale la pretesa

dell'istante non si era prescritta. Al proposito il Giudice di pace ha accertato

che la fattura è stata emessa il 18 ottobre 1999 e che il convenuto aveva

versato acconti per fr. 10 000.– ragione per cui il termine di prescrizione era

stato interrotto. Il ricorrente ribadisce che nella fattispecie si applica il

termine di prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 3 CO e che con

l'interruzione della prescrizione mediante versamento di un acconto inizia a

decorre un nuovo termine di prescrizione. E siccome non vi è una prova di

quando è intervenuto il pagamento dell'acconto in questione, ma ritenuta la

richiesta di interessi dal 31 dicembre 1999, la prescrizione, secondo l'interessato,

è intervenuta al più tardi il 31 dicembre 2004.

3.

Ora,

è vero che con il versamento di un acconto inizia a decorrere una nuova prescrizione

della stessa durata di quella interrotta (art. 137 cpv. 1 CO; Däppen in: Basler Kommentar, OR I 3a edizione, n. 2 ad art. 137) sicché

in mancanza della prova di una nuova interruzione del termine, che incombeva

all'istante, il giudice di pace avrebbe potuto concludere per la prescrizione

del credito vantato dall'istante. Se non che, l'annullamento di una sentenza si

giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato e non solo

nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid.

2.

, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).

In

concreto, il convenuto ha fatto valere il termine di prescrizione di 5 anni

previsto dall'art. 128 n. 3 CO. Tale disposizione trova applicazione “per

lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di 10 anni previsto dall'art.

127.

CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata in

modo restrittivo, ritenuto che in caso di dubbio vale il termine ordinario di

prescrizione di dieci anni (Thévenoz/Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128

CO; Gauch, Le contrat d'entreprise,

Zurigo 1999, n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). L'onere della

prova circa l'esistenza delle premesse per l'applicabilità del termine di

prescrizione abbreviato incombe alla parte che se ne prevale (II CCA 5 novembre

1993.

in re V.SA/R.; Kummer,

Berner Kommentar, Berna 1966, n. 165 ad art. 8 CC). In concreto spettava quindi

al convenuto provare la natura artigianale della prestazione fornita

dall'istante, ritenuto che né il giudice né le parti possono modificare i

termini di prescrizione del terzo titolo della prima parte del Codice delle

Obbligazioni (art. 129 CO).

Nella fattispecie tutto si

ignora sulla prestazione effettuata dall'istante salvo l'incarico di fornire e

montare un arredamento da cucina con relativi apparecchi elettrici per fr. 24

651.15

(cfr. fattura 18 ottobre 1999). Che tale lavoro possa essere definito di

tipo artigianale appare dubbio, tanto più che nella loro definizione

rientrano quei lavori nei quali l'attività manuale è preponderante o perlomeno

equivalente alle altre prestazioni dell'artigiano (quali ad esempio l'utilizzo

di macchinari, i lavori amministrativi e organizzativi). In questo senso

l'attività dell'artigiano non deve necessitare di particolari tecnologie e non

deve neppure essere pianificata o coordinata con altri artigiani, ma deve trattarsi

di un lavoro di routine (DTF 123 III 122 consid. 2; Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 16 ad

art. 128 CO; Gauch, op. cit., n.

1287; Rep. 1992, pag. 273). Al riguardo, come detto il ricorrente non ha

addotto nulla sicché in mancanza di una prova in merito al fatto che la prestazione

dell'istante rientrasse nel concetto di lavoro artigianale la

pretesa dell'istante è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni

che, pacificamente, non è ancora decorso. Ciò posto, il

ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere

respinto

4.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre all'istante, che non ha presentato osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 19 settembre 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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