16.2006.102
contratto d'appalto - fornitura cucina - richiesta di pagamento del saldo - eccezione di prescrizione
13 febbraio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2006.102
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, CCC
Titolo:
contratto d'appalto - fornitura cucina - richiesta di pagamento del saldo - eccezione di prescrizione
PRESCRIZIONE STRAORDINARIA
art. 8 CC
art. 127 CO
art. 128 cf. 3 CO
art. 137 CO
Incarto n.
16.2006.102
Lugano
13 febbraio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19
settembre 2006 presentato da
RI 1
(patrocinato
dall' RA 1
contro la sentenza emessa il 30 agosto 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc.
n. 77B/05/0) promossa con istanza 28 luglio 2005 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 28 luglio 2005 la ditta CO 1, ditta specializzata nella fabbricazione e
vendita di cucine, ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di
Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1832.70 oltre al rigetto dell'opposizione
da questi interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. L'importo
rivendicato corrisponde al saldo dovuto su una fattura emessa il 18 ottobre
1999 per la fornitura di un arredamento da cucina. All'udienza del 21 settembre
2005, proseguita il 24 maggio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza eccependo la presenza di difetti così come l'intervenuta
prescrizione del credito ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO.
Fatti
B. Con sentenza
30 agosto 2006 il Giudice di pace, accertato che il credito non era prescritto e
considerato che il difetto lamentato dal convenuto non era di una gravità tale
da giustificare l'intera trattenuta di quanto rivendicato dall'istante, ha riconosciuto
un minor valore della mercede pattuita nella misura di fr. 300.–/ 400.– che ha
compensato con gli interessi e le spese esposti dall'istante. L'istanza è
stata pertanto accolta per fr. 1832.70, importo limitatamente al quale ha pure
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al citato PE.
C. Con ricorso
del 19 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale,
in particolare le norme sulla prescrizione del credito dell'istante. Al ricorso
la controparte non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
Contestata
dal ricorrente è la conclusione del primo giudice secondo la quale la pretesa
dell'istante non si era prescritta. Al proposito il Giudice di pace ha accertato
che la fattura è stata emessa il 18 ottobre 1999 e che il convenuto aveva
versato acconti per fr. 10 000.– ragione per cui il termine di prescrizione era
stato interrotto. Il ricorrente ribadisce che nella fattispecie si applica il
termine di prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 3 CO e che con
l'interruzione della prescrizione mediante versamento di un acconto inizia a
decorre un nuovo termine di prescrizione. E siccome non vi è una prova di
quando è intervenuto il pagamento dell'acconto in questione, ma ritenuta la
richiesta di interessi dal 31 dicembre 1999, la prescrizione, secondo l'interessato,
è intervenuta al più tardi il 31 dicembre 2004.
3.
Ora,
è vero che con il versamento di un acconto inizia a decorrere una nuova prescrizione
della stessa durata di quella interrotta (art. 137 cpv. 1 CO; Däppen in: Basler Kommentar, OR I 3a edizione, n. 2 ad art. 137) sicché
in mancanza della prova di una nuova interruzione del termine, che incombeva
all'istante, il giudice di pace avrebbe potuto concludere per la prescrizione
del credito vantato dall'istante. Se non che, l'annullamento di una sentenza si
giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato e non solo
nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid.
2.
, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).
In
concreto, il convenuto ha fatto valere il termine di prescrizione di 5 anni
previsto dall'art. 128 n. 3 CO. Tale disposizione trova applicazione “per
lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di 10 anni previsto dall'art.
127.
CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata in
modo restrittivo, ritenuto che in caso di dubbio vale il termine ordinario di
prescrizione di dieci anni (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128
CO; Gauch, Le contrat d'entreprise,
Zurigo 1999, n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). L'onere della
prova circa l'esistenza delle premesse per l'applicabilità del termine di
prescrizione abbreviato incombe alla parte che se ne prevale (II CCA 5 novembre
1993.
in re V.SA/R.; Kummer,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 165 ad art. 8 CC). In concreto spettava quindi
al convenuto provare la natura artigianale della prestazione fornita
dall'istante, ritenuto che né il giudice né le parti possono modificare i
termini di prescrizione del terzo titolo della prima parte del Codice delle
Obbligazioni (art. 129 CO).
Nella fattispecie tutto si
ignora sulla prestazione effettuata dall'istante salvo l'incarico di fornire e
montare un arredamento da cucina con relativi apparecchi elettrici per fr. 24
651.15
(cfr. fattura 18 ottobre 1999). Che tale lavoro possa essere definito di
tipo artigianale appare dubbio, tanto più che nella loro definizione
rientrano quei lavori nei quali l'attività manuale è preponderante o perlomeno
equivalente alle altre prestazioni dell'artigiano (quali ad esempio l'utilizzo
di macchinari, i lavori amministrativi e organizzativi). In questo senso
l'attività dell'artigiano non deve necessitare di particolari tecnologie e non
deve neppure essere pianificata o coordinata con altri artigiani, ma deve trattarsi
di un lavoro di routine (DTF 123 III 122 consid. 2; Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 16 ad
art. 128 CO; Gauch, op. cit., n.
1287; Rep. 1992, pag. 273). Al riguardo, come detto il ricorrente non ha
addotto nulla sicché in mancanza di una prova in merito al fatto che la prestazione
dell'istante rientrasse nel concetto di lavoro artigianale la
pretesa dell'istante è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni
che, pacificamente, non è ancora decorso. Ciò posto, il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto
4.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre all'istante, che non ha presentato osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 19 settembre 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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