16.2006.103
Contratto d'appalto - mercede a corpo - esclusa una maggiorazione per prestazioni previste nell'offerta iniziale
14 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.103
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - mercede a corpo - esclusa una maggiorazione per prestazioni previste nell'offerta iniziale
APPALTO
MERCEDE A CORPO
art. 373 CO
Incarto n.
16.2006.103
Lugano
14 marzo 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
settembre 2006 presentato da
RI 1 Lugano
(patrocinato dall RA 1 )
contro la sentenza emessa il 28 agosto 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc.
n. 71B/ 05/0) promossa con istanza 20 luglio 2005 da
CO 1 Porza;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 3 aprile 2003 l'impresa di
gessatura CO 1 ha allestito per conto di CO 1un'offerta per l'esecuzione di
opere da gessatore nella sua casa di abitazione a __________per un importo
complessivo di fr. 35 257.60, più IVA. Il 14 novembre 2003, terminati i lavori,
RI 1 ha trasmesso al committente una fattura di fr. 39 413.58 (comprensiva del
costo per la fornitura e posa di ponteggi di fr. 3300.– più IVA non contemplati
nell'offerta) sulla quale il committente ha pagato diversi acconti.
Fatti
B.
Con istanza del 20 luglio 2005 la CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Giudice di
pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1339.20 a saldo
delle proprie prestazioni, oltre al rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 15 settembre
2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza
sostenendo di aver pattuito con l'impresa una mercede a corpo di fr. 30 000.–
che egli ha già soluto pagando inoltre fr. 3300.– oltre IVA per la posa dei
ponteggi.
C. Con
sentenza 28 agosto 2006 il Giudice di pace ha accolto
l'istanza
non ritenendo provata la pattuizione di una mercede di fr. 30 000.–. Egli ha
altresì rilevato che quast'ultimo importo era estremamente vantaggioso per il
committente sicché avrebbe dovuto essere giustificato da particolari condizioni
di pagamento che il convenuto non ha provato.
D. Con
ricorso per cassazione del 18 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali, in particolare,
si evince la pattuizione di una mercede a corpo di fr. 30 000.– debitamente onorata.
L'istante non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
Il
ricorrente censura l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte
del primo giudice al quale rimprovera di non aver considerato la pattuizione di
una mercede a corpo, ciò che esclude la richiesta di ulteriori importi per prestazioni
comprese nell'offerta iniziale. Il primo giudice ha
rilevato che in calce al preventivo del 3 aprile 2003 di fr. 37 937.50 il
direttore dell'istante aveva indicato “a corpo fr. 30 000.–”, ma che per ottenere uno sconto del genere vi dovessero essere
condizioni di pagamento particolari che però nella fattispecie non erano
riscontrabili. Egli ha soggiunto che il saldo è stato pagato un anno dopo l'emissione
della fattura e che in questo lasso di tempo il committente non ha mai preteso
di pagare solo fr. 30 000.– e che se vi era uno sconto sulle opere da gessatore
lo stesso doveva valere anche per la fornitura dei ponteggi. E in difetto di un
accordo sottoscritto da entrambe le parti, la pretesa dell'istante doveva
essere ammessa.
3.
Dagli atti risulta che in calce all'offerta del 3 aprile 2004 per
un costo di fr. 37 937.50, il direttore dell'istante ha indicato a corpo fr.
30'000 (doc. A). Ora, trattandosi di una mercede a corpo, essa è vincolante
per l'appaltatore ed egli deve attenervisi salvo ove nel frattempo sia
intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo
1999, n. 901 e 905). In concreto, l'istante ha bensì indicato di avere eseguito
lavori superiori a quelli fatturati, salvo aggiungere che l'accordo era
condizionato a un pagamento di fr. 15 000.– dichiarati e il resto senza fattura
in nero (verbale del 15 settembre 2005), ma tale allegazione non ha
trovato nessun riscontro probatorio e quindi non può inficiare una chiara prova
documentale. Che l'istante abbia eseguito prestazioni supplementari, poi, è
smentito da un raffronto tra l'offerta iniziale e la fattura, di contenuto
identico salvo i fr. 3300.– + IVA per la posa dei ponteggi non prevista nell'offerta.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove e conseguente
errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere
accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art.
148.
cpv. 1 CPC).
4.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione
dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della
controversia con la conseguente reiezione dell'istanza.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 settembre 2006 di RI
1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 28 agosto 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 120.– e le spese di fr. 30.–, da anticipare dalla parte istante,
rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 140.– a
titolo di ripetibili.
II.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
120.–
già
anticipati dal ricorrente, sono posti a carico della resistente la quale
rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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