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Decisione

16.2006.103

Contratto d'appalto - mercede a corpo - esclusa una maggiorazione per prestazioni previste nell'offerta iniziale

14 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con istanza del 20 luglio 2005 la CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Giudice di

pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1339.20 a saldo

delle proprie prestazioni, oltre al rigetto dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 15 settembre

2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza

sostenendo di aver pattuito con l'impresa una mercede a corpo di fr. 30 000.–

che egli ha già soluto pagando inoltre fr. 3300.– oltre IVA per la posa dei

ponteggi.

C. Con

sentenza 28 agosto 2006 il Giudice di pace ha accolto

l'istanza

non ritenendo provata la pattuizione di una mercede di fr. 30 000.–. Egli ha

altresì rilevato che quast'ultimo importo era estremamente vantaggioso per il

committente sicché avrebbe dovuto essere giustificato da particolari condizioni

di pagamento che il convenuto non ha provato.

D. Con

ricorso per cassazione del 18 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali, in particolare,

si evince la pattuizione di una mercede a corpo di fr. 30 000.– debitamente onorata.

L'istante non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)

a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

Il

ricorrente censura l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte

del primo giudice al quale rimprovera di non aver considerato la pattuizione di

una mercede a corpo, ciò che esclude la richiesta di ulteriori importi per prestazioni

comprese nell'offerta iniziale. Il primo giudice ha

rilevato che in calce al preventivo del 3 aprile 2003 di fr. 37 937.50 il

direttore dell'istante aveva indicato “a corpo fr. 30 000.–”, ma che per ottenere uno sconto del genere vi dovessero essere

condizioni di pagamento particolari che però nella fattispecie non erano

riscontrabili. Egli ha soggiunto che il saldo è stato pagato un anno dopo l'emissione

della fattura e che in questo lasso di tempo il committente non ha mai preteso

di pagare solo fr. 30 000.– e che se vi era uno sconto sulle opere da gessatore

lo stesso doveva valere anche per la fornitura dei ponteggi. E in difetto di un

accordo sottoscritto da entrambe le parti, la pretesa dell'istante doveva

essere ammessa.

3.

Dagli atti risulta che in calce all'offerta del 3 aprile 2004 per

un costo di fr. 37 937.50, il direttore dell'istante ha indicato a corpo fr.

30'000 (doc. A). Ora, trattandosi di una mercede a corpo, essa è vincolante

per l'appaltatore ed egli deve attenervisi salvo ove nel frattempo sia

intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo

1999, n. 901 e 905). In concreto, l'istante ha bensì indicato di avere eseguito

lavori superiori a quelli fatturati, salvo aggiungere che l'accordo era

condizionato a un pagamento di fr. 15 000.– dichiarati e il resto senza fattura

in nero (verbale del 15 settembre 2005), ma tale allegazione non ha

trovato nessun riscontro probatorio e quindi non può inficiare una chiara prova

documentale. Che l'istante abbia eseguito prestazioni supplementari, poi, è

smentito da un raffronto tra l'offerta iniziale e la fattura, di contenuto

identico salvo i fr. 3300.– + IVA per la posa dei ponteggi non prevista nell'offerta.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove e conseguente

errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere

accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art.

148.

cpv. 1 CPC).

4.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione

dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della

controversia con la conseguente reiezione dell'istanza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 settembre 2006 di RI

1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 28 agosto 2006 del Giudice di pace del

circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 120.– e le spese di fr. 30.–, da anticipare dalla parte istante,

rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 140.– a

titolo di ripetibili.

II.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 70.–

b)

spese fr.

50.–

fr.

120.–

già

anticipati dal ricorrente, sono posti a carico della resistente la quale

rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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