16.2006.104
rigetto definitivo - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - notifica della citazione - la parte non può optare per l'invio semplice anziché raccomandato - violazione del diritto di essere senti
11 ottobre 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2006.104
Data decisione, Autorità:
11.10.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - notifica della citazione - la parte non può optare per l'invio semplice anziché raccomandato - violazione del diritto di essere sentito mancando la prova dell'invio
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICA IRREGOLARE
art. 124 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.104
Lugano
11 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 31 agosto 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc.
n. 572a/06/S) promossa con istanza 25 luglio 2006 da
CO 1
(rappresentato __________RA
1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 25 luglio 2006 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta d__________ al PE n. __________ dell'UE di
Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 100.-
corrispondenti a una multa inflitta a quest'ultimo con risoluzione 14 luglio
2005 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano prodotta a valere quale
titolo esecutivo, oltre a fr. 60.- per tasse di diffida;
che
conformemente alle istruzioni del convenuto, il Giudice di pace del circolo di
Lugano lo ha citato all'udienza di discussione del 30 agosto 2006 con invio
semplice;
che
all'udienza citata nessuno è comparso;
che
con sentenza 31 agosto 2006 il Giudice di pace, attribuendo alla documentazione
prodotta dall'istante qualifica di valido titolo esecutivo al quale l'escusso
non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 postulandone l'annullamento, non avendo
mai ricevuto la citazione all'udienza di contraddittorio;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie
ragioni;
che
il diritto di essere sentito della parte, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.,
comprende in primo luogo il diritto alla parola e la possibilità di prendere
posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ciò
che presuppone la possibilità per la parte di partecipare alla trattazione
della causa, ovvero che riceva regolarmente le convocazioni alle udienze;
che
in concreto, il Giudice di pace, così autorizzato dal convenuto (v.
dichiarazione del 10 marzo 2005), ha inviato il plico con la citazione
all'udienza di discussione con invio semplice e non per raccomandata;
che
con tale modo di procedere non vi è la prova dell'effettivo invio della
medesima da parte dell'autorità alla quale incombe simile onere probatorio in
caso di contestazione (Cocchi/ Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 e 5 ad art. 120);
che
poco importa l'autorizzazione del convenuto del 10 marzo 2005, la notifica
della citazione mediante invio raccomandato essendo imposta dall'art. 124 CPC,
per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF;
che,
del resto, né il giudice né le parti vi possono derogare (art. 101 CPC);
che
quindi, sia in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale
gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è diretto
non è stata posta in condizione di rispondere, sia per effetto dell'art. 327
lett. e CPC, la citazione all'udienza del 30 agosto 2006 deve essere dichiarata
nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 16 ad art. 124);
che
l'incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un
nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all'udienza di
contraddittorio;
che
la palese fondatezza del ricorso dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto
all'istante, cui la stesura di osservazioni cagionerebbe solo spese frustranee;
che,
vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al
prelievo di oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
non è il caso di attribuire ripetibili, il ricorrente avendo egli stesso
impedito la prova dell'effettivo invio della citazione all'udienza, salvo poi
dolersene in questa sede.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 settembre 2006 dell'avv.
RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
-
Comunicazione
Considerandi
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
trzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster