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Decisione

16.2006.105

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

4 ottobre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.105

Data decisione, Autorità:

04.10.2006, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2006.105

Lugano

4 ottobre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14

settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n.

442A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1

(rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante

ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

Considerandi

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso

di fr. 222.90 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1997,

oltre interessi e tassa di diffida;

che

a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di

tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente

passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1997 e relativa tassa di

diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

che

con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido

titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione

di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha

accolto l'istanza;

che

con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento;

che

giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10

giorni;

che

questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,

in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e

di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

che

introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela

tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.

1.

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)

ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può

prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che

non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non

è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è

irricevibile.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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