16.2006.105
rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo
4 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.105
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2006.105
Lugano
4 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n.
442A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da
CO 1
(rappresentato dal Municipio)
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
Considerandi
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 222.90 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1997,
oltre interessi e tassa di diffida;
che
a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di
tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente
passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1997 e relativa tassa di
diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;
che
con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione
di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha
accolto l'istanza;
che
con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni;
che
questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,
in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e
di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;
che
introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela
tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
1.
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)
ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può
prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che
non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non
è stato intimato e non ha causato spese presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è
irricevibile.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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