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Decisione

16.2006.106

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

4 ottobre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.106

Data decisione, Autorità:

04.10.2006, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2006.106

Lugano

4 ottobre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14

settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n.

443A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1

(rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante

ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________5

dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso

di fr. 215.05 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1998,

oltre interessi e tassa di diffida;

che

a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di

tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente

passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1998 e relativa tassa di

diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

che

con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido

titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione

di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha

accolto l'istanza;

che

con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento;

che

giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10

giorni;

che

questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,

in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e

di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

che

introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela

tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)

ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può

prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che

non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non

è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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