16.2006.106
rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo
4 ottobre 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.106
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2006.106
Lugano
4 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n.
443A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da
CO 1
(rappresentato dal Municipio)
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________5
dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 215.05 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1998,
oltre interessi e tassa di diffida;
che
a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di
tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente
passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1998 e relativa tassa di
diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;
che
con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione
di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha
accolto l'istanza;
che
con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni;
che
questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,
in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e
di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;
che
introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela
tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)
ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può
prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che
non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non
è stato intimato e non ha causato spese presumibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster