16.2006.109
assunzione delle prove - obbligo per il giudice di allestire un verbale - contenuto del verbale - dibattimento finale
20 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.109
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, CCC
Titolo:
assunzione delle prove - obbligo per il giudice di allestire un verbale - contenuto del verbale - dibattimento finale
VERBALE
art. 119 CPC-TI
art. 227 CPC-TI
art. 297 CPC-TI
art. 298 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.109
Lugano
20 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 28
settembre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa l'8 settembre 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile (inc.
n. C04-038) promossa con istanza 7 aprile 2004 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietaria della particella
n. 750 RFD __________ che confina con la n. 751 appartenente a RI 1. Sui due
fondi sono edificate le rispettive case di abitazione che hanno un muro di
confine in comune. Nel 2001 RI 1 ha proceduto a ristrutturare l'immobile posto
sul suo fondo. CO 1 ha chiesto l'intervento del perito comunale arch. __________
il quale ha allestito un verbale di constatazione all'inizio dei lavori e alla
fine degli stessi.
B.
Con istanza 7 aprile 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Carona per ottenere il pagamento di fr. 1252.80 oltre accessori,
rivendicato a titolo di risarcimento dei danni cagionati da quest'ultimo in
occasione dei lavori eseguiti nella sua abitazione nel 2001. All'udienza del 27
maggio 2004, indetta per la discussione, le parti, tra l'altro, hanno concordato
di procedere a un sopralluogo e all'audizione dell'arch. __________ da escutere
in occasione del sopralluogo.
C.
Con sentenza 8 settembre 2006 il Giudice di pace, richiamato l'esito del
sopralluogo esperito il 12 maggio 2005 (sic!), ha parzialmente accolto l'istanza
obbligando il convenuto a versare alla controparte fr. 1000.– a titolo di
risarcimento danni, tenuto conto del deprezzamento della precedente
verniciatura dei locali.
D. Con
ricorso del 28 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver violato le norme procedurali che
regolano l'assunzione della prova peritale e di non aver allestito un verbale
circa le risultanze del sopralluogo e della deposizione del teste, ciò che non
gli ha permesso di determinarsi su queste prove. Al ricorso la controparte non
ha formulato osservazioni.
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
2. Il
ricorrente si duole genericamente della violazione di norme procedurali in
merito all'assunzione della prova peritale. Ora, le parti non hanno chiesto l'allestimento
di una perizia (art. 247 segg. CPC), ma solo di sentire il professionista quale
testimone (art. 227 segg. CPC) con il compito di meglio illustrare al Giudice
di pace l'entità del danno rivendicato (cfr. verbale 27 maggio 2004). La
questione non merita ulteriore disamina.
Quanto
all'assenza di un verbale contenente le risultanze del sopralluogo e dell'audizione
del teste, a ragione il ricorrente se ne duole. L'art. 298 CPC impone al
giudice l'obbligo di allestire un verbale nel quale devono figurare tutti gli
atti processuali e le allegazioni delle parti. D'altro canto l'art. 119 cpv. 1
CPC prevede che il verbale deve contenere, in particolare, le risultanze dell'istruttoria
e le dichiarazioni dei testimoni. Si tratta, in sostanza, della sola esigenza
procedurale in grado di attestare quanto avvenuto nel corso delle udienze e,
nella fattispecie, delle risultanze del sopralluogo e dell'audizione del teste sentito
Considerandi
in quella occasione. L'omissione del protocollo, ovvero la mancata verbalizzazione
del teste configura altresì una violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 119). Ciò
posto, la sentenza del Giudice di pace deve essere annullata per vizio di
procedura (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 119).
3.
Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
ovvero l'errata applicazione del diritto procedurale da parte del primo
giudice, deve essere accolto. Gli atti devono pertanto essere ritornati al
primo giudice perché proceda a esperire un nuovo sopralluogo alla presenza
delle parti e del teste, tenendo regolare verbale. Dopo di che egli citerà le
parti al dibattimento finale, o lo terrà seduta stante, verbalizzando le
conclusioni delle parti in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria
(art. 297 CPC), salvo loro espressa rinuncia.
4.
Data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di
giustizia e spese, mentre per quanto riguarda le ripetibili, la controparte non
ha postulato la reiezione del ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né
lo Stato del Cantone Ticino è parte al procedimento per cui non può essere
tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2006 del Giudice di pace
del circolo di Carona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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