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Decisione

16.2006.109

assunzione delle prove - obbligo per il giudice di allestire un verbale - contenuto del verbale - dibattimento finale

20 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

2. Il

ricorrente si duole genericamente della violazione di norme procedurali in

merito all'assunzione della prova peritale. Ora, le parti non hanno chiesto l'allestimento

di una perizia (art. 247 segg. CPC), ma solo di sentire il professionista quale

testimone (art. 227 segg. CPC) con il compito di meglio illustrare al Giudice

di pace l'entità del danno rivendicato (cfr. verbale 27 maggio 2004). La

questione non merita ulteriore disamina.

Quanto

all'assenza di un verbale contenente le risultanze del sopralluogo e dell'audizione

del teste, a ragione il ricorrente se ne duole. L'art. 298 CPC impone al

giudice l'obbligo di allestire un verbale nel quale devono figurare tutti gli

atti processuali e le allegazioni delle parti. D'altro canto l'art. 119 cpv. 1

CPC prevede che il verbale deve contenere, in particolare, le risultanze dell'istruttoria

e le dichiarazioni dei testimoni. Si tratta, in sostanza, della sola esigenza

procedurale in grado di attestare quanto avvenuto nel corso delle udienze e,

nella fattispecie, delle risultanze del sopralluogo e dell'audizione del teste sentito

Considerandi

in quella occasione. L'omissione del protocollo, ovvero la mancata verbalizzazione

del teste configura altresì una violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 119). Ciò

posto, la sentenza del Giudice di pace deve essere annullata per vizio di

procedura (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 119).

3.

Ne

discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,

ovvero l'errata applicazione del diritto procedurale da parte del primo

giudice, deve essere accolto. Gli atti devono pertanto essere ritornati al

primo giudice perché proceda a esperire un nuovo sopralluogo alla presenza

delle parti e del teste, tenendo regolare verbale. Dopo di che egli citerà le

parti al dibattimento finale, o lo terrà seduta stante, verbalizzando le

conclusioni delle parti in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria

(art. 297 CPC), salvo loro espressa rinuncia.

4.

Data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di

giustizia e spese, mentre per quanto riguarda le ripetibili, la controparte non

ha postulato la reiezione del ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né

lo Stato del Cantone Ticino è parte al procedimento per cui non può essere

tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2006 del Giudice di pace

del circolo di Carona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per

nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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