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Decisione

16.2006.11

decreto di stralcio - impugnabilità - ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che propone contestazioni estranee alla CCC

10 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.11

Data decisione, Autorità:

10.02.2006, CCC

Titolo:

decreto di stralcio - impugnabilità - ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che propone contestazioni estranee alla CCC

DECRETO DI STRALCIO

art. 117 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.11

Lugano

10 febbraio

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 gennaio 2006

presentato da

RI 1

contro

il decreto di stralcio 11 gennaio 2006 del Pretore

della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura per le controversie in

materia di locazione (inc. n. DI.2005.222) promossa con istanza 10 novembre

2005 da

CO 1

rappr. da RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori a

titolo di

pretese

derivanti dal contratto di locazione, procedura stralciata dai ruoli per

intervenuta transazione giudiziale,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 10 novembre 2005 CO 1, richiamandosi a un contratto di locazione

sottoscritto il 27 giugno 2003 con RI 1, ha convenuto quest'ultimo davanti al

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di

fr. 2'512.50 oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi

da giugno ad agosto 2004 e spese di sostituzione di un cilindro;

che

all'udienza dell'11 gennaio 2006 indetta per la discussione, le parti hanno

sottoscritto una transazione giudiziale in virtù della quale il convenuto, per

il tramite del suo rappresentante legale, si è impegnato a versare all'istante fr.

2'280.- dedotto l'importo di fr. 1'500.- di cui al deposito di garanzia, ossia

la somma di fr. 780.-;

con a

seguito di detta transazione il Pretore, con decreto 11 gennaio 2006, ha stralciato

la causa dai ruoli;

che con

scritto 26 gennaio 2006, redatto in tedesco, CO 1 è insorto contro il predetto

giudizio;

che un

decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo ed è impugnabile ove sia

litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352,

m. 2) ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in

discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);

che

in concreto il ricorrente non contesta l'operato del pretore ma quello del suo

rappresentante, ciò che esula dalle competenze di questa Camera;

che

pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e

quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il

processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua

(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad

art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve

essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC poiché non contiene

nessuna critica nei confronti della decisione pretoriale;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che tasse

e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. L'atto 26 gennaio 2006 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono

poste a carico del ricorrente.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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