16.2006.114
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - esigibilità del credito - ricevibilità del ricorso
27 dicembre 2006Italiano8 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2006.114
Data decisione, Autorità:
27.12.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - esigibilità del credito - ricevibilità del ricorso
ESIGIBILITÀ DEI CREDITI
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 75 CO
art. 329 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.114
Lugano
27 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
ottobre 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' PA 2
contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2006 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.2161) promossa con istanza 21 luglio
2006 da
CO 1
(patrocinata
dall' PA 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 4 ottobre 2002 RI 1, attiva nel
settore dell'oreficeria a L__________, ha sottoscritto con F__________ __________
di __________, un accordo con cui la prima si impegnava a versare alla seconda
fr. 2200.- per la pubblicazione, in 80000 esemplari della piantina della città
di Lugano e sull'arco di tre anni, di un inserto pubblicitario concernente la
sua ditta. Secondo l'accordo il pagamento sarebbe intervenuto trenta giorni
dopo la fornitura di un buono per la stampa (Gut zum Druck). Nel luglio
del 2005 F__________ ha ceduto tale contratto, con i relativi crediti, alla CO
1 di __________, società specializzata in inserzioni pubblicitarie.
Fatti
B. Con
istanza 21 luglio 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 2367.- oltre interessi, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 3 novembre
2002 per prestazioni a favore dall'escussa, e fr. 272.- di spese. A valere
quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione l'istante ha prodotto l'impegno
sottoscritto il 4 ottobre 2002 dalla convenuta nei confronti della F__________ __________.
All'udienza del 9 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si
è opposta all'istanza contestando la presenza di un valido riconoscimento di
debito, non avendo l'istante fatto fronte agli impegni nello stesso assunti,
segnatamente inviandogli il buono per la stampa dal quale dipendeva il suo
obbligo di pagamento.
C. Con
sentenza 9 luglio 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento
di debito nella documentazione prodotta dall'istante, la quale ha provato di
aver fatto fronte a tutti gli impegni assunti contrattualmente e di aver
inviato alla convenuta, il 23 ottobre 2002, il noto buono per la stampa, ha
accolto l'istanza.
D. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 20 ottobre 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto,
attribuendo al contratto 4 ottobre 2002 la qualifica di valido riconoscimento
di debito nonostante l'istante non abbia provato l'adempimento delle condizioni
alle quali era assoggettato il suo impegno di pagamento, in particolare l'invio
del buono per la stampa per la verifica della corretta esecuzione del contratto
e per l'esigibilità del credito. Essa ha inoltre contestato la legittimazione
dell'istante a rivendicare il credito posto in esecuzione prima del 5 luglio
2005, data in cui è stata formalizzata la cessione dei crediti da parte della F__________
__________ con la quale la convenuta ha concluso il contratto prodotto a valere
quale riconoscimento di debito. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2006 l'istante
conclude per la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità
del gravame, contestata dall'istante nelle osservazioni al ricorso, va rilevato
che per costante giurisprudenza di questa Camera, il ricorso, anche se carente
dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come previsto dall'art.
329.
cpv. 2 lett. e CPC, è comunque valido se dalla sua motivazione risultino
con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice
possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art.
329). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione la
ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice, tant'è che la stessa invoca
espressamente il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Sotto
questo aspetto il ricorso è ricevibile.
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
3.
Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (A.
Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurigo
1980, § 20). In quest'ambito, l'esame del giudice verte
unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni
sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a
criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione
è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 163),
ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi
debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82
LEF). In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è l'ordinazione
sottoscritta il 4 ottobre 2002 dalla convenuta con la F__________
__________ (che ha successivamente ceduto il suo credito all'istante: doc. H),
con la quale la prima si è impegnata a pagare fr. 2200.-, importo esigibile entro
30.
giorni dalla consegna del Gut zum Druck (doc. B)
4.
Quanto
all'esigibilità del credito posto in esecuzione, essa deve essere verificata d'ufficio
dal giudice del rigetto (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op.
cit., n. 77 segg. ad art. 82), ritenuto che la prova di
tale circostanza, che permette al creditore di pretendere
la sua prestazione incombe a quest'ultimo (Leu, Basler Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, vol. I, Basilea e
Francoforte, 1996, n. 4 ad art. 75 CO) e ciò, a maggior
ragione, ove la stessa sia contestata dal debitore (A. Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82). In concreto, come
detto, l'esigibilità del credito vantato dall'istante è stata subordinata alla consegna
del buono per la stampa. E siccome la convenuta ha chiaramente contestato la
ricezione del medesimo (cfr. verbale del 9 ottobre 2006 pag. 2; doc. 2 e 3),
spettava all'istante provare l'effettivo invio del buono per la stampa. Al
riguardo, né lo scritto del 23 ottobre 2002 (doc. C) né quello del 3 novembre
2002.
(doc. D) soccorrono all'istante giacché inviati per lettera semplice, ciò
che non permette di ritenere provato l'effettivo invio. Ciò posto, in difetto dell'esigibilità
del credito posto in esecuzione, l'impegno di pagamento sottoscritto dalla convenuta
il 4 ottobre 2002 non rappresenta un valido titolo per il rigetto provvisorio
dell'opposizione.
5.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto, senza che sia
necessario esaminare oltre le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante
rifonderà alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 2006 di RI
1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 2006 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 260.- per ripetibili.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 300.-
per ripetibili.
III. Intimazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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