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Decisione

16.2006.114

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - esigibilità del credito - ricevibilità del ricorso

27 dicembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 21 luglio 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso

di fr. 2367.- oltre interessi, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 3 novembre

2002 per prestazioni a favore dall'escussa, e fr. 272.- di spese. A valere

quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione l'istante ha prodotto l'impegno

sottoscritto il 4 ottobre 2002 dalla convenuta nei confronti della F__________ __________.

All'udienza del 9 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si

è opposta all'istanza contestando la presenza di un valido riconoscimento di

debito, non avendo l'istante fatto fronte agli impegni nello stesso assunti,

segnatamente inviandogli il buono per la stampa dal quale dipendeva il suo

obbligo di pagamento.

C. Con

sentenza 9 luglio 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento

di debito nella documentazione prodotta dall'istante, la quale ha provato di

aver fatto fronte a tutti gli impegni assunti contrattualmente e di aver

inviato alla convenuta, il 23 ottobre 2002, il noto buono per la stampa, ha

accolto l'istanza.

D. Con

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 20 ottobre 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto,

attribuendo al contratto 4 ottobre 2002 la qualifica di valido riconoscimento

di debito nonostante l'istante non abbia provato l'adempimento delle condizioni

alle quali era assoggettato il suo impegno di pagamento, in particolare l'invio

del buono per la stampa per la verifica della corretta esecuzione del contratto

e per l'esigibilità del credito. Essa ha inoltre contestato la legittimazione

dell'istante a rivendicare il credito posto in esecuzione prima del 5 luglio

2005, data in cui è stata formalizzata la cessione dei crediti da parte della F__________

__________ con la quale la convenuta ha concluso il contratto prodotto a valere

quale riconoscimento di debito. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2006 l'istante

conclude per la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità

del gravame, contestata dall'istante nelle osservazioni al ricorso, va rilevato

che per costante giurisprudenza di questa Camera, il ricorso, anche se carente

dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come previsto dall'art.

329.

cpv. 2 lett. e CPC, è comunque valido se dalla sua motivazione risultino

con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice

possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma

legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art.

329). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione la

ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione

del diritto sostanziale da parte del primo giudice, tant'è che la stessa invoca

espressamente il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Sotto

questo aspetto il ricorso è ricevibile.

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

3.

Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (A.

Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurigo

1980, § 20). In quest'ambito, l'esame del giudice verte

unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni

sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a

criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione

è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 163),

ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi

debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82

LEF). In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è l'ordinazione

sottoscritta il 4 ottobre 2002 dalla convenuta con la F__________

__________ (che ha successivamente ceduto il suo credito all'istante: doc. H),

con la quale la prima si è impegnata a pagare fr. 2200.-, importo esigibile entro

30.

giorni dalla consegna del Gut zum Druck (doc. B)

4.

Quanto

all'esigibilità del credito posto in esecuzione, essa deve essere verificata d'ufficio

dal giudice del rigetto (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op.

cit., n. 77 segg. ad art. 82), ritenuto che la prova di

tale circostanza, che permette al creditore di pretendere

la sua prestazione incombe a quest'ultimo (Leu, Basler Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, vol. I, Basilea e

Francoforte, 1996, n. 4 ad art. 75 CO) e ciò, a maggior

ragione, ove la stessa sia contestata dal debitore (A. Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82). In concreto, come

detto, l'esigibilità del credito vantato dall'istante è stata subordinata alla consegna

del buono per la stampa. E siccome la convenuta ha chiaramente contestato la

ricezione del medesimo (cfr. verbale del 9 ottobre 2006 pag. 2; doc. 2 e 3),

spettava all'istante provare l'effettivo invio del buono per la stampa. Al

riguardo, né lo scritto del 23 ottobre 2002 (doc. C) né quello del 3 novembre

2002.

(doc. D) soccorrono all'istante giacché inviati per lettera semplice, ciò

che non permette di ritenere provato l'effettivo invio. Ciò posto, in difetto dell'esigibilità

del credito posto in esecuzione, l'impegno di pagamento sottoscritto dalla convenuta

il 4 ottobre 2002 non rappresenta un valido titolo per il rigetto provvisorio

dell'opposizione.

5.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto, senza che sia

necessario esaminare oltre le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la

conseguente reiezione dell'istanza.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante

rifonderà alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 2006 di RI

1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 2006 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 260.- per ripetibili.

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipate dalla

ricorrente, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 300.-

per ripetibili.

III. Intimazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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