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Decisione

16.2006.116

Azione di responsabilità contro dipendente del Cantone - carenza di legittimazione passiva del dipendente - abuso di potere

13 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

2. Il

ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice circa la carenza di

legittimazione passiva. A questo proposito va innanzi tutto rilevato che,

contrariamente a quanto allega l'istante, il taglio della Douglasia è

avvenuto sulla base della decisione 14 ottobre 2004 dell'Amministrazione

immobiliare delle strade nazionali sottoscritta dagli avvocati __________ e __________

(doc. 21), e non sulla base di un'iniziativa personale e indipendente del

convenuto, al quale non può in ogni caso essere addebitato un abuso di autorità

ai sensi dell'art. 312 CP. Detta norma, che il ricorrente pretende essere stata

disattesa dal primo giudice, sanziona infatti l'agire di quei funzionari che

abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un

indebito profitto o di recar danno ad altri. Il ricorrente intravede tale abuso

nel fatto per il convenuto di aver ordinato il taglio di una pianta senza averne

la competenza. Ora, a prescindere dal fatto di sapere se il taglio della pianta

sia stato un errore di valutazione della situazione concreta, l'istante non ha

dimostrato, né reso verosimile, che il convenuto sapesse e volesse in qualche

modo nuocergli (cfr. Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª ed., 2000, § 57, n. 11 e 12). Difettando il presupposto soggettivo

dell'intenzionalità di arrecare un pregiudizio (materiale o ideale) all'istante,

Considerandi

non si può ritenere che il convenuto abbia abusato del suo potere.

3.

Sia

come sia, la decisione impugnata si basa su un dato di fatto oggettivo, ovvero

che il convenuto, preavvisando favorevolmente il taglio della pianta dell'istante,

ha agito nella sua qualità di dipendente dello Stato del Cantone Ticino e non

quale semplice cittadino. Il primo giudice non ha quindi esaminato la questione

di sapere se il convenuto abbia o no agito correttamente, ovvero se fosse effettivamente

necessario procedere al taglio della pianta, ma ha esaminato se l'azione fosse

proposta contro la persona provvista della legittimazione passiva per stare in lite. Ora, che

il convenuto, capo del Centro __________, sia un dipendente dello Stato è indubbio,

così come è pacifico che tutta la corrispondenza tra le parti è redatta su

carta intestata dell'ente pubblico. In circostanze del genere la legge sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp),

correttamente richiamata dal primo giudice, prevede la responsabilità

esclusiva dell'ente pubblico per tutti gli atti o le omissioni

commessi dai membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e dai funzionari

del Cantone, nel senso che esclude che la vittima possa agire direttamente

contro l'agente personalmente (art. 4 cpv. 3 della legge, cfr.

Messaggio n. 3092 del 14 ottobre 1986, ad art. 1). Ciò posto il ricorso, che

non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto senza che

occorra esaminare la censura sulla prescrizione del credito vantato dal ricorrente.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC). Il ricorrente

rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 20 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 230.–

b) spese fr.

50.–

fr.

280.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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