16.2006.117
accertamento inesistenza del debito - incasso premi LAMAL - termine per intimazione sentenza - indicazione rimedi di diritto
21 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.117
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CCC
Titolo:
accertamento inesistenza del debito - incasso premi LAMAL - termine per intimazione sentenza - indicazione rimedi di diritto
RIMEDIO DI DIRITTO
art. 285 CPC-TI
art. 397 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.117
Lugano
21 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura accelerata (inc. n.
S.119) promossa con istanza del 4 maggio 2006 nei confronti di
CO 1
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 4 maggio 2006 RI 1 ha
convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo,
sulla base dell'art. 85a LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito
di cui al PE n. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso
di fr. 1001.40 rivendicati a titolo di premi per l'assicurazione obbligatoria
LAMal scaduti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 oltre alle spese
di fr. 20.–;
che
l'istante contesta di dovere pagare questi premi alla convenuta avendo disdetto
il contratto di affiliazione con la stessa il 30 ottobre 2004 e avendo
sottoscritto il 14 marzo 2005 un nuovo contratto con un'altra compagnia di assicurazioni;
che
all'udienza del 30 maggio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza osservando
come l'affiliazione alla nuova cassa malati sia effettiva solo dal 1° aprile
2005, ragione per la quale i premi relativi al primo trimestre del 2005 le sono
dovuti;
che
con sentenza 4 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che i premi
rivendicati dalla convenuta sono effettivamente dovuti poiché l'istante, per i
primi tre mesi del 2005, era ancora affiliato presso la stessa, la nuova
compagnia assicurativa avendo peraltro confermato l'inizio di copertura dal 1°
aprile 2005, ha respinto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento;
che
per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'udienza (30 maggio 2006)
e l'emanazione della sentenza (4 ottobre 2006), va rilevato che il termine di
10 giorni previsto dall'art. 397 CPC per l'intimazione della sentenza, è un
termine d'ordine il cui mancato ossequio non comporta nessuna sanzione;
che
in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata,
tale indicazione costituisce un presupposto formale unicamente nell'ambito
della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285);
che
del preteso colloquio telefonico avuto dal primo giudice con un rappresentante
della __________ non vi è alcun riscontro nel fascicolo processuale e comunque
dal medesimo il ricorrente non deduce nessuna conseguenza per cui la questione
non merita ulteriore disanima;
che
dal PE n. __________ dell'UEF di Locarno richiamato dal ricorrente non si
evince nulla a sostegno della sua tesi poiché lo stesso è relativo a uno
scoperto rivendicato dalla __________ per premi rimasti insoluti a far tempo
dal 1° luglio 2005;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili
alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso 21 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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