Lexipedia

Decisione

16.2006.117

accertamento inesistenza del debito - incasso premi LAMAL - termine per intimazione sentenza - indicazione rimedi di diritto

21 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.117

Data decisione, Autorità:

21.11.2006, CCC

Titolo:

accertamento inesistenza del debito - incasso premi LAMAL - termine per intimazione sentenza - indicazione rimedi di diritto

RIMEDIO DI DIRITTO

art. 285 CPC-TI

art. 397 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.117

Lugano

21 novembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21

ottobre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2006 dal

Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura accelerata (inc. n.

S.119) promossa con istanza del 4 maggio 2006 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 4 maggio 2006 RI 1 ha

convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo,

sulla base dell'art. 85a LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito

di cui al PE n. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso

di fr. 1001.40 rivendicati a titolo di premi per l'assicurazione obbligatoria

LAMal scaduti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 oltre alle spese

di fr. 20.–;

che

l'istante contesta di dovere pagare questi premi alla convenuta avendo disdetto

il contratto di affiliazione con la stessa il 30 ottobre 2004 e avendo

sottoscritto il 14 marzo 2005 un nuovo contratto con un'altra compagnia di assicurazioni;

che

all'udienza del 30 maggio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza osservando

come l'affiliazione alla nuova cassa malati sia effettiva solo dal 1° aprile

2005, ragione per la quale i premi relativi al primo trimestre del 2005 le sono

dovuti;

che

con sentenza 4 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che i premi

rivendicati dalla convenuta sono effettivamente dovuti poiché l'istante, per i

primi tre mesi del 2005, era ancora affiliato presso la stessa, la nuova

compagnia assicurativa avendo peraltro confermato l'inizio di copertura dal 1°

aprile 2005, ha respinto l'istanza;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento;

che

per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'udienza (30 maggio 2006)

e l'emanazione della sentenza (4 ottobre 2006), va rilevato che il termine di

10 giorni previsto dall'art. 397 CPC per l'intimazione della sentenza, è un

termine d'ordine il cui mancato ossequio non comporta nessuna sanzione;

che

in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata,

tale indicazione costituisce un presupposto formale unicamente nell'ambito

della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile

massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285);

che

del preteso colloquio telefonico avuto dal primo giudice con un rappresentante

della __________ non vi è alcun riscontro nel fascicolo processuale e comunque

dal medesimo il ricorrente non deduce nessuna conseguenza per cui la questione

non merita ulteriore disanima;

che

dal PE n. __________ dell'UEF di Locarno richiamato dal ricorrente non si

evince nulla a sostegno della sua tesi poiché lo stesso è relativo a uno

scoperto rivendicato dalla __________ per premi rimasti insoluti a far tempo

dal 1° luglio 2005;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili

alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso 21 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster