16.2006.12
rigetto provvisorio dell'opposizione - vaglia cambiario quale titolo di rigetto - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza - spetta al richiedente farsi parte diligente e preoccupars
13 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.12
Data decisione, Autorità:
13.02.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione - vaglia cambiario quale titolo di rigetto - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza - spetta al richiedente farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua domanda se non ottiene risposta in tempo utile
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 136 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.12
Lugano
13 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
gennaio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 20 gennaio 2006 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Città nella procedura in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2005.421) promossa con istanza 24 novembre 2005 nei
confronti di
CO 1
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al
PE n. __________
dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 24 novembre 2005 RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta
da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di
fr. 3'649.40 oltre accessori;
che
a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto un vaglia cambiario sottoscritto
dall'escussa;
che
con sentenza 20 gennaio 2006 il Pretore, accertata la nullità del vaglia cambiario
sul quale l'istante basa la sua domanda di rigetto poiché non conforme ai
requisiti posti dal diritto cambiario, ha respinto l'istanza;
che
con scritto 29 gennaio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a
questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 rimprovera
al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio senza esprimersi sulla domanda
di rinvio dell'udienza da lui formulata il 27 dicembre 2005;
che
giusta l'art. 136 cpv. 1 CPC qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata
per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare
o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può
chiederne il rinvio;
che
la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata
tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza
dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in
tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);
che
a prescindere dal fatto di sapere se la richiesta di rinvio 27 dicembre 2005
sia effettivamente giunta a destinazione, il Pretore avendo contestato tale
circostanza, spettava in ogni caso all'istante farsi parte diligente e
preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto nessun riscontro
alla sua domanda (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 22 dicembre 2004 in re M.) per cui, non
avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto
presenziare al contraddittorio;
che,
pertanto, non essendo ravvisabile nell'operato del primo giudice alcuna violazione
del diritto di essere sentito del ricorrente, il ricorso deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 29 gennaio 2006 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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