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Decisione

16.2006.12

rigetto provvisorio dell'opposizione - vaglia cambiario quale titolo di rigetto - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza - spetta al richiedente farsi parte diligente e preoccupars

13 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.12

Data decisione, Autorità:

13.02.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio dell'opposizione - vaglia cambiario quale titolo di rigetto - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza - spetta al richiedente farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua domanda se non ottiene risposta in tempo utile

RINVIO DELL'UDIENZA

art. 136 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.12

Lugano

13 febbraio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29

gennaio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 20 gennaio 2006 del Pretore della

giurisdizione di Locarno Città nella procedura in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2005.421) promossa con istanza 24 novembre 2005 nei

confronti di

CO 1

con la quale l'istante

ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________

dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 24 novembre 2005 RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta

da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di

fr. 3'649.40 oltre accessori;

che

a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto un vaglia cambiario sottoscritto

dall'escussa;

che

con sentenza 20 gennaio 2006 il Pretore, accertata la nullità del vaglia cambiario

sul quale l'istante basa la sua domanda di rigetto poiché non conforme ai

requisiti posti dal diritto cambiario, ha respinto l'istanza;

che

con scritto 29 gennaio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a

questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 rimprovera

al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio senza esprimersi sulla domanda

di rinvio dell'udienza da lui formulata il 27 dicembre 2005;

che

giusta l'art. 136 cpv. 1 CPC qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata

per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare

o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può

chiederne il rinvio;

che

la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata

tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza

dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in

tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che

a prescindere dal fatto di sapere se la richiesta di rinvio 27 dicembre 2005

sia effettivamente giunta a destinazione, il Pretore avendo contestato tale

circostanza, spettava in ogni caso all'istante farsi parte diligente e

preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto nessun riscontro

alla sua domanda (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 22 dicembre 2004 in re M.) per cui, non

avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto

presenziare al contraddittorio;

che,

pertanto, non essendo ravvisabile nell'operato del primo giudice alcuna violazione

del diritto di essere sentito del ricorrente, il ricorso deve essere respinto;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si

prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 29 gennaio 2006 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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