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Decisione

16.2006.120

rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese

30 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.120

Data decisione, Autorità:

30.01.2007, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese

STRALCIO PER TRANSAZIONE

art. 352 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.120

Lugano

30 gennaio

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11

ottobre 2006 presentato da

RI 1,

(patrocinata

dall' RA 1 )

contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2006 dal

Considerandi

Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a procedura sommaria in

materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. S.160) promossa con istanza 28

giugno 2006 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 28 giugno 2006 la CO

1.

RI 1 che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il

contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando

in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;

che

con sentenza 3 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido

riconoscimento di debito nel noto contratto di inserzione, ha accolto l'istanza

rigettando l'opposizione per fr. 1226.65 oltre interessi e spese;

che

contro la sentenza appena citata RI 1è insorta con un ricorso dell'11 ottobre

2006.

per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente

concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito nella

documentazione prodotta dall'istante;

che

il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento

di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione

alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di

stralcio del ricorso;

che

la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa

dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che

il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di

sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa

indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che

non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, lo scritto 25 ottobre 2006

non potendo essere considerato alla stregua di osservazioni giacché il ricorso

è stato notificato solo il 21 novembre 2006;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia:

1. Si

prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2. Gli

oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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