16.2006.121
azione di accertamento dell'inesistenza del debito - procedura applicabile - capacità processuale della parte - diffida a munirsi di un patrocinatore - presupposti
22 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2006.121
Data decisione, Autorità:
22.02.2007, CCC
Titolo:
azione di accertamento dell'inesistenza del debito - procedura applicabile - capacità processuale della parte - diffida a munirsi di un patrocinatore - presupposti
CAPACITÀ PROCESSUALE
ESERCIZIO PERSONALE DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE
INESISTENZA DEL DEBITO
art. 39 cpv. 2 CPC-TI
art. 291 CPC-TI
art. 85a LEF
Incarto n.
16.2006.121
Lugano
22 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26
ottobre 2006 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2006 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura
accelerata (inc. n. AC.2006.7) promossa con istanza 7 luglio 2006 nei confronti di
CO 1
(rappresentato PA
2 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'UE di Lugano, lo
Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l'incasso di fr. 5473.60 oltre
accessori rivendicati quale quota a suo carico delle imposte cantonali dovute
per gli anni dal 1998 al 2002. Il procedente ha fondato il credito sulle
notifiche di tassazione dell'imposta cantonale per gli anni in discussione e
sulle decisioni di riparto dell'imposta tra l'escussa e il di lei marito.
B. Statuendo
il 3 luglio 2006, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al
citato PE accertando la presenza di un valido titolo esecutivo e respingendo
poiché infondate, le contestazioni sollevate dall'escussa, in particolare
quella secondo cui l'ente pubblico avrebbe erroneamente registrato a favore del
marito pagamenti dalla stessa effettuati a saldo del suo debito fiscale.
C. Con
istanza 7 luglio 2006 RI 1 ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino davanti al medesimo
Pretore con un'azione fondata sull'art. 85a LEF chiedendo che venisse
accertata l'inesistenza del suo debito di fr. 5473.60 oltre accessori di cui al
noto PE. All'udienza del 29 settembre 2006, indetta per la discussione, l'istante
sulla scorta di un memoriale scritto a completazione della sua istanza, ha
ribadito di avere interamente saldato il suo debito fiscale. Il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza.
D. Con
sentenza dell'11 ottobre 2006 il Pretore, constatato che l'istante non ha mosso
contestazioni circa il dispositivo della sentenza di rigetto dell'opposizione o
eccezioni sorte dopo il passaggio in giudicato di quella sentenza e rilevato
che quelle riproposte dall'istante erano già state esaminate e respinte
nell'ambito della precedente procedura di rigetto, ha respinto l'azione.
E. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un appello, che deve essere trattato
quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art.
15 CPC e 36 LOG, postulandone l'annullamento. Essa si duole di un'errata
applicazione del diritto procedurale da parte del primo giudice al quale
rimprovera di aver istruito la sua istanza secondo le norme di cui agli art.
389 segg. CPC anziché secondo gli art. 291 segg. CPC, ciò che le avrebbe
impedito di poter addurre tutti i fatti ed i mezzi di prova di
cui intendeva avvalersi. Nelle sue osservazioni del 9 novembre 2006 il
convenuto conclude per la reiezione del ricorso.
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale
possono essere sussunte le censure ricorsali, una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17
consid. 5.1).
2. La
ricorrente lamenta il fatto che il Pretore avrebbe dovuto applicare l'art. 39
cpv. 2 CPC e diffidarla dal munirsi di un patrocinatore. A torto. Ogni persona
avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a
farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in
Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale
federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il
giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere
con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve
termine di un legale, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio
(art. 39 cpv. 2 CPC).
Proprio
perché configura una restrizione della capacità processuale, questo provvedimento
deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive
(Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte non sia
provvista di un avvocato ancora non significa che essa debba essere diffidata a
dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente
tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di
difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il
processo si trova. La situazione va apprezzata di caso in caso.
In
concreto nulla induce a ritenere che l'attrice non fosse in grado di discutere
con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa ha presentato i suoi
atti corretti dal profilo formale e ha chiaramente indicato i motivi a sostegno
della sua azione, allegando le prove documentali a conforto della stessa. In
simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di
un patrocinatore, né tanto meno a nominargli un avvocato d'ufficio. Scegliendo
di stare in giudizio senza alcun ausilio, l'interessata ha consapevolmente
affrontato il rischio di compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze
processuali. Non può adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare
Fatti
i suoi diritti di parte.
3. La
ricorrente si duole della violazione da parte del primo giudice delle norme di
procedura che regolano l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito
dalla stessa proposta, alla quale tornerebbero applicabili gli art. 291 segg.
CPC, e non gli art. 398 segg. CPC applicati a torto dal Pretore. Ora, se è vero
che l'art. 400 CPC rinvia, per le cause a procedura accelerata come quelle di
cui all'art. 85a LEF che ricadono sotto la procedura inappellabile, ossia
di valore inferiore ai fr. 8000.–, agli art. 291–301 CPC, tuttavia la diversa
procedura adottata dal Pretore non ha arrecato nessun pregiudizio alla
ricorrente. Intanto, contrariamente a quanto sostiene, all'udienza del 29
settembre 2006 essa ha prodotto ulteriore documentazione. Inoltre trattandosi
in entrambi i casi di procedure rette dal principio attitatorio, spetta sempre
alla parte l'onere di allegare i fatti e le prove a sostegno delle proprie
allegazioni, la quale non può certo attendersi che sia il giudice a supplire
alle sue carenze probatorie. In questo senso, nulla giova alla ricorrente il
richiamo all'art. 294 cpv. 3 CPC, giacché trattasi di una facoltà per il
giudice e la sola circostanza che il giudice non ne faccia uso non basta per
essere sanzionata con un ricorso per cassazione.
4. Quanto
Considerandi
ai motivi per i quali il Pretore ha respinto l'azione, di per sé non contestati
dalla ricorrente, giovi ricordare che se il merito del credito posto in
esecuzione è già stato deciso, come è il caso in concreto, in esito a una
procedura di rigetto definitivo dell'opposizione basata su un titolo esecutivo
(ovvero delle decisioni amministrative regolarmente passate in giudicato), le
uniche eccezioni proponibili nell'ambito di un'azione di accertamento dell'inesistenza
del debito basata sull'art. 85a LEF, sono attinenti al dispositivo della
sentenza (ad esempio la condanna a un pagamento condizionato) o autentici nova,
ossia eccezioni sorte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza
(così la prescrizione, l'estinzione del debito, la proroga dell'esigibilità,
cfr. Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., Berna 2003, § 20 n. 20; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess
nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, pag. 83). Non avendo
l'istante sollevato nessuna di queste eccezioni, quelle dalla stessa proposte a
sostegno della sua azione essendo già state esaminate e decise nel precedente
giudizio di rigetto, non vi è nel caso concreto nessun
motivo per censurare la sentenza impugnata, frutto di una corretta applicazione
del diritto sostanziale.
5.
Visto
quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere
respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo
questi agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv.
3.
LTF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 ottobre 2006 di RI 1
è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 320.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
370.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
- Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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