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Decisione

16.2006.121

azione di accertamento dell'inesistenza del debito - procedura applicabile - capacità processuale della parte - diffida a munirsi di un patrocinatore - presupposti

22 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti di parte.

3. La

ricorrente si duole della violazione da parte del primo giudice delle norme di

procedura che regolano l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito

dalla stessa proposta, alla quale tornerebbero applicabili gli art. 291 segg.

CPC, e non gli art. 398 segg. CPC applicati a torto dal Pretore. Ora, se è vero

che l'art. 400 CPC rinvia, per le cause a procedura accelerata come quelle di

cui all'art. 85a LEF che ricadono sotto la procedura inappellabile, ossia

di valore inferiore ai fr. 8000.–, agli art. 291–301 CPC, tuttavia la diversa

procedura adottata dal Pretore non ha arrecato nessun pregiudizio alla

ricorrente. Intanto, contrariamente a quanto sostiene, all'udienza del 29

settembre 2006 essa ha prodotto ulteriore documentazione. Inoltre trattandosi

in entrambi i casi di procedure rette dal principio attitatorio, spetta sempre

alla parte l'onere di allegare i fatti e le prove a sostegno delle proprie

allegazioni, la quale non può certo attendersi che sia il giudice a supplire

alle sue carenze probatorie. In questo senso, nulla giova alla ricorrente il

richiamo all'art. 294 cpv. 3 CPC, giacché trattasi di una facoltà per il

giudice e la sola circostanza che il giudice non ne faccia uso non basta per

essere sanzionata con un ricorso per cassazione.

4. Quanto

Considerandi

ai motivi per i quali il Pretore ha respinto l'azione, di per sé non contestati

dalla ricorrente, giovi ricordare che se il merito del credito posto in

esecuzione è già stato deciso, come è il caso in concreto, in esito a una

procedura di rigetto definitivo dell'opposizione basata su un titolo esecutivo

(ovvero delle decisioni amministrative regolarmente passate in giudicato), le

uniche eccezioni proponibili nell'ambito di un'azione di accertamento dell'inesistenza

del debito basata sull'art. 85a LEF, sono attinenti al dispositivo della

sentenza (ad esempio la condanna a un pagamento condizionato) o autentici nova,

ossia eccezioni sorte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza

(così la prescrizione, l'estinzione del debito, la proroga dell'esigibilità,

cfr. Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., Berna 2003, § 20 n. 20; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess

nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, pag. 83). Non avendo

l'istante sollevato nessuna di queste eccezioni, quelle dalla stessa proposte a

sostegno della sua azione essendo già state esaminate e decise nel precedente

giudizio di rigetto, non vi è nel caso concreto nessun

motivo per censurare la sentenza impugnata, frutto di una corretta applicazione

del diritto sostanziale.

5.

Visto

quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere

respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo

questi agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv.

3.

LTF per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 ottobre 2006 di RI 1

è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 320.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

370.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

- Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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