16.2006.123
accertamento dell'inesistenza del debito - termine di ricorso - ricevibilità del ricorso per cassazione
21 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.123
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CCC
Titolo:
accertamento dell'inesistenza del debito - termine di ricorso - ricevibilità del ricorso per cassazione
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 398 CPC-TI
art. 85a LEF
Incarto n.
16.2006.123
Lugano
21 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
novembre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 ottobre 2006 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa a procedura
accelerata (inc. n. 53/05) promossa con istanza del 16 agosto 2005 nei confronti
di
e Luciana CO
1
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 agosto 2005 RI 1
ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per
ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1881.30 di cui al PE
n. __________ dell'UE di Lugano, la cui opposizione da lei interposta era stata
rigettata in via provvisoria dal medesimo giudice con sentenza 11 luglio 2005;
che
l'importo di fr. 1881.30 corrisponde a spese notarili affrontate dai convenuti per
la mancata sottoscrizione di un atto di compravendita della casa di abitazione
dell'istante;
che
all'udienza del 26 gennaio 2006, indetta per la discussione, i convenuti si
sono opposti all'istanza;
che
con sentenza 10 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che il mancato perfezionamento
del contratto di compravendita era da addebitare all'istante, la quale non ha
dato seguito all'impegno di vendita assunto, ha ritenuto giustificata la richiesta
di pagamento dei danni formulata dai convenuti, ragione per cui ha respinto l'istanza;
che
il 1° novembre 2006 RI 1 ha trasmesso al Giudice di pace nuovi documenti a
sostegno della sua istanza, ribadendo la propria opposizione al pagamento delle
spese notarili rivendicate dai convenuti;
che
l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione, a prescindere dalla sua tempestività, il termine
ricorsuale nelle cause a procedura accelerata come quella in esame (art. 85a
cpv. 4 LEF) essendo di 10 giorni (art. 398 CPC), è nullo;
che
per essere considerato valido un ricorso per cassazione, deve contenere le
domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato
(art. 329 cpv. 2 CPC: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto della ricorrente non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria
contestazione del credito fatto valere dai convenuti;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili ai
convenuti, ai quali il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2006 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- ;
- Camignolo.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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