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Decisione

16.2006.123

accertamento dell'inesistenza del debito - termine di ricorso - ricevibilità del ricorso per cassazione

21 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.123

Data decisione, Autorità:

21.11.2006, CCC

Titolo:

accertamento dell'inesistenza del debito - termine di ricorso - ricevibilità del ricorso per cassazione

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

art. 398 CPC-TI

art. 85a LEF

Incarto n.

16.2006.123

Lugano

21 novembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°

novembre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 10 ottobre 2006 dal

Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa a procedura

accelerata (inc. n. 53/05) promossa con istanza del 16 agosto 2005 nei confronti

di

e Luciana CO

1

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 16 agosto 2005 RI 1

ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per

ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1881.30 di cui al PE

n. __________ dell'UE di Lugano, la cui opposizione da lei interposta era stata

rigettata in via provvisoria dal medesimo giudice con sentenza 11 luglio 2005;

che

l'importo di fr. 1881.30 corrisponde a spese notarili affrontate dai convenuti per

la mancata sottoscrizione di un atto di compravendita della casa di abitazione

dell'istante;

che

all'udienza del 26 gennaio 2006, indetta per la discussione, i convenuti si

sono opposti all'istanza;

che

con sentenza 10 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che il mancato perfezionamento

del contratto di compravendita era da addebitare all'istante, la quale non ha

dato seguito all'impegno di vendita assunto, ha ritenuto giustificata la richiesta

di pagamento dei danni formulata dai convenuti, ragione per cui ha respinto l'istanza;

che

il 1° novembre 2006 RI 1 ha trasmesso al Giudice di pace nuovi documenti a

sostegno della sua istanza, ribadendo la propria opposizione al pagamento delle

spese notarili rivendicate dai convenuti;

che

l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione, a prescindere dalla sua tempestività, il termine

ricorsuale nelle cause a procedura accelerata come quella in esame (art. 85a

cpv. 4 LEF) essendo di 10 giorni (art. 398 CPC), è nullo;

che

per essere considerato valido un ricorso per cassazione, deve contenere le

domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso

si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato

(art. 329 cpv. 2 CPC: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

in concreto il contenuto dello scritto della ricorrente non supera la soglia

imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice

di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria

contestazione del credito fatto valere dai convenuti;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili ai

convenuti, ai quali il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2006 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- ;

- Camignolo.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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