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Decisione

16.2006.125

ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che chiede una nuova udienza

22 dicembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.125

Data decisione, Autorità:

22.12.2006, CCC

Titolo:

ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che chiede una nuova udienza

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.125

Lugano

22 dicembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 7 dicembre 2006

presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 29 novembre 2006 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in

materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.480) promossa con istanza

10 ottobre 2006 da

CO 1

(patrocinato

dall' RA 1 );

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

Considerandi

diritto: che il 10 ottobre 2006 CO 1 ha

chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF

di Locarno;

che

con sentenza 29 novembre 2006 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un

valido riconoscimento di debito al quale l'escusso, assente dal

contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con scritto 7 dicembre 2006, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio;

che

l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione;

che

secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande

di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si

fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso

contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2006 non supera la soglia imposta

dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che,

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si

limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza per poter

esporre i motivi della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria;

che

tale richiesta è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di

aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 29 novembre 2006;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura

di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC,

questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si

prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili all'istante al

quale il ricorso neppure è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 327

segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso 7 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.

2. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

- __________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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