16.2006.125
ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che chiede una nuova udienza
22 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.125
Data decisione, Autorità:
22.12.2006, CCC
Titolo:
ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che chiede una nuova udienza
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.125
Lugano
22 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 7 dicembre 2006
presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 29 novembre 2006 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in
materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.480) promossa con istanza
10 ottobre 2006 da
CO 1
(patrocinato
dall' RA 1 );
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
Considerandi
diritto: che il 10 ottobre 2006 CO 1 ha
chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF
di Locarno;
che
con sentenza 29 novembre 2006 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito al quale l'escusso, assente dal
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con scritto 7 dicembre 2006, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio;
che
l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione;
che
secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande
di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso
contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2006 non supera la soglia imposta
dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si
limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza per poter
esporre i motivi della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria;
che
tale richiesta è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di
aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 29 novembre 2006;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura
di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC,
questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si
prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili all'istante al
quale il ricorso neppure è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 327
segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso 7 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
- __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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