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Decisione

16.2006.127

contratto di appalto - confezione e vendita abito su misura - difetto dell'opera - onere della prova

6 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

2.

Il ricorrente si duole di un'arbitraria valutazione delle prove da parte del

primo giudice, con particolare riferimento alle risultanze “peritali” dalle quali risulta che l'abito è stato confezionato a regola

d'arte. Il Giudice di pace ha ritenuto sulla base della “perizia”, allestita da __________, che l'intervento di adattamento del vestito

è stato corretto dal profilo tecnico, ma che ciò ha comportato una modifica

della forma. E siccome l'istante non aveva sufficientemente dimostrato

l'importanza della modifica per rapporto alla taglia maggiore rispetto a quella

del convenuto, egli ha ripartito a metà il costo del vestito e del lavoro.

Innanzitutto,

per quanto riguarda __________, giovi preliminarmente premettere che solo chi è

incaricato di eseguire una “perizia” può ritenersi tale. E la perizia va esperita

in applicazione degli art. 247 segg. CPC. Ciò detto, a prescindere dalle modalità

di assunzione di questa prova, la conclusione del primo giudice, secondo cui – in

Considerandi

sintesi – quanto confezionato dal sarto non corrispondeva più a quanto scelto

dal convenuto non può essere considerata arbitraria. Nell'ambito di un

contratto di appalto, come quello perfezionatosi tra le parti, l'opera è

difettosa e giustifica una riduzione della mercede non solo quando non è

eseguita correttamente ma anche quando non è conforme a quanto pattuito, ovvero

quando presenta caratteristiche non previste dalle parti o non possiede le

caratteristiche alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo

1999, n. 1356 segg. e 1406). Tanto che il difetto può anche avere una

connotazione esclusivamente estetica ove, in particolare, determinante è

l'aspetto esteriore dell'opera (Rep. 1997 n. 46). In questo senso il fatto per

l'istante di aver fornito un abito, che egli non contesta essere difforme rispetto

al modello scelto dal convenuto, può costituire un difetto tale da giustificare

una riduzione della mercede. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g

CPC, deve essere respinto.

3.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il

ricorrente rifonderà alla controparte, la quale si è avvalsa di un patrocinatore

per la stesura delle osservazioni, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 novembre 2006 di RI 1

è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 80.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

130.–

già

anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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