16.2006.127
contratto di appalto - confezione e vendita abito su misura - difetto dell'opera - onere della prova
6 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.127
Data decisione, Autorità:
06.03.2007, CCC
Titolo:
contratto di appalto - confezione e vendita abito su misura - difetto dell'opera - onere della prova
APPALTO
DIFETTO
MERCEDE
art. 368 CO
art. 247 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.127
Lugano
6 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31
ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 19 ottobre 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Agno nella causa civile inappellabile (inc. n.49/2005)
promossa con istanza 15 novembre 2005 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, Lugano);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 15 novembre 2005 RI
1, titolare di una sartoria a Lugano, ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 1180.–, oltre al rigetto
dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
riferito a una fattura del 30 novembre 2001 concernente la vendita e
l'adattamento di un vestito. All'udienza del 23 maggio 2006 il convenuto ha
concluso per la reiezione dell'istanza.
B. Statuendo
il 19 ottobre 2006 il Giudice di pace ha accolto la pretesa limitatamente a fr.
590.–. Egli ha riconosciuto all'istante metà dell'importo fatturato poiché il
vestito, ancorché tecnicamente ben eseguito come confermato da un “perito giudiziario”, non era conforme a quanto pattuito con il convenuto.
C. Con
ricorso del 31 ottobre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare la “perizia giudiziaria”,
che ha concluso all'esecuzione a regola d'arte del vestito, tanto che il
convenuto l'ha ritirato e utilizzato. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio
2007 il convenuto conclude per il rigetto del ricorso.
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
2.
Il ricorrente si duole di un'arbitraria valutazione delle prove da parte del
primo giudice, con particolare riferimento alle risultanze “peritali” dalle quali risulta che l'abito è stato confezionato a regola
d'arte. Il Giudice di pace ha ritenuto sulla base della “perizia”, allestita da __________, che l'intervento di adattamento del vestito
è stato corretto dal profilo tecnico, ma che ciò ha comportato una modifica
della forma. E siccome l'istante non aveva sufficientemente dimostrato
l'importanza della modifica per rapporto alla taglia maggiore rispetto a quella
del convenuto, egli ha ripartito a metà il costo del vestito e del lavoro.
Innanzitutto,
per quanto riguarda __________, giovi preliminarmente premettere che solo chi è
incaricato di eseguire una “perizia” può ritenersi tale. E la perizia va esperita
in applicazione degli art. 247 segg. CPC. Ciò detto, a prescindere dalle modalità
di assunzione di questa prova, la conclusione del primo giudice, secondo cui – in
Considerandi
sintesi – quanto confezionato dal sarto non corrispondeva più a quanto scelto
dal convenuto non può essere considerata arbitraria. Nell'ambito di un
contratto di appalto, come quello perfezionatosi tra le parti, l'opera è
difettosa e giustifica una riduzione della mercede non solo quando non è
eseguita correttamente ma anche quando non è conforme a quanto pattuito, ovvero
quando presenta caratteristiche non previste dalle parti o non possiede le
caratteristiche alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo
1999, n. 1356 segg. e 1406). Tanto che il difetto può anche avere una
connotazione esclusivamente estetica ove, in particolare, determinante è
l'aspetto esteriore dell'opera (Rep. 1997 n. 46). In questo senso il fatto per
l'istante di aver fornito un abito, che egli non contesta essere difforme rispetto
al modello scelto dal convenuto, può costituire un difetto tale da giustificare
una riduzione della mercede. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g
CPC, deve essere respinto.
3.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il
ricorrente rifonderà alla controparte, la quale si è avvalsa di un patrocinatore
per la stesura delle osservazioni, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 novembre 2006 di RI 1
è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
130.–
già
anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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