16.2006.128
rigetto provvisorio - contratto di adesione LPP come titolo - definizione riconoscimento di debito - non costituisce riconoscimento di debito la sottoscrizione di una clausola che indica le spese in c
22 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.128
Data decisione, Autorità:
22.12.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di adesione LPP come titolo - definizione riconoscimento di debito - non costituisce riconoscimento di debito la sottoscrizione di una clausola che indica le spese in caso di mora
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.128
Lugano
22 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
novembre 2006 presentato da
RI 1
(rappresentata dalla Pax, Società svizzera di
assicurazione sulla vita, Basilea)
contro la sentenza emessa il 14 novembre 2006 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.353) promossa con istanza 7 agosto
2006 nei confronti di
CO 1
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 7 agosto 2006 la RI 1 ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta dalla ditta CO 1 al PE n. __________
dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di fr. 4387.45 oltre accessori
rivendicati a titolo di contributi assicurativi arretrati per il 2003 e fr.
550.- di spese di incasso;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di
adesione previdenza professionale sottoscritto dalla convenuta il 1° aprile
2003;
che
Considerandi
all'udienza del 20 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta
ha riconosciuto il credito vantato dall'istante limitatamente a fr. 4387.45
oltre a fr. 70.- per spese esecutive, impegnandosi a pagarlo mediante rate mensili;
che
con sentenza 14 novembre 2006 il Pretore, preso atto del riconoscimento della
pretesa dell'istante limitatamente a fr. 4387.45 oltre alle spese esecutive, ne
ha dedotto il ritiro dell'opposizione per questo importo, escludendo, per il
resto, la presenza di un valido riconoscimento di debito;
che
il 29 novembre 2006 la RI 1 si è rivolta al Pretore contestando l'assenza di un
valido riconoscimento di debito per le spese di fr. 550.-;
che
l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività, è infondato;
che
infatti, la conclusione del primo giudice secondo cui non è dato in concreto un
valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 550.- rivendicato a titolo
di spese di incasso, non è arbitraria;
che
il riconoscimento di debito è la dichiarazione di
volontà con la quale il debitore riconosce di dovere al creditore una determinata
somma di denaro (Rep. 1989 p. 338; A.
Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 1998, n. 15 ad art.
82);
che
nella fattispecie, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è il
contratto di adesione sottoscritto dalla convenuta a pagina 28 del medesimo
(doc. C);
che
sottoscrivendo tale contratto la convenuta ha dichiarato di aver preso conoscenza
del regolamento dei costi, figurante a pagina 33 e che indica le spese che la
compagnia avrebbe prelevato in caso di mora dell'assicurato, tuttavia con la
firma apposta a pagina 28 la convenuta ha semplicemente confermato di essere
d'accordo con il contenuto del regolamento ma non ha affermato di
riconoscersi debitrice degli importi indicati nel medesimo, anche perché al
momento della sottoscrizione del contratto di adesione ella non poteva certo riconoscere
un credito a quel momento inesistente;
che
non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello
di cui all'art. 327 lett. g CPC, non essendo ravvisabile nel giudizio pretorile
nessuna violazione di norme di diritto e neppure un'arbitraria valutazione
delle prove documentali, il ricorso deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è
nemmeno stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2006
della RI 1 è respinto.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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