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Decisione

16.2006.128

rigetto provvisorio - contratto di adesione LPP come titolo - definizione riconoscimento di debito - non costituisce riconoscimento di debito la sottoscrizione di una clausola che indica le spese in c

22 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.128

Data decisione, Autorità:

22.12.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - contratto di adesione LPP come titolo - definizione riconoscimento di debito - non costituisce riconoscimento di debito la sottoscrizione di una clausola che indica le spese in caso di mora

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RICONOSCIMENTO DI DEBITO

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2006.128

Lugano

22 dicembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29

novembre 2006 presentato da

RI 1

(rappresentata dalla Pax, Società svizzera di

assicurazione sulla vita, Basilea)

contro la sentenza emessa il 14 novembre 2006 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura sommaria di

rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.353) promossa con istanza 7 agosto

2006 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 7 agosto 2006 la RI 1 ha chiesto il rigetto in

via provvisoria dell'opposizione interposta dalla ditta CO 1 al PE n. __________

dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di fr. 4387.45 oltre accessori

rivendicati a titolo di contributi assicurativi arretrati per il 2003 e fr.

550.- di spese di incasso;

che

a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di

adesione previdenza professionale sottoscritto dalla convenuta il 1° aprile

2003;

che

Considerandi

all'udienza del 20 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta

ha riconosciuto il credito vantato dall'istante limitatamente a fr. 4387.45

oltre a fr. 70.- per spese esecutive, impegnandosi a pagarlo mediante rate mensili;

che

con sentenza 14 novembre 2006 il Pretore, preso atto del riconoscimento della

pretesa dell'istante limitatamente a fr. 4387.45 oltre alle spese esecutive, ne

ha dedotto il ritiro dell'opposizione per questo importo, escludendo, per il

resto, la presenza di un valido riconoscimento di debito;

che

il 29 novembre 2006 la RI 1 si è rivolta al Pretore contestando l'assenza di un

valido riconoscimento di debito per le spese di fr. 550.-;

che

l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione;

che

il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività, è infondato;

che

infatti, la conclusione del primo giudice secondo cui non è dato in concreto un

valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 550.- rivendicato a titolo

di spese di incasso, non è arbitraria;

che

il riconoscimento di debito è la dichiarazione di

volontà con la quale il debitore riconosce di dovere al creditore una determinata

somma di denaro (Rep. 1989 p. 338; A.

Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 1998, n. 15 ad art.

82);

che

nella fattispecie, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è il

contratto di adesione sottoscritto dalla convenuta a pagina 28 del medesimo

(doc. C);

che

sottoscrivendo tale contratto la convenuta ha dichiarato di aver preso conoscenza

del regolamento dei costi, figurante a pagina 33 e che indica le spese che la

compagnia avrebbe prelevato in caso di mora dell'assicurato, tuttavia con la

firma apposta a pagina 28 la convenuta ha semplicemente confermato di essere

d'accordo con il contenuto del regolamento ma non ha affermato di

riconoscersi debitrice degli importi indicati nel medesimo, anche perché al

momento della sottoscrizione del contratto di adesione ella non poteva certo riconoscere

un credito a quel momento inesistente;

che

non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello

di cui all'art. 327 lett. g CPC, non essendo ravvisabile nel giudizio pretorile

nessuna violazione di norme di diritto e neppure un'arbitraria valutazione

delle prove documentali, il ricorso deve essere respinto;

che

giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è

nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2006

della RI 1 è respinto.

2. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico

della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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