16.2006.129
rigetto dell'opposizione per incasso pretese salariali - termine per ricorrere - ricorso tardivo
9 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.129
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione per incasso pretese salariali - termine per ricorrere - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
TERMINE
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2006.129
Lugano
9 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
novembre 2006 presentato da
RI 1
(rappresentato
dall'RA 1
contro la sentenza emessa il 17 novembre 2006 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa (inc. n. EF. 2006.473)
promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha
convenuto CO 1, ora in liquidazione, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere il pagamento di fr. 5500.- oltre accessori a saldo di sue
pretese salariali, oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
che
all'udienza del 9 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si
è opposta all'istanza;
che
con sentenza 17 novembre 2006 il Pretore, trattata l'istanza quale sola domanda
di rigetto dell'opposizione, l'ha parzialmente accolta rigettando in via
definitiva, limitatamente a fr. 417.15 oltre interessi del 5% dal 9 marzo 2005
e spese esecutive, l'opposizione interposta dalla convenuta;
che
con atto ricorsuale 30 novembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio;
che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni;
che
questo termine d'impugnazione, identico per altro anche per le procedure derivanti
da contratto di lavoro (cfr. art. 398 cpv. 1 CPC per il rinvio di cui all'art.
418 CPC), comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al
destinatario;
che
nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 17 novembre
2006, è stata ritirata dal destinatario il 20 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.660001.__________
LSI/LAS);
che,
introdotto il 1°dicembre 2006 (data del timbro postale
sulla busta d'invio), il ricorso in oggetto si rivela
dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che,
del resto, il ricorrente non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di
entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero
contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che,
comunque sia, esso sarebbe nullo poiché non contiene nessuna censura nei
confronti del giudizio pretorile circa gli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o l'applicazione del diritto (art. 329 cpv. 3 CPC), il ricorrente
limitandosi a ribadire il fondamento della sua domanda;
che
non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si giustifica di assegnare
ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
in applicazione dell'art.
313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 novembre 2006 di RI
1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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