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Decisione

16.2006.129

rigetto dell'opposizione per incasso pretese salariali - termine per ricorrere - ricorso tardivo

9 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.129

Data decisione, Autorità:

09.01.2007, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione per incasso pretese salariali - termine per ricorrere - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

TERMINE

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2006.129

Lugano

9 gennaio

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30

novembre 2006 presentato da

RI 1

(rappresentato

dall'RA 1

contro la sentenza emessa il 17 novembre 2006 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa (inc. n. EF. 2006.473)

promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha

convenuto CO 1, ora in liquidazione, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna per ottenere il pagamento di fr. 5500.- oltre accessori a saldo di sue

pretese salariali, oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

che

all'udienza del 9 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si

è opposta all'istanza;

che

con sentenza 17 novembre 2006 il Pretore, trattata l'istanza quale sola domanda

di rigetto dell'opposizione, l'ha parzialmente accolta rigettando in via

definitiva, limitatamente a fr. 417.15 oltre interessi del 5% dal 9 marzo 2005

e spese esecutive, l'opposizione interposta dalla convenuta;

che

con atto ricorsuale 30 novembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio;

che

giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10

giorni;

che

questo termine d'impugnazione, identico per altro anche per le procedure derivanti

da contratto di lavoro (cfr. art. 398 cpv. 1 CPC per il rinvio di cui all'art.

418 CPC), comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al

destinatario;

che

nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 17 novembre

2006, è stata ritirata dal destinatario il 20 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.660001.__________

LSI/LAS);

che,

introdotto il 1°dicembre 2006 (data del timbro postale

sulla busta d'invio), il ricorso in oggetto si rivela

dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che,

del resto, il ricorrente non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di

entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero

contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

che,

comunque sia, esso sarebbe nullo poiché non contiene nessuna censura nei

confronti del giudizio pretorile circa gli accertamenti istruttori (risultanti

dalle prove) o l'applicazione del diritto (art. 329 cpv. 3 CPC), il ricorrente

limitandosi a ribadire il fondamento della sua domanda;

che

non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si giustifica di assegnare

ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

in applicazione dell'art.

313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 novembre 2006 di RI

1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100

cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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