16.2006.15
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - fattura non vale quale riconoscimento di debito - contenuto PE - errori nella stesura del PE da sollevare con reclamo alla CEF
13 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.15
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - fattura non vale quale riconoscimento di debito - contenuto PE - errori nella stesura del PE da sollevare con reclamo alla CEF
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 17 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.15
Lugano
13 marzo 2006lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
gennaio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 16 gennaio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. 05/136/S) promossa con istanza 31 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 31 ottobre 2005 __________ __________, titolare dello studio fiduciario
CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI
1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 550.-
oltre interessi rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 10 settembre
2004 per prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultima;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata
fattura e i relativi richiami di pagamento, oltre a documentazione varia a
comprova del mandato svolto a favore della convenuta;
che
con sentenza 16 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla
quale la convenuta, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere
sentita, il primo giudice non avendo considerato il suo scritto 24 novembre
2005 quale richiesta di rinvio dell'udienza, mentre nel merito rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali deducendo
dalla documentazione agli atti la presenza di un valido riconoscimento di
debito per l'importo posto in esecuzione;
che
con osservazioni 27 febbraio 2006 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che
la documentazione prodotta con le osservazioni (e non davanti al giudice di pace)
dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84);
che
nell'ambito di quest'accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità
tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla
documentazione prodotta (Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163);
che
nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo
insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento
di debito per l'importo posto in esecuzione;
che
infatti né la fattura né la documentazione prodotta a comprova del mandato svolto
a favore della convenuta, bastano a legittimare la domanda di rigetto
dell'opposizione formulata dall'istante, per la quale è necessario produrre un
documento sottoscritto dalla convenuta, o un insieme di documenti, dal quale
risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta a interpretazione di quest'ultima di riconoscersi debitrice nei
confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);
che
simile dichiarazione manca nella documentazione prodotta dall'istante, atta tutt'al
più a legittimare l'inoltro di un'azione ordinaria;
che,
quindi, il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso all'esistenza di un
valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una
valutazione manifestamente errata degli atti di causa e conseguente erronea
applicazione dell'art. 82 LEF;
che per
quanto attiene al contenuto del precetto esecutivo, con particolare riferimento
all'identità del creditore, la verifica di eventuali
errori commessi nella procedura di stesura e notifica del PE non compete al
giudice del rigetto bensì alla Camera di esecuzione e fallimento quale autorità
di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF, che la convenuta avrebbe dovuto adire
mediante reclamo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 20, m. 9);
che a
titolo abbondanziale, non risulta una violazione del diritto dei essere sentito
della ricorrente, lo scritto 24 novembre 2005 non contiene nessuna richiesta di
rinvio dell'udienza di contraddittorio;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che
per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta,
assente dal contraddittorio.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 30 gennaio 2006 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa e le spese di giustizia per
complessivi fr. 80.-, anticipate dall'istante, rimangono a suo carico.
Considerandi
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a
carico di __________ __________ il quale rifonderà inoltre alla ricorrente
un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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