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Decisione

16.2006.15

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - fattura non vale quale riconoscimento di debito - contenuto PE - errori nella stesura del PE da sollevare con reclamo alla CEF

13 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 30 gennaio 2006 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 16 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa e le spese di giustizia per

complessivi fr. 80.-, anticipate dall'istante, rimangono a suo carico.

Considerandi

II.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a

carico di __________ __________ il quale rifonderà inoltre alla ricorrente

un'indennità di fr. 50.- per questa sede.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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