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Decisione

16.2006.16

contratto di appalto - fornitura e montaggio tenda da sole - ricusa dell'oepra - onere della prova

4 ottobre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.16

Data decisione, Autorità:

04.10.2006, CCC

Titolo:

contratto di appalto - fornitura e montaggio tenda da sole - ricusa dell'oepra - onere della prova

INADEMPIMENTO

ONERE DELLA PROVA

art. 97 CO

art. 363 CO

Incarto n.

16.2006.16

Lugano

4 ottobre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7

novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 28 ottobre 2006 del Giudice di pace supplente

del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 50/2005/0)

promossa con istanza 8 agosto 2005 da

CO 1

con la quale l'istante

ha chiesto il pagamento di fr. 484.20 oltre accessori a titolo di

mercede derivante da

contratto di appalto, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 8 agosto 2005 la CO 1, ditta specializzata nella fornitura

e montaggio di tende da sole, ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del

circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 484.20 (fr. 450.– +

IVA). Tale importo corrisponde a una fattura emessa il 22 luglio 2005 per la

fornitura di una tenda da sole che la convenuta ha ordinato per poi rifiutarne

successivamente la posa. All'udienza del 13 ottobre 2005 la convenuta si è

opposta alla pretesa sostenendo che quanto fornito dall'istante non

corrispondeva a quanto richiesto, tant'è che ha dovuto rivolgersi a un'altra

ditta alla quale ha versato fr. 850.–. Essa ha pertanto chiesto all'istante di pagarle

la differenza di fr. 400.–.

Considerandi

2.

Con sentenza 28 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente, accertato che

l'istante ha eseguito l'opera seguendo le indicazioni della convenuta e in una

situazione ritenuta particolare, ha accolto l'istanza obbligando la

convenuta a versare fr. 450.– e imponendo all'istante di consegnare alla

convenuta la tenda in questione.

3.

Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

accolto la pretesa dell'istante nonostante questi abbia fornito un prodotto non

conforme a quanto richiesto. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2006 l'istante conclude

per il rigetto del ricorso.

4.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere

sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60

consid. 5a).

5.

Innanzi tutto, e contrariamente a quanto preteso dalla

ricorrente, il rapporto tra le parti non è un contratto di compravendita, ma di

appalto (art. 363 CO), giacché l'appaltatore si è obbligato a compiere un'opera

(in concreto la fornitura e il montaggio di una tenda da sole laterale su

misura) e il committente a pagare una mercede.

Nella

fattispecie non è controverso che l'appaltatore ha fornito la tenda, ma il

fatto che la committente ha ricusato l'opera poiché non era conforme alle

pattuizioni. In simile evenienza spettava pertanto alla convenuta provare tale

sua allegazione (Gauch, Le

contrat d'entreprise, 1999, n. 1507). Sennonché la stessa non solo nulla ha dimostrato,

ma neppure ha sostanziato questa asserzione essendosi sempre limitata ad

affermare che l'opera fornita non corrispondeva a quanto richiesto (cfr.

scritti 23 giugno e 4 agosto 2005 del legale della convenuta). Ciò non basta

per provare l'esistenza di un difetto nemmeno nell'ottica di un contratto di

compravendita, ritenuto che anche in questo caso spettava alla convenuta

provare l'inadempienza dell'istante (Thévenoz/Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, 2005, n. 24 all'introduzione degli

art. 197–210, e n. 54 ad art. 97).

6.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve

essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1.

Il

ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 50.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

100.

-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare

alla controparte fr. 50.- quale indennità per questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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