16.2006.16
contratto di appalto - fornitura e montaggio tenda da sole - ricusa dell'oepra - onere della prova
4 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.16
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, CCC
Titolo:
contratto di appalto - fornitura e montaggio tenda da sole - ricusa dell'oepra - onere della prova
INADEMPIMENTO
ONERE DELLA PROVA
art. 97 CO
art. 363 CO
Incarto n.
16.2006.16
Lugano
4 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 28 ottobre 2006 del Giudice di pace supplente
del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 50/2005/0)
promossa con istanza 8 agosto 2005 da
CO 1
con la quale l'istante
ha chiesto il pagamento di fr. 484.20 oltre accessori a titolo di
mercede derivante da
contratto di appalto, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con istanza 8 agosto 2005 la CO 1, ditta specializzata nella fornitura
e montaggio di tende da sole, ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 484.20 (fr. 450.– +
IVA). Tale importo corrisponde a una fattura emessa il 22 luglio 2005 per la
fornitura di una tenda da sole che la convenuta ha ordinato per poi rifiutarne
successivamente la posa. All'udienza del 13 ottobre 2005 la convenuta si è
opposta alla pretesa sostenendo che quanto fornito dall'istante non
corrispondeva a quanto richiesto, tant'è che ha dovuto rivolgersi a un'altra
ditta alla quale ha versato fr. 850.–. Essa ha pertanto chiesto all'istante di pagarle
la differenza di fr. 400.–.
Considerandi
2.
Con sentenza 28 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente, accertato che
l'istante ha eseguito l'opera seguendo le indicazioni della convenuta e in una
situazione ritenuta particolare, ha accolto l'istanza obbligando la
convenuta a versare fr. 450.– e imponendo all'istante di consegnare alla
convenuta la tenda in questione.
3.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
accolto la pretesa dell'istante nonostante questi abbia fornito un prodotto non
conforme a quanto richiesto. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2006 l'istante conclude
per il rigetto del ricorso.
4.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere
sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
5.
Innanzi tutto, e contrariamente a quanto preteso dalla
ricorrente, il rapporto tra le parti non è un contratto di compravendita, ma di
appalto (art. 363 CO), giacché l'appaltatore si è obbligato a compiere un'opera
(in concreto la fornitura e il montaggio di una tenda da sole laterale su
misura) e il committente a pagare una mercede.
Nella
fattispecie non è controverso che l'appaltatore ha fornito la tenda, ma il
fatto che la committente ha ricusato l'opera poiché non era conforme alle
pattuizioni. In simile evenienza spettava pertanto alla convenuta provare tale
sua allegazione (Gauch, Le
contrat d'entreprise, 1999, n. 1507). Sennonché la stessa non solo nulla ha dimostrato,
ma neppure ha sostanziato questa asserzione essendosi sempre limitata ad
affermare che l'opera fornita non corrispondeva a quanto richiesto (cfr.
scritti 23 giugno e 4 agosto 2005 del legale della convenuta). Ciò non basta
per provare l'esistenza di un difetto nemmeno nell'ottica di un contratto di
compravendita, ritenuto che anche in questo caso spettava alla convenuta
provare l'inadempienza dell'istante (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2005, n. 24 all'introduzione degli
art. 197–210, e n. 54 ad art. 97).
6.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve
essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1.
Il
ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.
2.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
100.
-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare
alla controparte fr. 50.- quale indennità per questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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