16.2006.17
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8 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2006.17
Data decisione, Autorità:
08.08.2006, CCC
Titolo:
mandato - parcella legale - responsabilità dell'avvocato - inoltro di un ricorso in materia di accertamento della zona boschiva dichiarato irricevibile - dovere di diligenza che compete all'avvocato - presenza dell'avvocato dinanzi al giudice di pace
GIUDICE DI PACE
MANDATO
RESPONSABILITÀ AVVOCATO
art. 398 cpv. 2 CO
art. 301 CPC-TI
art. 53 LE
art. 10 LFO
art. 13 LFO
Incarto n.
16.2006.17
Lugano
8 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1°
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 23 gennaio 2006 del Giudice di pace supplente
del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 2/2005/0)
promossa con istanza 14 gennaio 2005 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'151.40 oltre interessi e il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Nel novembre del 2001 RI 1 si è rivolto all'avv. CO 1 per farsi
patrocinare in una procedura amministrativa correlata all'applicazione del
piano regolatore del Comune di __________. Il ricorso presentato dal legale per
conto del cliente è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con
decisione del 1° luglio 2003. Il 15 luglio 2003 il legale ha trasmesso al
cliente una nota professionale di fr. 2’851.40 (fr. 2’500.– di onorario, fr.
150.– di spese e fr. 201.40 di IVA).
2. Viste
le resistenze del patrocinato, che aveva corrisposto un acconto di fr. 1’700.–,
l'avv. CO 1 ha convenuto il 14 gennaio 2005 RI 1 davanti al Giudice di pace del
Circolo di Pregassona per ottenere il pagamento del saldo di fr. 1’151.40. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando la corretta
esecuzione del mandato, il ricorso presentato dal legale era stato dichiarato
irricevibile dal Consiglio di Stato, e ritenendo eccessive le otto ore esposte dall'avvocato.
3. Con
sentenza 21 aprile 2005 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza. In
esito a un ricorso per cassazione presentato il 4 luglio 2005 da RI 1, con
sentenza dell'8 novembre 2005 questa Camera ha dichiarato nulla la sentenza del
giudice di pace supplente per difetto di motivazione rinviandogli gli atti per
nuovo giudizio (inc.16.2005.85).
4. Con
nuova sentenza del 23 gennaio 2006 il Giudice di pace supplente, basandosi
sulle indicazioni fornite dall'istante secondo il quale l'inoltro del ricorso
sarebbe stato voluto dal cliente nonostante questi fosse debitamente informato
circa i rischi di simile procedura e richiamata la decisione 24 giugno 2005 del
Consiglio di moderazione secondo cui l'onorario dell'avvocato deve essere calcolato
sulla base degli art. 8-12 della TOA, ha accolto l'istanza non intravedendo
nell'agire del legale nessuna violazione contrattuale.
5. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con
decreto 14 febbraio 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale non riconoscendo una carente esecuzione del
mandato da parte del legale il quale ha inoltrato un ricorso pur dovendo sapere,
data la sua formazione professionale, che lo stesso sarebbe stato dichiarato
irricevibile. Chiede inoltre la condanna dell'istante al pagamento di fr. 1'750.-
a titolo di risarcimento delle spese sostenute per la tutela dei propri
interessi.
Con
scritto 21 febbraio 2006 l'istante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
6. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
7. Innanzi
tutto, per quanto attiene alla presenza del legale dinanzi al Giudice di pace,
è pacifico che l'art. 301 CPC vieta il patrocinio di avvocati e giuristi
dinanzi al giudice di pace. Detta norma non esclude però che il giurista
partecipi lui stesso in qualità di parte alla difesa dei propri interessi
dinanzi al Giudice di pace (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 301, m. 3), di modo che su questo punto il ricorso non merita
tutela alcuna. Altrettanto ininfluente è il fatto che il Giudice di pace
supplente non abbia richiamato nella decisione qui impugnata la precedente
sentenza 8 novembre 2005 giacché egli ha emanato una nuova decisione, oggetto
dell'odierna impugnativa.
8. Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver esaminato
l'operato del legale alla luce delle norme del mandato che gli impongono una
fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).
Nella
sentenza impugnata, il primo giudice ha escluso una violazione del dovere di
diligenza da parte del legale accertando che il ricorso 11 gennaio 2002 al
Consiglio di Stato fu fermamente voluto dal convenuto messo al corrente dei
rischi derivanti da quel tipo di procedura anche in considerazione del fatto
che quando fu definita la nuova zona boschiva non fu presentato, da parte del
convenuto, alcun ricorso accettandone di conseguenza implicitamente la nuova
delimitazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). A fronte di quest'accertamento,
che il ricorrente non ha contestato, non pretendendo segnatamente di non essere
stato informato dall'istante circa i rischi del ricorso, non può certo essere
considerata arbitraria, ovvero insostenibile, la conclusione del primo giudice
che ha escluso una qualsiasi negligenza a carico dell'istante, il quale ha
agito su espresso incarico del cliente.
Né giova
al ricorrente il fatto che il ricorso sia stato dichiarato irricevibile giacché
nella sua decisione 1° luglio 2003 il Consiglio di Stato si è limitato a
richiamare la sua predente decisione del 27 giugno 2000 con la quale aveva accertato
Considerandi
il limite della zona edificabile e forestale dichiarando semplicemente di non
poter accogliere le richieste del convenuto. Neppure giova il richiamo a
una nota contenuta nel Commentario della Legge edilizia del
Cantone Ticino del 1976-1991, giacché essa si riferisce a un disposto
della Legge edilizia del 19 febbraio 1973 che è stata abrogata
con l'entrata in vigore della nuova Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(cfr. art. 53 LE). Del resto il nuovo commentario di Adelio Scolari (edizione 1996)
non contiene più una nota analoga anche perché la procedura di accertamento
dell'area boschiva a confine con la zona edificabile è ora regolamentata dalla
Legge federale sulle foreste (cfr. art. 10 e 13 LFo). E siccome l'art. 4 della
Legge cantonale sulle foreste attribuisce al Consiglio di Stato la competenza
di decidere sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e
prevede altresì che nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei
piani regolatori il Municipio faccia rilevare il limite del bosco a contatto
con la zona edificabile e lo riporti nel piano regolatore, il fatto per l'istante
di aver tentato anche la via del ricorso dopo che il convenuto aveva omesso di
impugnare la decisione 27 giugno 2000 di accertamento del limite del bosco a confine
con la zona edificabile, non denota negligenza nella conduzione del mandato
affidatogli.
Ne
discende che, come correttamente concluso dal primo giudice, nell'agire dell'istante
non è ravvisabile una violazione del dovere di diligenza che gli impone di
svolgere il mandato affidatogli con attenzione e competenza, effettuando un'analisi
giuridica corretta del caso, secondo le regole generalmente riconosciute ed ammesse
e informando il cliente sulle probabilità di successo rispettivamente sui
rischi di insuccesso della causa, ciò che il ricorrente non contesta essere
avvenuto (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 412 ad art. 398 CO; Fellmann,
Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 190
segg.; Testa, Die zivil-und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001,
pag. 30 segg.; Wessner, La
responsabilité professionelle de l'avocat au regard de son devoir général de
diligence, in: RJN 1986, pag. 18).
9.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, senza che occorra
esaminare la richiesta di risarcimento delle spese formulata dal ricorrente,
per altro improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). All'istante, che ha
rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili
di questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° febbraio 2006 di RI 1 è respinto.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, già anticipati dal
ricorrente, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi
implicati
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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