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16.2006.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

7. Innanzi

tutto, per quanto attiene alla presenza del legale dinanzi al Giudice di pace,

è pacifico che l'art. 301 CPC vieta il patrocinio di avvocati e giuristi

dinanzi al giudice di pace. Detta norma non esclude però che il giurista

partecipi lui stesso in qualità di parte alla difesa dei propri interessi

dinanzi al Giudice di pace (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 301, m. 3), di modo che su questo punto il ricorso non merita

tutela alcuna. Altrettanto ininfluente è il fatto che il Giudice di pace

supplente non abbia richiamato nella decisione qui impugnata la precedente

sentenza 8 novembre 2005 giacché egli ha emanato una nuova decisione, oggetto

dell'odierna impugnativa.

8. Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver esaminato

l'operato del legale alla luce delle norme del mandato che gli impongono una

fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).

Nella

sentenza impugnata, il primo giudice ha escluso una violazione del dovere di

diligenza da parte del legale accertando che il ricorso 11 gennaio 2002 al

Consiglio di Stato fu fermamente voluto dal convenuto messo al corrente dei

rischi derivanti da quel tipo di procedura anche in considerazione del fatto

che quando fu definita la nuova zona boschiva non fu presentato, da parte del

convenuto, alcun ricorso accettandone di conseguenza implicitamente la nuova

delimitazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). A fronte di quest'accertamento,

che il ricorrente non ha contestato, non pretendendo segnatamente di non essere

stato informato dall'istante circa i rischi del ricorso, non può certo essere

considerata arbitraria, ovvero insostenibile, la conclusione del primo giudice

che ha escluso una qualsiasi negligenza a carico dell'istante, il quale ha

agito su espresso incarico del cliente.

Né giova

al ricorrente il fatto che il ricorso sia stato dichiarato irricevibile giacché

nella sua decisione 1° luglio 2003 il Consiglio di Stato si è limitato a

richiamare la sua predente decisione del 27 giugno 2000 con la quale aveva accertato

Considerandi

il limite della zona edificabile e forestale dichiarando semplicemente di non

poter accogliere le richieste del convenuto. Neppure giova il richiamo a

una nota contenuta nel Commentario della Legge edilizia del

Cantone Ticino del 1976-1991, giacché essa si riferisce a un disposto

della Legge edilizia del 19 febbraio 1973 che è stata abrogata

con l'entrata in vigore della nuova Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

(cfr. art. 53 LE). Del resto il nuovo commentario di Adelio Scolari (edizione 1996)

non contiene più una nota analoga anche perché la procedura di accertamento

dell'area boschiva a confine con la zona edificabile è ora regolamentata dalla

Legge federale sulle foreste (cfr. art. 10 e 13 LFo). E siccome l'art. 4 della

Legge cantonale sulle foreste attribuisce al Consiglio di Stato la competenza

di decidere sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e

prevede altresì che nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei

piani regolatori il Municipio faccia rilevare il limite del bosco a contatto

con la zona edificabile e lo riporti nel piano regolatore, il fatto per l'istante

di aver tentato anche la via del ricorso dopo che il convenuto aveva omesso di

impugnare la decisione 27 giugno 2000 di accertamento del limite del bosco a confine

con la zona edificabile, non denota negligenza nella conduzione del mandato

affidatogli.

Ne

discende che, come correttamente concluso dal primo giudice, nell'agire dell'istante

non è ravvisabile una violazione del dovere di diligenza che gli impone di

svolgere il mandato affidatogli con attenzione e competenza, effettuando un'analisi

giuridica corretta del caso, secondo le regole generalmente riconosciute ed ammesse

e informando il cliente sulle probabilità di successo rispettivamente sui

rischi di insuccesso della causa, ciò che il ricorrente non contesta essere

avvenuto (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 412 ad art. 398 CO; Fellmann,

Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 190

segg.; Testa, Die zivil-und

standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001,

pag. 30 segg.; Wessner, La

responsabilité professionelle de l'avocat au regard de son devoir général de

diligence, in: RJN 1986, pag. 18).

9.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, senza che occorra

esaminare la richiesta di risarcimento delle spese formulata dal ricorrente,

per altro improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). All'istante, che ha

rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili

di questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° febbraio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, già anticipati dal

ricorrente, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi

implicati

Per la Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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