16.2006.18
rigetto provvisorio - riconoscimento del debito all'udienza
21 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.18
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento del debito all'udienza
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.18
Lugano
21 marzo 2006/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 febbraio 2006 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2006.42) promossa con istanza 3 gennaio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________ dell'UE di Lugano, domanda parzialmente
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 gennaio 2003 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per
l'incasso di fr. 2'500.– rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 28
aprile 2004 per un intervento effettuato sul veicolo di quest'ultimo;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata fattura;
che al
contraddittorio il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver pagato
fr. 2'300.–, a comprova del quale ha prodotto una ricevuta di pagamento 29
aprile 2004;
che con
sentenza 3 febbraio 2006 il Pretore, accertato che la parte istante non ha
prodotto nessun valido riconoscimento di debito, ha nondimeno accolto l'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione nella misura di fr. 2'300.– deducendo
tale riconoscimento dalle affermazioni del convenuto in sede di contraddittorio;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio; il
ricorrente contesta di essersi riconosciuto debitore per due volte dell'unico e
Considerandi
solo credito, ovvero quello di fr. 2'500.– verso la __________ alla quale egli aveva
affidato il proprio veicolo per gli interventi concordati;
che
con osservazioni 23 febbraio 2006 la controparte propone la reiezione del ricorso;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84);
che
il riconoscimento di debito si deduce da un documento sottoscritto dal
debitore, o da un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di
volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di
quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti del procedente per
l'importo da questo rivendicato (D.
Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);
che
in assenza di un riconoscimento di debito scritto, come è pacificamente il caso
in concreto, parte della giurisprudenza ammette che lo stesso possa avvenire ed
essere formalizzato nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit, n. 18 ad art. 82
LEF);
che
in tale senso la conclusione del primo giudice che ha dedotto dall'affermazione
del convenuto di aver versato l'importo di fr. 2'300.– a valere quale
pagamento parziale sulla fattura di fr. 2'500.– spiccata dalla CO 1 (cfr.
verbale 1° febbraio 2006), il riconoscimento del credito posto in esecuzione
limitatamente alla somma di fr. 2'300.–, non può essere considerata arbitraria;
che
per quanto attiene al versamento di fr. 2'300.– effettuato il 29 aprile 2004
dal convenuto (doc. 1), lo stesso non può essere addotto a comprova della
parziale estinzione del debito riconosciuto nei confronti dell'istante, poiché
è stato effettuato a una terza persona e non all'istante;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve
essere respinto;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico
del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 40.–.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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