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Decisione

16.2006.18

rigetto provvisorio - riconoscimento del debito all'udienza

21 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.18

Data decisione, Autorità:

21.03.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - riconoscimento del debito all'udienza

RICONOSCIMENTO DI DEBITO

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2006.18

Lugano

21 marzo 2006/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9

febbraio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 3 febbraio 2006 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2006.42) promossa con istanza 3 gennaio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto

dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________ dell'UE di Lugano, domanda parzialmente

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 3 gennaio 2003 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per

l'incasso di fr. 2'500.– rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 28

aprile 2004 per un intervento effettuato sul veicolo di quest'ultimo;

che a

valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata fattura;

che al

contraddittorio il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver pagato

fr. 2'300.–, a comprova del quale ha prodotto una ricevuta di pagamento 29

aprile 2004;

che con

sentenza 3 febbraio 2006 il Pretore, accertato che la parte istante non ha

prodotto nessun valido riconoscimento di debito, ha nondimeno accolto l'istanza

di rigetto provvisorio dell'opposizione nella misura di fr. 2'300.– deducendo

tale riconoscimento dalle affermazioni del convenuto in sede di contraddittorio;

che con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio; il

ricorrente contesta di essersi riconosciuto debitore per due volte dell'unico e

Considerandi

solo credito, ovvero quello di fr. 2'500.– verso la __________ alla quale egli aveva

affidato il proprio veicolo per gli interventi concordati;

che

con osservazioni 23 febbraio 2006 la controparte propone la reiezione del ricorso;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte

le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può

essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in

ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad

art. 84);

che

il riconoscimento di debito si deduce da un documento sottoscritto dal

debitore, o da un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di

volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di

quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti del procedente per

l'importo da questo rivendicato (D.

Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);

che

in assenza di un riconoscimento di debito scritto, come è pacificamente il caso

in concreto, parte della giurisprudenza ammette che lo stesso possa avvenire ed

essere formalizzato nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit, n. 18 ad art. 82

LEF);

che

in tale senso la conclusione del primo giudice che ha dedotto dall'affermazione

del convenuto di aver versato l'importo di fr. 2'300.– a valere quale

pagamento parziale sulla fattura di fr. 2'500.– spiccata dalla CO 1 (cfr.

verbale 1° febbraio 2006), il riconoscimento del credito posto in esecuzione

limitatamente alla somma di fr. 2'300.–, non può essere considerata arbitraria;

che

per quanto attiene al versamento di fr. 2'300.– effettuato il 29 aprile 2004

dal convenuto (doc. 1), lo stesso non può essere addotto a comprova della

parziale estinzione del debito riconosciuto nei confronti dell'istante, poiché

è stato effettuato a una terza persona e non all'istante;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve

essere respinto;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 9 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico

del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 40.–.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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