16.2006.19
contratto di lavoro per agricoltore - salario lordo comprensivo di vitto e alloggio - interessi sul salario dovuti dalla messa in mora del datore di lavoro - datore di lavoro sotto tutela necessita de
3 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2006.19
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro per agricoltore - salario lordo comprensivo di vitto e alloggio - interessi sul salario dovuti dalla messa in mora del datore di lavoro - datore di lavoro sotto tutela necessita della ratifica del tutore - ricevibilità del ricorso per cassazioone
INTERESSI DI MORA
SALARIO
art. 8 CC
art. 323 CO
art. 329 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.19
Lugano
3 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Cocchi
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
gennaio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 30 gennaio 2006 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro (inc. n. DI.2005.40) promossa con istanza 2 marzo 2005 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall'
RA 1 )
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3300.– oltre accessori a titolo
di pretese salariali, domanda in seguito aumentata a fr. 7500.– e parzialmente
accolta dal giudice;
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 2 marzo 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 3300.–, corrispondenti al
saldo sul salario dovuto per la mungitura di capre per conto del convenuto dal
15 maggio al 31 luglio 2004. Egli ha fatto valere che le parti avevano pattuito
verbalmente una retribuzione giornaliera di fr. 100.– oltre al vitto e
all'alloggio.
All'udienza
del 30 maggio 2005, l'istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 4500.– mentre il
convenuto, rappresentato dal suo tutore, si è opposto alla pretesa contestando
la validità di eventuali accordi intervenuti tra le parti siccome dallo stesso
non ratificati. Egli ha inoltre rilevato che avendo già corrisposto alla controparte
fr. 1800.–, oltre a fr. 900.– quale vitto e alloggio in natura, gli ha già
versato una giusta remunerazione per l'attività effettivamente svolta. Esperita
l'istruttoria, nel suo memoriale scritto del 27 ottobre 2005 l'istante ha
aumentato la sua pretesa a fr. 7500.–, oltre interessi, spese e danni morali.
Il convenuto ha ribadito le sue contestazioni.
2. Con
sentenza 30 gennaio 2006 il Pretore, accertato che gli impegni assunti dal convenuto
erano nulli poiché non ratificati dal suo tutore, e ritenuto che non si poteva
procedere alla restituzione delle rispettive prestazioni, ha riconosciuto all'istante
il diritto al pagamento dell'attività svolta sulla base del contratto normale
di lavoro per il personale dell'agricoltura che prevede un salario minimo
giornaliero di fr. 120.85. Considerato il diritto al pagamento per 33 giorni
lavorativi pari a un salario di fr. 3988.05, il Pretore ha dedotto fr. 330.–
per l'alloggio, fr. 132.– per il vitto e fr. 1800.– già ricevuti dall'istante, donde
un saldo di fr. 1730.– a favore di quest'ultimo.
3. Con
scritto 9 febbraio 2006, indirizzato al Ministero pubblico di Bellinzona e da
questi trasmesso per competenza a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio. Egli rileva
che il primo giudice ha erroneamente dedotto dal salario di sua spettanza fr.
1800.– poiché non si trattava di un acconto ma della restituzione di un
prestito da lui concesso al convenuto. Soggiunge che la deduzione per l'alloggio
non è giustificata giacché questo gli era stato concesso gratuitamente e contesta
quella per il vitto poiché lo stesso può essere quantificato in al massimo fr.
40.–. In sintesi, avendo il Pretore valutato in fr. 120.85 il salario
giornaliero di sua spettanza e avendo percepito per il 2003 solo fr. 100.- per
10 giorni lavorativi, egli rivendica la differenza di fr. 208.50. Si duole infine
del mancato riconoscimento delle spese esposte per la perdita di tempo
cagionata dalla presente procedura, quantificate in fr. 700.–, rivendicando
altresì il pagamento di interessi di mora mensili.
Il
13 marzo 2006 il convenuto ha concluso per la reiezione del ricorso eccependone
la nullità dal punto di vista formale.
4. Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo
di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il
ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza
le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare
con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta
violata (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto, dal
contenuto del gravame si può dedurre che a fondamento del medesimo il
ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice, ovvero invoca il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorso è dunque ricevibile.
5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
6. Nel
fattispecie il Pretore, dopo aver accertato la nullità degli accordi
intervenuti tra le parti per la loro mancata ratifica da parte del tutore del
convenuto e non avendo l'istante fornito altri elementi per quantificare le sue
spettanze salariali, si è basato sul contratto normale di lavoro per il
personale dell'agricoltura adottato dal Cantone Ticino (cfr. FU 89/2003 del 7
novembre 2003 pag. 7812) e al quale le parti non hanno derogato. Sulla base di
questa normativa, secondo la quale il salario lordo è comprensivo di vitto e
alloggio, egli ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento di un
salario giornaliero di fr. 120.85 e ha dedotto il corrispettivo ottenuto in
natura.
a) In merito alla
deduzione di fr. 132.– per il vitto operata dal Pretore sulla base delle
direttive vigenti nel settore agricolo, la censura del ricorrente, che
considera eccessivo quest'importo e propone di ridurlo a fr. 40.-, non può
essere accolta poiché rappresenta semplicemente il suo personale punto di vista
senza che ciò basti per dimostrare che la valutazione effettuata dal primo
giudice sarebbe insostenibile, ovvero arbitraria.
b) Quanto alle
spese per l'alloggio, l'allegazione del ricorrente secondo cui il convenuto gli
avrebbe messo a disposizione un alloggio gratuitamente, non trova riscontro
nelle risultanze istruttorie. Il convenuto, del resto, ha affermato che la
messa a disposizione dell'alloggio faceva parte della remunerazione dovuta all'istante
(interrogatorio formale del 6 ottobre 2005). Tanto basta per non considerare
arbitraria la conclusione del primo giudice.
c) Per quanto
attiene all'importo di fr. 1800.– percepito dall'istante non è dato di vedere
il perché la decisione del primo giudice, secondo cui si tratterebbe di un
acconto sul salario, sarebbe arbitraria, l'istante medesimo avendo ammesso tale
circostanza (istanza pag. 2 e verbale 30 maggio 2005 pag. 1). Anche su questo
punto la conclusione del primo giudice, che non appare certo insostenibile, non
può essere censurata.
7. Con
riferimento al salario per l'attività svolta nel 2003, a prescindere dalla
ricevibilità della domanda ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, il
ricorrente non può rivendicare nulla a questo titolo ritenuto che all'udienza
del 30 maggio 2005 egli ha espressamente ammesso di aver ricevuto quanto
pattuito con il convenuto (verbale pag. 2).
Per
quel che riguarda le ulteriori pretese formulate dall'istante in sede di
conclusioni, il giudizio pretorile che le ha respinte siccome non comprovate,
non appare arbitrario. L'art. 8 CC, che regola la ripartizione dell'onere
probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III
Fatti
321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005), prevede
che chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi ne sostiene l'esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20ad art. 8 CC). Ciò posto, il solo fatto di allegare delle spese, senza dimostrarle, non basta
per ammetterne il loro fondamento.
In
merito alla richiesta di pagamento di interessi di mora calcolati sulle singole
mensilità, la conclusione del Pretore che ha riconosciuto all'istante gli
interessi di mora del 5% dal 5 giugno 2004, data in cui si è concluso il
rapporto di lavoro, non è arbitraria poiché conforme alla dottrina secondo la
quale gli interessi sono dovuti dalla messa in mora del creditore e non dalla
loro esigibilità (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2001, ad art. 323 CO, n. 1.3).
8.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve
essere respinto. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio
né si assegnano ripetibili, lo scritto della controparte non potendo essere
Considerandi
considerato alla stregua di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di
RI 1 è respinto.
2.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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