16.2006.20
eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione improponibile
22 febbraio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.20
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CCC
Titolo:
eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione improponibile
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 265a LEF
Incarto n.
16.2006.20
Lugano
22 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° febbraio
2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.
EF.2005.3371) nella
procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non
essere addivenuto a
miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ del
l'UE di Lugano da parte
di
CO 1
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con sentenza 1° febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
chiamato a pronunciarsi sull'opposizione inter-
posta
Considerandi
da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dalla CO 1 per
l'incasso di fr. 5'028.30 oltre accessori rivendicati sulla base dell'attestato
carenza di beni n. __________ del 4 agosto 1997 oltre a spese varie, non ha
ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non
avendo l'escusso, assente dal contraddittorio, reso verosimile tale eccezione;
che
con scritto 14 febbraio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a
questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto
contro il predetto giudizio;
che
secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo
contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione
trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale
statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che
il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior
fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun
rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio
concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF;
DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );
che
ne consegue l'improponibilità del presente atto;
che
l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire
romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n.
21.
ad art. 265a LEF);
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 di RI 1 è
irricevibile.
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- urigo.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d¿appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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