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Decisione

16.2006.20

eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione improponibile

22 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.20

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, CCC

Titolo:

eccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione improponibile

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 265a LEF

Incarto n.

16.2006.20

Lugano

22 febbraio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14

febbraio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 1° febbraio

2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.

EF.2005.3371) nella

procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non

essere addivenuto a

miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ del

l'UE di Lugano da parte

di

CO 1

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con sentenza 1° febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

chiamato a pronunciarsi sull'opposizione inter-

posta

Considerandi

da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dalla CO 1 per

l'incasso di fr. 5'028.30 oltre accessori rivendicati sulla base dell'attestato

carenza di beni n. __________ del 4 agosto 1997 oltre a spese varie, non ha

ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non

avendo l'escusso, assente dal contraddittorio, reso verosimile tale eccezione;

che

con scritto 14 febbraio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a

questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto

contro il predetto giudizio;

che

secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo

contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione

trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale

statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;

che

il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior

fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun

rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio

concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF;

DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );

che

ne consegue l'improponibilità del presente atto;

che

l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire

romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n.

21.

ad art. 265a LEF);

che

vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal

prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 di RI 1 è

irricevibile.

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- urigo.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d¿appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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