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Decisione

16.2006.21

rigetto definitivo - sentenza TF impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo quale titolo esecutivo - legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione

22 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.21

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - sentenza TF impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo quale titolo esecutivo - legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

SENTENZA QUALE TITOLO ESECUTIVO

art. 64a cpv. 3 CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 301 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 139a OG

Incarto n.

16.2006.21

Lugano

22 febbraio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27/30

gennaio 2006 presentato da

RI 1 )

contro

la sentenza 27 dicembre 2005 del Giudice di pace del

circolo di Capriasca nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc.

n. 05/133/S) promossa con istanza 19 ottobre 2005 dal

CO 1

rappr. dalla

Cassa del Tribunale federale, Losanna

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di

Lugano, domanda accolta dal giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che

con istanza 19 ottobre 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano

notificatogli per l'incasso di fr. 700.- rivendicati a titolo di tassa di

giustizia posta a carico di quest'ultimo con sentenza 4 novembre 2004 della I

Corte civile;

che

con sentenza 27 dicembre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall'istante e alla quale il

convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con atto ricorsuale 27/30 gennaio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è

insorto contro il predetto giudizio;

che

tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio

di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro

rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che

per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza

processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere

con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), di modo che

Considerandi

dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona

in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,

vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti

all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza

(art. 301 CPC);

che,

per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso

in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al

libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una

rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);

che

__________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie

e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso

davanti a questa Camera;

che

poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto

(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità

del ricorso 27/30 gennaio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di

legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);

che,

a titolo abbondanziale, anche nel merito il ricorso era destituito di buon

diritto poiché, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'impugnazione

della sentenza del Tribunale federale dinanzi alla Corte di giustizia dei

diritti dell'uomo di Strasburgo non ne pregiudica il carattere esecutivo ai

sensi dell'art. 80 LEF;

che

infatti le sentenze del Tribunale federale non

possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle

disposizioni della legge (art. 21 cpv. 3 in fine

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria);

che,

pertanto l'accoglimento di un ricorso da parte della Corte europea dei diritti

dell'uomo non influisce direttamente sulla sentenza del Tribunale federale ma

costituisce un motivo di revisione sul quale è sempre quest'ultima autorità a

doversi pronunciare (cfr. art. 139a OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Volume I, 1990, pag. 98 e 99);

che

pure destituita di fondamento è la pretesa violazione del diritto di essere

sentito del ricorrente per il mancato rinvio dell'udienza, la decisione del primo

giudice, secondo cui la richiesta era tardiva (ordinanza 8 dicembre 2005),

rientrando senz'altro, entro i limiti del suo potere di apprezzamento;

che

pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per

ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell¿ambito di un'azione di

rigetto dell¿opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), così

come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in

quanto nullo ai sensi dell¿art. 329 cpv. 3 CPC;

che

giusta l¿art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all¿art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal

prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327

segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27/30 gennaio 2005

di RI 1 è nullo.

2.

Non

si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d¿appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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