16.2006.21
rigetto definitivo - sentenza TF impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo quale titolo esecutivo - legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione
22 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.21
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza TF impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo quale titolo esecutivo - legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA QUALE TITOLO ESECUTIVO
art. 64a cpv. 3 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 301 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 139a OG
Incarto n.
16.2006.21
Lugano
22 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27/30
gennaio 2006 presentato da
RI 1 )
contro
la sentenza 27 dicembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc.
n. 05/133/S) promossa con istanza 19 ottobre 2005 dal
CO 1
rappr. dalla
Cassa del Tribunale federale, Losanna
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 19 ottobre 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano
notificatogli per l'incasso di fr. 700.- rivendicati a titolo di tassa di
giustizia posta a carico di quest'ultimo con sentenza 4 novembre 2004 della I
Corte civile;
che
con sentenza 27 dicembre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall'istante e alla quale il
convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con atto ricorsuale 27/30 gennaio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è
insorto contro il predetto giudizio;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), di modo che
Considerandi
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,
vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti
all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza
(art. 301 CPC);
che,
per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso
in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);
che
__________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie
e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso
davanti a questa Camera;
che
poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità
del ricorso 27/30 gennaio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di
legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);
che,
a titolo abbondanziale, anche nel merito il ricorso era destituito di buon
diritto poiché, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'impugnazione
della sentenza del Tribunale federale dinanzi alla Corte di giustizia dei
diritti dell'uomo di Strasburgo non ne pregiudica il carattere esecutivo ai
sensi dell'art. 80 LEF;
che
infatti le sentenze del Tribunale federale non
possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle
disposizioni della legge (art. 21 cpv. 3 in fine
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria);
che,
pertanto l'accoglimento di un ricorso da parte della Corte europea dei diritti
dell'uomo non influisce direttamente sulla sentenza del Tribunale federale ma
costituisce un motivo di revisione sul quale è sempre quest'ultima autorità a
doversi pronunciare (cfr. art. 139a OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Volume I, 1990, pag. 98 e 99);
che
pure destituita di fondamento è la pretesa violazione del diritto di essere
sentito del ricorrente per il mancato rinvio dell'udienza, la decisione del primo
giudice, secondo cui la richiesta era tardiva (ordinanza 8 dicembre 2005),
rientrando senz'altro, entro i limiti del suo potere di apprezzamento;
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per
ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell¿ambito di un'azione di
rigetto dell¿opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), così
come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell¿art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l¿art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all¿art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27/30 gennaio 2005
di RI 1 è nullo.
2.
Non
si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d¿appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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