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Decisione

16.2006.22

contratto di appalto - onere della prova del difetto - legittimazione attiva della parte - presupposto di merito - rettifica d'ufficio del nome della parte - contenuto verbale - se non conforme al ver

8 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i casi incombeva all'istante provare la presenza di difetti (cfr. per il

contratto di compravendita: Thévenoz/ Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, Ginevra/ Basilea/Monaco 2003, n.

10 ad art. 197; per il contratto di appalto: Gauch,

Le contrat d'entreprise, Zurigo, 1999, n. 1507). In concreto, di fronte alla

chiara contestazione del convenuto, spettava all'istante dimostrare la difettosità

delle lenti non bastando una semplice allegazione. La ricorrente, poi, nemmeno

censura l'accertamento del primo giudice secondo il quale la verifica delle

lenti effettuata dalla convenuta all'udienza del 15 dicembre 2005 mediante

apparecchio frontofocometro ha evidenziato che le stesse erano conformi alla

ricetta medica fornita dall'istante. Ciò basta per non ritenere arbitraria,

Considerandi

ovvero insostenibile, la decisione del primo giudice.

5.

Quanto alle ulteriori censure riferite alla

violazione di norme di diritto europeo, federale e cantonale, la ricorrente non

ne deduce sostanzialmente nulla se non il mancato accoglimento della sua azione

creditoria e di cui già si è detto. Esse non meritano ulteriore approfondimento.

Né merita accoglimento la richiesta di edizione del rapporto di polizia e di

assunzione di testi formulata in questa sede dalla ricorrente, già per il fatto

che in sede di ricorso è esclusa la facoltà di addurre nuove prove (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC).

6.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei

titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 16 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 150.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione:

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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