16.2006.22
contratto di appalto - onere della prova del difetto - legittimazione attiva della parte - presupposto di merito - rettifica d'ufficio del nome della parte - contenuto verbale - se non conforme al ver
8 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.22
Data decisione, Autorità:
08.11.2006, CCC
Titolo:
contratto di appalto - onere della prova del difetto - legittimazione attiva della parte - presupposto di merito - rettifica d'ufficio del nome della parte - contenuto verbale - se non conforme al vero denuncia all'autorità penale
APPALTO
DIFETTO
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
VERBALE
art. 99 CPC-TI
art. 119 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.22
Lugano
8 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile
(10b/05/O) promossa con istanza del 20 ottobre 2005 nei confronti di
CO 1
(rappresentata dall'amministratore unico Walter
Morotti, Lugano)
con la quale l'istante ha chiesto il
pagamento di fr. 1770.45 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte
dal giudice,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto A. Con istanza 20 ottobre 2005 RI 1 ha
convenuto l'“__________, gerente W__________ M__________”, davanti al Giudice
di pace del circolo di Lugano chiedendone la condanna al pagamento di fr.
1770.45, corrispondenti al valore di un paio di occhiali da lei acquistati ma risultati
difettosi e inutilizzabili (fr. 1092.–), oltre a fr. 678.45 per risarcimento
danni da lei subiti e spese esecutive. All'udienza del 15 dicembre 2005 W__________
M__________, amministratore unico della CO 1, gerente del negozio __________, ha
proposto di respingere l'istanza contestando anche la legittimazione passiva.
B.
Con sentenza 30 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la conclusione tra
le parti di un contratto di compravendita, ha respinto l'istanza non avendo l'istante
comprovato la presenza di difetti nelle lenti fornite.
C.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere a), e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente lamenta varie violazioni
di norme di diritto procedurale e materiale, così come l'arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice per aver negato la
presenza di difetti nelle lenti fornite dalla convenuta. Con scritto 16 marzo
2006 la controparte ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al
ricorso.
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere
sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico
chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese
con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un
diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. Per
quanto attiene all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da W__________
M__________ all'udienza del 15 dicembre 2005, va rilevato che trattandosi di un presupposto – non un'eccezione
– di merito, esso dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF
126 III 63 consid. 1a con richiami). Nella fattispecie l'istante ha
sempre indicato quale controparte l'“__________, gerente W__________ M__________”
ma un esame oggettivo dell'istanza permette di stabilire che in realtà essa
voleva convenire la società che gestisce il negozio di ottica ove ha acquistato
il paio di occhiali, ovvero la CO 1. Si è quindi in presenza di un errore che
poteva essere agevolmente ravvisato e sul quale non potevano sorgere dubbi né
nel giudice né nella controparte (v. anche SJ 1987 27 consid. 3c). Del resto la
parte convenuta, che non nega di aver ricevuto l'istanza, si è presentata
all'udienza di discussione e ha fatto valere le sue ragioni. Ciò posto, nell'attuale
procedura il nome della convenuta dev'essere rettificato (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura
civile massimato e commentato Appendice, Lugano 2005, m. 5 ad art. 99).
3. In
merito alle censure attinenti alle modalità di stesura del verbale, va rilevato
che su quello agli atti figura espressamente la menzione della sua mancata
sottoscrizione da parte dell'istante, conformemente a quanto previsto dall'art.
119 cpv. 3 CPC. Quanto al suo contenuto, l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che nel
verbale devono essere riassunte le argomentazioni e contestazioni delle parti,
di modo che lo stesso deve per forza di cose essere succinto. In concreto
spettava quindi alla ricorrente presentare un'istanza completa oppure produrre
all'udienza un complemento della stessa, fermo restando che chi sostiene che
dal verbale sono state omesse allegazioni essenziali per la decisione della
causa, deve impugnare il verbale per falsità, con denuncia all'autorità penale,
poiché l'esame della fedefacenza dei verbali è sottratto all'autorità di
cassazione (Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Sia
come sia, anche tenendo conto delle argomentazioni proposte in questa sede, le stesse
non apportano nulla di nuovo rispetto a quanto ritenuto e verbalizzato dal
primo giudice, la ricorrente limitandosi a ribadire la difettosità delle lenti
fornite dalla convenuta.
4. Nel
merito, la ricorrente si duole essenzialmente del mancato riconoscimento della
difettosità delle lenti fornite dalla convenuta sulla base di un contratto che
il primo giudice ha definito di compravendita ma che la stessa qualifica di
appalto.
In
concreto, a prescindere dalla qualifica giuridica del rapporto contrattuale tra
le parti, il fatto che il Giudice di pace ha escluso la difettosità delle lenti
fornite dalla convenuta non può essere considerato arbitrario. Intanto in entrambi
Fatti
i casi incombeva all'istante provare la presenza di difetti (cfr. per il
contratto di compravendita: Thévenoz/ Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, Ginevra/ Basilea/Monaco 2003, n.
10 ad art. 197; per il contratto di appalto: Gauch,
Le contrat d'entreprise, Zurigo, 1999, n. 1507). In concreto, di fronte alla
chiara contestazione del convenuto, spettava all'istante dimostrare la difettosità
delle lenti non bastando una semplice allegazione. La ricorrente, poi, nemmeno
censura l'accertamento del primo giudice secondo il quale la verifica delle
lenti effettuata dalla convenuta all'udienza del 15 dicembre 2005 mediante
apparecchio frontofocometro ha evidenziato che le stesse erano conformi alla
ricetta medica fornita dall'istante. Ciò basta per non ritenere arbitraria,
Considerandi
ovvero insostenibile, la decisione del primo giudice.
5.
Quanto alle ulteriori censure riferite alla
violazione di norme di diritto europeo, federale e cantonale, la ricorrente non
ne deduce sostanzialmente nulla se non il mancato accoglimento della sua azione
creditoria e di cui già si è detto. Esse non meritano ulteriore approfondimento.
Né merita accoglimento la richiesta di edizione del rapporto di polizia e di
assunzione di testi formulata in questa sede dalla ricorrente, già per il fatto
che in sede di ricorso è esclusa la facoltà di addurre nuove prove (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC).
6.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei
titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, la convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 16 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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