16.2006.23
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10 ottobre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.23
Data decisione, Autorità:
10.10.2006, CCC
Titolo:
azione di risarcimento danni - caduta a causa della presenza di un cartello pubblicitario sul marciapiede - negata la responsabilità del proprietario del cartello - prova offerta nell'istanza deve essere riconfermata all'udienza - obbligo di motivazione della sentenza
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
RISARCIMENTO DANNI
art. 8 CC
art. 41 CO
art. 182 cpv. 2 CPC-TI
art. 285 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.23
Lugano
10 ottobre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° febbraio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 124a/05/O) promossa
con istanza 6 settembre 2005 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 314.– a titolo di risarcimento danni,
domanda respinta dal giudice;
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza del 6 settembre 2005 l'avv. dott. RI 1 ha convenuto davanti al Giudice
di pace del circolo di Lugano il dott. CO 1, titolare di una farmacia in via __________
a __________, per ottenere il pagamento di fr. 314.– in risarcimento di danni. Egli
ha fatto valere che il 10 maggio 2005, camminando sul marciapiede pubblico, era
inciampato in un cartello pubblicitario posato all'esterno della farmacia e la
successiva caduta aveva comportato la rottura delle scarpe e dei pantaloni. All'udienza
del 12 ottobre 2005 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, rilevando
che il cartello in questione si trovava in quella posizione da sei anni senza
che mai si fosse verificato un evento del genere. Con sentenza 1° febbraio 2006
il Giudice di pace ha respinto l'istanza.
2. Con
il presente tempestivo gravame l'istante è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere
arbitrariamente misconosciuto i chiari principi e presupposti per la responsabilità extracontrattuale
di cui all'art. 41 CO. Soggiunge poi che il
primo giudice, senza fornire spiegazione alcuna, non ha assunto la prova
testimoniale offerta nell'istanza, all'udienza di discussione
e durante il sopralluogo. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2006 la
controparte conclude per il rigetto del ricorso.
3. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
4. Per
quel che riguarda la mancata assunzione della prova testimoniale, è vero che
l'istante nel suo memoriale del 6 settembre 2005 aveva preannunciato
l'intenzione di sentire un testimone, tuttavia non risulta che egli abbia
offerto questa prova all'udienza di discussione del 12 ottobre 2005 (v. art.
294 cpv. 2 CPC). E siccome egli ha sottoscritto il verbale senza eccepire alcunché,
si deve ritenere che lo abbia accettato così come redatto, per cui non può dolersi
in questa sede di una pretesa omissione da ascrivere ad una propria negligenza
e a eccepire la violazione dell'art. 182 cpv. 2 CPC.
5. Nel
merito il primo giudice ha, in estrema sintesi, escluso la responsabilità del
convenuto poiché il cartello pubblicitario, sistemato giornalmente, è ben
visibile in tutte le sue parti per cui il fatto di inciamparvi non poteva che essere
attribuito a una disattenzione dell'istante il quale, come da lui riferito,
quel giorno era di fretta, avendo dimenticato l'ombrello. Il ricorrente censura
siccome carente di motivazione e arbitraria tale conclusione. Egli sostiene che la posa di un cartello pubblicitario,
seppure visibile, costituisce un evidente ostacolo e, quindi, un potenziale
pericolo per tutti coloro che
passano sul marciapiede.
Se non che, con tali argomentazioni il ricorrente non
sostanzia arbitrio di sorta. Intanto, ancorché sommariamente motivata, la sentenza impugnata espone con sufficiente
chiarezza il motivo per il
quale il giudice si è risolto di respingere la pretesa dell'istante (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato, n. 2
ad art. 285). Inoltre, come accertato dal primo giudice, in realtà il noto
cartello non era posto sul marciapiede ma sulla striscia parallela di
arretramento dello stabile, di proprietà privata, e a un livello superiore ad
esso da circa 5 a 20 cm. Infine, il ricorrente neppure si confronta con
l'argomentazione del Giudice di pace, secondo cui, pur non escludendo la
possibilità che qualcuno potesse
urtare il cartello o inciamparvi, un simile evento può dipendere unicamente
dalla disattenzione del pedone. E, a tal proposito, il giudice ha riportato il
Considerandi
racconto dell'istante, il quale aveva riferito che quel giorno era di fretta, aveva dimenticato l'ombrello per cui
era dovuto ritornare sui suoi passi. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo la quale l'istante non ha
provato tutti i presupposti della sua azione risarcitoria, come gli competeva
(art. 8 CC), non può essere pertanto arbitraria.
8.
Visto
quanto precede il ricorso, che
non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato e tantomeno la pretesa
lesione del diritto di essere sentito del ricorrente, deve essere respinto. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente
rifonderà al convenuto un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione
delle osservazioni (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
10.
ad art. 148).
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 dell'avv. dott. RI 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
100.
–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte un equo indennizzo di fr. 70.–.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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