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Decisione

16.2006.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

4. Per

quel che riguarda la mancata assunzione della prova testimoniale, è vero che

l'istante nel suo memoriale del 6 settembre 2005 aveva preannunciato

l'intenzione di sentire un testimone, tuttavia non risulta che egli abbia

offerto questa prova all'udienza di discussione del 12 ottobre 2005 (v. art.

294 cpv. 2 CPC). E siccome egli ha sottoscritto il verbale senza eccepire alcunché,

si deve ritenere che lo abbia accettato così come redatto, per cui non può dolersi

in questa sede di una pretesa omissione da ascrivere ad una propria negligenza

e a eccepire la violazione dell'art. 182 cpv. 2 CPC.

5. Nel

merito il primo giudice ha, in estrema sintesi, escluso la responsabilità del

convenuto poiché il cartello pubblicitario, sistemato giornalmente, è ben

visibile in tutte le sue parti per cui il fatto di inciamparvi non poteva che essere

attribuito a una disattenzione dell'istante il quale, come da lui riferito,

quel giorno era di fretta, avendo dimenticato l'ombrello. Il ricorrente censura

siccome carente di motivazione e arbitraria tale conclusione. Egli sostiene che la posa di un cartello pubblicitario,

seppure visibile, costituisce un evidente ostacolo e, quindi, un potenziale

pericolo per tutti coloro che

passano sul marciapiede.

Se non che, con tali argomentazioni il ricorrente non

sostanzia arbitrio di sorta. Intanto, ancorché sommariamente motivata, la sentenza impugnata espone con sufficiente

chiarezza il motivo per il

quale il giudice si è risolto di respingere la pretesa dell'istante (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato, n. 2

ad art. 285). Inoltre, come accertato dal primo giudice, in realtà il noto

cartello non era posto sul marciapiede ma sulla striscia parallela di

arretramento dello stabile, di proprietà privata, e a un livello superiore ad

esso da circa 5 a 20 cm. Infine, il ricorrente neppure si confronta con

l'argomentazione del Giudice di pace, secondo cui, pur non escludendo la

possibilità che qualcuno potesse

urtare il cartello o inciamparvi, un simile evento può dipendere unicamente

dalla disattenzione del pedone. E, a tal proposito, il giudice ha riportato il

Considerandi

racconto dell'istante, il quale aveva riferito che quel giorno era di fretta, aveva dimenticato l'ombrello per cui

era dovuto ritornare sui suoi passi. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo la quale l'istante non ha

provato tutti i presupposti della sua azione risarcitoria, come gli competeva

(art. 8 CC), non può essere pertanto arbitraria.

8.

Visto

quanto precede il ricorso, che

non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato e tantomeno la pretesa

lesione del diritto di essere sentito del ricorrente, deve essere respinto. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente

rifonderà al convenuto un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione

delle osservazioni (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

10.

ad art. 148).

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 dell'avv. dott. RI 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.

fr.

100.

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere

alla controparte un equo indennizzo di fr. 70.–.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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