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Decisione

16.2006.24

contratto di compravendita - obbligo di pagamento del controvalore della merce asportata

6 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Il ricorrente contesta essenzialmente la sussistenza di un

obbligo di pagamento a suo carico. A questo proposito, la conclusione del primo

giudice, che lo ha condannato al pagamento del corrispettivo di 70 quintali di

legna non è arbitraria poiché trova puntuale riscontro nelle risultanze

istruttorie. Intanto, all'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha

parzialmente riconosciuto il debito dell'istante impegnandosi a versargli fr.

850.–. Inoltre dallo scritto 13 febbraio 2004 risulta che aveva ammesso di aver

prelevato circa 70 quintali di legna appartenente all'istante, esternando

altresì la propria disponibilità a pagare il relativo controvalore di

mercato (doc. B).

6. Ne

discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte

istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

Considerandi

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 di RI 1è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 50.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

100.

-

già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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