16.2006.24
contratto di compravendita - obbligo di pagamento del controvalore della merce asportata
6 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2006.24
Data decisione, Autorità:
06.10.2006, CCC
Titolo:
contratto di compravendita - obbligo di pagamento del controvalore della merce asportata
PAGAMENTO
art. 8 CC
art. 184 CO
Incarto n.
16.2006.24
Lugano
6 ottobre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del
circolo della Riviera nella causa civile inappellabile (inc. n. 75c/05)
promossa con istanza 12 dicembre 2005 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1070.– oltre accessori e il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF
di Riviera, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 12 dicembre 2005 CO 1 ha RI 1davanti al Giudice di pace del circolo
della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1070.– rivendicati quale corrispettivo
del valore di legna di sua proprietà, asportata dal convenuto. All'udienza dell'11
gennaio 2006 il convenuto ha proposto di versare all'istante fr. 850.– a saldo
della sua pretesa, proposta che l'istante ha accettato seduta stante.
2. Con
sentenza 13 febbraio 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie
dalle quali è emerso che il convenuto ha agito in buona fede non sapendo che
la legna da lui asportata, e di cui ha ammesso il quantitativo di 70 quintali,
apparteneva all'istante, lo ha condannato al pagamento di fr. 850.–, importo
che egli, tra l'altro, si era proposto di versare a controparte.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver accolto la richiesta di pagamento dell'istante nonostante dagli atti
risulti che la legna non apparteneva solo a quest'ultimo, e nonostante non sia
stato provato il quantitativo di legna asportato, il suo prezzo e neppure il
suo impegno al pagamento. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Il ricorrente contesta essenzialmente la sussistenza di un
obbligo di pagamento a suo carico. A questo proposito, la conclusione del primo
giudice, che lo ha condannato al pagamento del corrispettivo di 70 quintali di
legna non è arbitraria poiché trova puntuale riscontro nelle risultanze
istruttorie. Intanto, all'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha
parzialmente riconosciuto il debito dell'istante impegnandosi a versargli fr.
850.–. Inoltre dallo scritto 13 febbraio 2004 risulta che aveva ammesso di aver
prelevato circa 70 quintali di legna appartenente all'istante, esternando
altresì la propria disponibilità a pagare il relativo controvalore di
mercato (doc. B).
6. Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte
istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
Considerandi
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 di RI 1è respinto.
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 50.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
100.
-
già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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