16.2006.25
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5 dicembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.25
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - polizza assicurativa prodotto a valere quale riconoscimento di debito - legittimazione alla rappresentanza processuale di una SA - facoltà di rappresentanza dei procuratori iscritti a RC - ricevibilità del ricorso per cassazione
ORGANO
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 459 CO
art. 64 CPC-TI
art. 88 CPC-TI
art. 329 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.25
Lugano
5 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23
febbraio 2006 presentato da
RI 1
(rappresentata
dal servizio incasso giuridico
contro la sentenza emessa il 13 febbraio 2006 dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura
sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.3410)
promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di
CO 1
(patrocinato
dall' RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 2 novembre 2005 la RI 1
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al
PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3524.70
oltre a fr. 40.– di spese, rivendicati quale premio scaduto sulla polizza Business
à la carte n. __________. A valere quale titolo di rigetto l'istante ha
prodotto la proposta di assicurazione d'impresa sottoscritta dal convenuto il
26 gennaio 2004. All'udienza del 6 febbraio 2006, indetta per il
contraddittorio, il convenuto, solo comparente, ha eccepito la legittimazione
alla rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'atto introduttivo di
causa, e ha contestato la presenza di un valido riconoscimento di debito, non
avendo egli mai ricevuto la proposta di assicurazione sulla quale l'istante basa
il proprio credito e neppure le condizioni generali dell'assicurazione, così
come la correttezza e completezza degli atti consegnatigli dall'assicurazione.
Fatti
B. Con
sentenza 13 febbraio 2006 il Segretario assessore ha accertato la nullità dell'istanza
poiché sottoscritta da persone non iscritte nel Registro di commercio e quindi
non legittimate a rappresentare l'istante. La tassa di giustizia di fr. 100.– è
stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 200.–
per ripetibili.
C.
Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un ricorso per cassazione
del 23 febbraio 2006 postulandone l'annullamento per il fatto che,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i due firmatari dell'istanza
sono regolarmente iscritti nel Registro di commercio. Nelle sue osservazioni
del 24 marzo 2006 il convenuto eccepisce la nullità del ricorso e ne postula il
rigetto.
Considerandi
in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che
per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione
del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett.
e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni
evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa
individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art.
329). In concreto è indubbio che la ricorrente, a fondamento del gravame, pone
l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice con riferimento alla verifica della
legittimazione alla rappresentanza processuale dei firmatari dell'istanza di
rigetto, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.
Tempestivo, il ricorso è ricevibile.
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
3.
In
concreto, il Segretario assessore ha considerato nulla l'istanza poiché
sottoscritta da persone prive della necessaria legittimazione a vincolare la compagnia
di assicurazione in quanto non iscritte nel registro di commercio. Sennonché, da
una semplice ricerca nel Registro di commercio del Canton di Zurigo, ciò che competeva
anche al primo giudice nell'ambito del proprio potere di indagine (art. 88 CPC;
II CCA 9 gennaio 1998 in re C./B.inc. 12.1997.239), si evince che M__________ Er
e O R sono regolarmente iscritti con procura collettiva a due a favore della RI
1.
con sede a __________. E tale facoltà li autorizza a rappresentare
validamente l'istante giacché il procuratore commerciale è abilitato, in virtù
del diritto federale, a stare in giudizio a nome e per conto del “principale”
(proprietario – persona fisica o giuridica – del negozio, della fabbrica o
dello stabilimento commerciale rappresentato dal procuratore: Watter, Basler Kommentar, OR I, 3ª
edizione, n. 1 ad art. 462 e 5 ad 458;).
Ne
discende che in ossequio della forza derogatoria del diritto federale, che il
diritto cantonale non può contravvenire o limitare (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª
edizione, pag. 77 seg. n. 73 seg.), l'art. 64 CPC non può escludere il potere
di rappresentanza di persone abilitate secondo il diritto federale a rappresentare
il principale in giudizio (cfr. in tal senso Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000,
pag. 324; sentenza CEF inc. 14.00.111/112 del 30 luglio 2001; Watter, op. cit., n. 5 ad art. 459; Thévenoz/ Werro, Commentaire romand du
Code des obligations I, Basilea 2003, n. 3 ad art. 459).
4.
Ciò posto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l'istanza di
rigetto dell'opposizione è stata validamente sottoscritta. Ne discende che il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC, deve essere accolto con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice
per l'emanazione della sentenza di merito, nell'ossequio della garanzia del
doppio grado di giurisdizione.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto verserà alla
controparte un'equa indennità a titolo di ripetibili, commisurate alla stringatezza
dell'allegato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 2006 della RI
1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2006 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e gli atti sono
rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
da anticipare dalla
ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 100.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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