16.2006.26
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - farttura e richiami di pagamento non costituiscono riconoscimento di debito anche perchè indirizzati a un terzo
21 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.26
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - farttura e richiami di pagamento non costituiscono riconoscimento di debito anche perchè indirizzati a un terzo
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.26
Lugano
21 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
febbraio 2006 presentato da
RI 1 )
contro
la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. 05/152/S) promossa con istanza 2 dicembre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE __________
dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 2 dicembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 374.75 oltre interessi rivendicati quale pagamento della fattura emessa
il 13 aprile 2005 per interventi di riparazione eseguiti su un veicolo intestato
a quest'ultima, oltre a fr. 20.- di spese;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata
fattura, due richiami di pagamento indirizzati a __________, ex marito della
convenuta, il rapporto di lavoro, la fotocopia della licenza di circolazione e
uno scritto 15 aprile 2005 firmato da __________;
che
con sentenza 13 febbraio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla
quale la convenuta, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con scritto 23 febbraio 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa
trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI
1 è insorta contro il predetto giudizio contestando di aver sottoscritto un
riconoscimento di debito, il veicolo sul quale l'istante è intervenuta appartenendo
all'ex marito;
che
con scritto 8 marzo 2006 la controparte ha ribadito la propria pretesa;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84);
che
nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo
insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento
di debito per l'importo posto in esecuzione nei confronti della convenuta;
che
infatti né la fattura né i relativi richiami di pagamento, peraltro indirizzati
all'ex marito della convenuta, bastano a legittimare la domanda di rigetto
dell'opposizione formulata dall'istante, per la quale è necessario produrre un
documento sottoscritto dalla convenuta, o un insieme di documenti, dal quale
risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta a interpretazione di quest'ultima di riconoscersi debitrice nei confronti
dell'istante per l'importo da questa rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);
che
simile dichiarazione manca nella documentazione prodotta dall'istante, anche
perché il solo documento sottoscritto, la cartella di lavoro (doc. A), non può
essere attribuito alla convenuta ma, verosimilmente a __________, al quale
l'istante si era peraltro inizialmente rivolta per il recupero del suo credito
(cfr. doc. D e E);
che,
quindi, il giudizio impugnato deve essere annullato essendo il frutto di una
valutazione manifestamente errata degli atti di causa e conseguente erronea
applicazione dell'art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede
non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta, assente dal contraddittorio.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 23 febbraio 2006 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo di
Capriasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa e le spese di giustizia per
complessivi fr. 60.-, anticipate dall'istante, rimangono a suo carico.
Considerandi
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a
carico di CO 1 il quale rifonderà inoltre alla ricorrente un'indennità di fr. 30.-
per questa sede.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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