Lexipedia

Decisione

16.2006.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che,

nella fattispecie, con ordinanza spedita mediante invio raccomandato n.

98.00.690004.__________, il giudice di pace ha citato le parti all'udienza del

25 gennaio 2006 per il contraddittorio;

che la

raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall'interessata e, scaduto

il periodo di giacenza, è stata rinviata alla Giudicatura di pace;

che

per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità

spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato

alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,

m. 1);

che,

nel caso concreto, la ricorrente non contesta di non aver ricevuto l'avviso di

ritiro della raccomandata contenente l'invio, sicché ella non può che imputare

a sé stessa l'assenza alla discussione dell'istanza;

che

in circostanze del genere non vi è stata violazione del diritto di essere

sentita;

che,

per quanto riguarda le eccezioni atte ad inficiare il titolo prodotto

dall'istante (decisione 15 agosto 2005), non sollevate della convenuta

all'udienza di contraddittorio, va rilevato che la ricorrente non pretende

neppure di avere impugnato la decisione in questione, avendo a suo dire

interposto ricorso contro una decisione del 5 dicembre 2005;

che,

comunque sia, per il Tribunale federale delle assicurazioni la stipulazione di

Considerandi

un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria rientra nella categoria dei

bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, sicché i

coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90);

che

tale vincolo di solidarietà sussiste tra i coniugi sin tanto che gli stessi

hanno una vita comune (cfr. sentenza TFA K 114/03 del 22 luglio 2005);

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei

titoli di cassazione invocati, deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza mentre non si giustifica di assegnare ripetibili

alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148.

cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 13 febbraio 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster