16.2006.29
compravendita auto d'occasione - diritto di essere sentito del convenuto - estromissione della risposta prodotta successivamente all'udienza alla quale non ha partecipato - ordinanza di rinvio dell'ud
17 ottobre 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2006.29
Data decisione, Autorità:
17.10.2006, CCC
Titolo:
compravendita auto d'occasione - diritto di essere sentito del convenuto - estromissione della risposta prodotta successivamente all'udienza alla quale non ha partecipato - ordinanza di rinvio dell'udienza non deve contenere l'indicazione delle conseguneze della mancata comparsa
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 294 cpv. 2 CPC-TI
art. 295 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.29
Lugano
17 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
marzo 2006 presentato da
RI 1
(patrocinato
dall' RA 1
contro
la sentenza 24 febbraio 2006 del Giudice di pace del
circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile (inc. n. 17/Ord/5)
promossa con istanza 2 dicembre 2005 da
CO 1
(patrocinata
dall' RA 2 )
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1296.– oltre interessi, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
12 luglio 2005 CO 1 ha acquistato da RI 1, titolare del
omonimo garage CO 1 un furgone Ford Transit d'occasione al prezzo di fr.
19 300.–. Nel mese di settembre successivo l'acquirente ha segnalato al
venditore un difetto del veicolo sostenendo che contrariamente alle pattuizioni
Fatti
i pneumatici montati sullo stesso non erano nuovi ma del 1999.
2. Con
istanza del 2 dicembre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Gambarogno
per ottenere il pagamento di fr. 1296.– corrispondenti alle spese da lei sostenute
per la sostituzione dei quattro pneumatici. Il 5 dicembre 2005 il Giudice di
pace ha citato le parti per il 16 dicembre successivo, avvisandole sulle
conseguenze della loro mancata presenza all'udienza. Il 16 dicembre 2005, il
medesimo giudice, accogliendo un'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal
convenuto, ha fissato un nuovo termine per il contraddittorio, tenutosi – in
assenza del convenuto – il 25 gennaio 2006.
3. Con sentenza 24 febbraio 2006 il Giudice di pace, estromesso
preliminarmente un memoriale del convenuto presentato irritualmente, ha accolto
l'istanza avendo la parte istante comprovato la presenza di difetti nel veicolo
vendutole e la loro tempestiva notifica al venditore.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo
diritto di essere sentito, non avendo il Giudice di pace indicato
sull'ordinanza di rinvio dell'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa.
Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 l'istante conclude per la reiezione del
ricorso.
5. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito,
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., per non aver potuto partecipare
all'udienza di discussione dell'istanza, ciò che gli ha impedito di esporre le
proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria, il primo giudice non
avendo neppure considerato il suo allegato scritto 20 gennaio 2006. Ora, come
correttamente evidenziato dal Giudice di pace, è solo all'udienza che le parti
possono proporre le loro argomentazioni e contestazioni ed è solo in quella
sede che esse, in particolare la parte convenuta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 294), possono e devono proporre i mezzi di
difesa di cui intendono avvalersi (art. 294 cpv. 2 CPC). L'estromissione del memoriale
del 20 gennaio 2006 non può essere censurata poiché conforme ai dettami
procedurali.
6. Quanto
al contenuto dell'ordinanza di rinvio del 16 dicembre 2005, il ricorrente si
duole che essa non lo avvisava sulle conseguenze della mancata comparsa. L'art.
295 CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di
renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa. Trattasi di un richiamo
"indispensabile" (cfr. Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria
autunnale 1994, vol. 2, 1466) che ha quale scopo quello di rendere attente le
parti, in particolare quella convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce la
sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso, proporre
le prove a sostegno delle sue eccezioni.
In
concreto, è vero che l'ordinanza del 16 dicembre 2005 con la quale il Giudice
di pace ha ammesso la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal convenuto
non accenna alle conseguenze della mancata presenza alla successiva udienza,
nondimeno, questa indicazione figura chiaramente sul retro dell'istanza che
contiene la citazione alla prima udienza prevista per il 16 dicembre 2005. Poco
importa che la stessa indicazione non sia stata ripresa successivamente giacché,
per tacere che non vi è alcun obbligo in tal senso, con la seconda ordinanza il
primo giudice ha semplicemente prorogato la data dell'udienza. Ne discende che
il convenuto può quindi imputare solo a sé stesso l'assenza alla discussione
dell'istanza e l'impossibilità di far valere le proprie contestazioni in merito
alle allegazioni della controparte.
7. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione tantomeno la pretesa violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente (art. 327 lett. e CPC), deve essere respinto. Gli oneri del presente
giudizio seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà
alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 10 marzo 2006 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster