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Decisione

16.2006.29

compravendita auto d'occasione - diritto di essere sentito del convenuto - estromissione della risposta prodotta successivamente all'udienza alla quale non ha partecipato - ordinanza di rinvio dell'ud

17 ottobre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i pneumatici montati sullo stesso non erano nuovi ma del 1999.

2. Con

istanza del 2 dicembre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Gambarogno

per ottenere il pagamento di fr. 1296.– corrispondenti alle spese da lei sostenute

per la sostituzione dei quattro pneumatici. Il 5 dicembre 2005 il Giudice di

pace ha citato le parti per il 16 dicembre successivo, avvisandole sulle

conseguenze della loro mancata presenza all'udienza. Il 16 dicembre 2005, il

medesimo giudice, accogliendo un'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal

convenuto, ha fissato un nuovo termine per il contraddittorio, tenutosi – in

assenza del convenuto – il 25 gennaio 2006.

3. Con sentenza 24 febbraio 2006 il Giudice di pace, estromesso

preliminarmente un memoriale del convenuto presentato irritualmente, ha accolto

l'istanza avendo la parte istante comprovato la presenza di difetti nel veicolo

vendutole e la loro tempestiva notifica al venditore.

4. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)

dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo

diritto di essere sentito, non avendo il Giudice di pace indicato

sull'ordinanza di rinvio dell'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa.

Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 l'istante conclude per la reiezione del

ricorso.

5. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito,

garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., per non aver potuto partecipare

all'udienza di discussione dell'istanza, ciò che gli ha impedito di esporre le

proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria, il primo giudice non

avendo neppure considerato il suo allegato scritto 20 gennaio 2006. Ora, come

correttamente evidenziato dal Giudice di pace, è solo all'udienza che le parti

possono proporre le loro argomentazioni e contestazioni ed è solo in quella

sede che esse, in particolare la parte convenuta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 294), possono e devono proporre i mezzi di

difesa di cui intendono avvalersi (art. 294 cpv. 2 CPC). L'estromissione del memoriale

del 20 gennaio 2006 non può essere censurata poiché conforme ai dettami

procedurali.

6. Quanto

al contenuto dell'ordinanza di rinvio del 16 dicembre 2005, il ricorrente si

duole che essa non lo avvisava sulle conseguenze della mancata comparsa. L'art.

295 CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di

renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa. Trattasi di un richiamo

"indispensabile" (cfr. Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria

autunnale 1994, vol. 2, 1466) che ha quale scopo quello di rendere attente le

parti, in particolare quella convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce la

sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso, proporre

le prove a sostegno delle sue eccezioni.

In

concreto, è vero che l'ordinanza del 16 dicembre 2005 con la quale il Giudice

di pace ha ammesso la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal convenuto

non accenna alle conseguenze della mancata presenza alla successiva udienza,

nondimeno, questa indicazione figura chiaramente sul retro dell'istanza che

contiene la citazione alla prima udienza prevista per il 16 dicembre 2005. Poco

importa che la stessa indicazione non sia stata ripresa successivamente giacché,

per tacere che non vi è alcun obbligo in tal senso, con la seconda ordinanza il

primo giudice ha semplicemente prorogato la data dell'udienza. Ne discende che

il convenuto può quindi imputare solo a sé stesso l'assenza alla discussione

dell'istanza e l'impossibilità di far valere le proprie contestazioni in merito

alle allegazioni della controparte.

7. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione tantomeno la pretesa violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente (art. 327 lett. e CPC), deve essere respinto. Gli oneri del presente

giudizio seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà

alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per

ripetibili.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 10 marzo 2006 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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