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Decisione

16.2006.30

ricevibilità ricorso - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data a un terzo non parte

11 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.30

Data decisione, Autorità:

11.04.2006, CCC

Titolo:

ricevibilità ricorso - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data a un terzo non parte

LEGITTIMAZIONE RICORSUALE

PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 64 CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

Incarto n.

16.2006.30

Lugano

11 aprile 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28

dicembre 2005 presentato da

RI 1

rappr. da RA 1

contro

la sentenza 23 dicembre 2005 del Giudice di pace del

circolo di Carona nella causa civile inappellabile (inc. n. C05-025) promossa

con istanza 11 maggio 2005 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'038.- oltre interessi e il rigetto

dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di

Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 11 maggio 2005 CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento

di fr. 1'952.- a saldo delle fatture emesse il 28 febbraio 2001 (doc. A) e 29

settembre 2003 per lavori eseguiti su un veicolo di quest'ultima;

che con

sentenza 23 dicembre 2005 il Giudice di pace, respinta preliminarmente la

Considerandi

domanda di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta poiché tardiva, ha

accolto l'istanza, avendo l'istante sufficientemente comprovato il suo credito

sulla base della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione,

non ha contestato;

che con

scritto 28 dicembre 2005, indirizzato al Giudice di pace, RI 1, e per essa __________,

è insorta contro il predetto giudizio;

che il 7

marzo 2006 CO 1 ha formulato le proprie osservazioni al ricorso proponendone la

reiezione:

che lo

scritto di __________, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione, è nullo, difettando __________la legittimazione alla

rappresentanza della ricorrente, ossia mancando un presupposto processuale la

cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97

cifra 4 CPC);

che

infatti, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso

in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati

ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che

detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), ciò che non è il caso di __________;

che

quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a

CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso

presentato è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

che, foss'anche

ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3

CPC siccome sprovvisto di censure nei confronti della decisione del giudice di

pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

all'applicazione di norme di diritto, la domanda di rinvio dell'udienza dovendo

in ogni caso essere tempestiva (cfr. art. 136 cpv. 2 CPC);

che

in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese

per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante le cui

osservazioni, a prescindere dalla loro tempestività, non possono essere

considerate difettando alla __________ la legittimazione alla rappresentanza

processuale in questa sede (art. 64 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1, presentato da __________, è nullo.

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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