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Decisione

16.2006.31

locazione - esclusa la competenza del giudice di pace salvo per i rigetti dell'opposizione - concetto di controversia in materia di locazione - contenuto della citazione - rendere edotte le parti dell

13 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.31

Data decisione, Autorità:

13.04.2006, CCC

Titolo:

locazione - esclusa la competenza del giudice di pace salvo per i rigetti dell'opposizione - concetto di controversia in materia di locazione - contenuto della citazione - rendere edotte le parti delle conseguenze della mancata comparsa

CITAZIONE

COMPETENZA PER MATERIA

LOCAZIONE

art. 97 cf. 3 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 295 CPC-TI

art. 327 let. a CPC-TI

art. 404 CPC-TI

art. 5 cpv. 2 let. b LOG

Incarto n.

16.2006.31

Lugano

13 aprile

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15

marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 8 marzo 2006 del Giudice di pace del

circolo di Balerna nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc.

n. 18/Ordinaria) promossa con istanza 15 febbraio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 1'217.- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione

da questa interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte

dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

il 30 novembre 2004 la società RI 1 SA e RI 1hanno sottoscritto vari contratti

di locazione aventi per oggetto appartamenti situati in uno stabile di

proprietà di quest'ultimo a __________;

che

il 19 agosto 2005 le parti hanno concluso un accordo in virtù del quale hanno

posto fine ai menzionati contratti di locazione per il 31 agosto successivo,

data per la quale la conduttrice si è impegnata a riconsegnare gli

appartamenti in ordine e puliti;

che

con istanza 15 febbraio 2006 CO 1, dopo aver inutilmente adito l'Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di Chiasso dinanzi al quale la RI 1 SA non era comparsa,

ha convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per

ottenere il pagamento di fr. 1'217.- a saldo di una fattura da lui emessa il 22

settembre 2005 per i lavori di riparazione e pulizia degli appartamenti, ai

quali la conduttrice non aveva fatto fronte, come dalla stessa riconosciuto al

momento della sottoscrizione dei verbali di riconsegna degli enti locati;

che

con sentenza 8 marzo 2006 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato

il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la

convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza,

ha accolto l'istanza;

che

con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo

Considerandi

con decreto 5 aprile 2006__________è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)

dell'art. 327 CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto

di essere sentita il primo giudice avendo omesso di indicare nella citazione

all'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa così come prevede l'art.

295.

CPC, mentre nel merito rimprovera al giudice di pace di aver accolto la

pretesa di parte istante nonostante questa non sia stata comprovata;

che

secondo l'art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di

causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti

processuali tra i quali la sua competenza per materia;

che

l'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le

cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione

e commerciali e di affitto;

che

per cause riguardanti tali controversie – concetto che deve essere interpretato

in modo ampio (cfr. Cocchi, in:

Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) – si intendono tutte

le vertenze attinenti alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle quali

sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

che,

per contro, non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di

rigetto dell'opposizione (Cocchi,

op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di

pace;

che, in concreto, non si tratta

di una semplice istanza di rigetto dell'opposizione bensì di un'azione

ordinaria, il locatore avendo espressamente chiesto la condanna della convenuta

al pagamento dell'importo di fr. 1'217.- oltre interessi;

che, pertanto, il giudice

di pace, competente solo per decidere le domande di rigetto dell'opposizione e

non le altre procedure attinenti alla locazione, avrebbe dovuto dichiararsi

incompetente per materia e trasmettere l'istanza alla competente Pretura (art.

126.

CPC);

che

il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza

(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di incompetenza per

ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il

ricorrente abbia o no sollevato la censura dinanzi al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art.

327, m. 5);

che

del resto anche l'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC prevede la nullità degli atti

emananti da un giudice cui difetta la competenza;

che,

rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla

controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può

essere evaso senza ulteriori formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che,

a titolo abbondanziale, con riferimento al contenuto della citazione, l'art.

295.

CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di

renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa;

che

questo richiamo è indispensabile (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria

autunnale 1994, vol. 2, 1466) ed ha quale scopo quello di rendere attente le

parti, in particolare la parte convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce

la sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso,

proporre le prove a sostegno delle sue eccezioni;

che

la mancanza di tale avvertimento, non solo rappresenta un modo di procedere in

urto con un disposto di procedura, ma compromette altresì il diritto della

parte di essere sentita;

che

vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio

impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 8

marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né

si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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