16.2006.31
locazione - esclusa la competenza del giudice di pace salvo per i rigetti dell'opposizione - concetto di controversia in materia di locazione - contenuto della citazione - rendere edotte le parti dell
13 aprile 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.31
Data decisione, Autorità:
13.04.2006, CCC
Titolo:
locazione - esclusa la competenza del giudice di pace salvo per i rigetti dell'opposizione - concetto di controversia in materia di locazione - contenuto della citazione - rendere edotte le parti delle conseguenze della mancata comparsa
CITAZIONE
COMPETENZA PER MATERIA
LOCAZIONE
art. 97 cf. 3 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 295 CPC-TI
art. 327 let. a CPC-TI
art. 404 CPC-TI
art. 5 cpv. 2 let. b LOG
Incarto n.
16.2006.31
Lugano
13 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
marzo 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 8 marzo 2006 del Giudice di pace del
circolo di Balerna nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc.
n. 18/Ordinaria) promossa con istanza 15 febbraio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 1'217.- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione
da questa interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte
dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
il 30 novembre 2004 la società RI 1 SA e RI 1hanno sottoscritto vari contratti
di locazione aventi per oggetto appartamenti situati in uno stabile di
proprietà di quest'ultimo a __________;
che
il 19 agosto 2005 le parti hanno concluso un accordo in virtù del quale hanno
posto fine ai menzionati contratti di locazione per il 31 agosto successivo,
data per la quale la conduttrice si è impegnata a riconsegnare gli
appartamenti in ordine e puliti;
che
con istanza 15 febbraio 2006 CO 1, dopo aver inutilmente adito l'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Chiasso dinanzi al quale la RI 1 SA non era comparsa,
ha convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per
ottenere il pagamento di fr. 1'217.- a saldo di una fattura da lui emessa il 22
settembre 2005 per i lavori di riparazione e pulizia degli appartamenti, ai
quali la conduttrice non aveva fatto fronte, come dalla stessa riconosciuto al
momento della sottoscrizione dei verbali di riconsegna degli enti locati;
che
con sentenza 8 marzo 2006 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la
convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza,
ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo
Considerandi
con decreto 5 aprile 2006__________è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto
di essere sentita il primo giudice avendo omesso di indicare nella citazione
all'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa così come prevede l'art.
295.
CPC, mentre nel merito rimprovera al giudice di pace di aver accolto la
pretesa di parte istante nonostante questa non sia stata comprovata;
che
secondo l'art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti
processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che
l'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione
e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti tali controversie – concetto che deve essere interpretato
in modo ampio (cfr. Cocchi, in:
Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) – si intendono tutte
le vertenze attinenti alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle quali
sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che,
per contro, non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di
rigetto dell'opposizione (Cocchi,
op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di
pace;
che, in concreto, non si tratta
di una semplice istanza di rigetto dell'opposizione bensì di un'azione
ordinaria, il locatore avendo espressamente chiesto la condanna della convenuta
al pagamento dell'importo di fr. 1'217.- oltre interessi;
che, pertanto, il giudice
di pace, competente solo per decidere le domande di rigetto dell'opposizione e
non le altre procedure attinenti alla locazione, avrebbe dovuto dichiararsi
incompetente per materia e trasmettere l'istanza alla competente Pretura (art.
126.
CPC);
che
il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di incompetenza per
ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il
ricorrente abbia o no sollevato la censura dinanzi al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art.
327, m. 5);
che
del resto anche l'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC prevede la nullità degli atti
emananti da un giudice cui difetta la competenza;
che,
rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senza ulteriori formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che,
a titolo abbondanziale, con riferimento al contenuto della citazione, l'art.
295.
CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di
renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa;
che
questo richiamo è indispensabile (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria
autunnale 1994, vol. 2, 1466) ed ha quale scopo quello di rendere attente le
parti, in particolare la parte convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce
la sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso,
proporre le prove a sostegno delle sue eccezioni;
che
la mancanza di tale avvertimento, non solo rappresenta un modo di procedere in
urto con un disposto di procedura, ma compromette altresì il diritto della
parte di essere sentita;
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 8
marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna.
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né
si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster