16.2006.32
contratto di compravendita - prova del paagmento del prezzo - è contrario alla buona fede processuale partecipare all'assunzione di un teste per poi eccepire che non è stato proposto nella dovuta sede
10 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.32
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, CCC
Titolo:
contratto di compravendita - prova del paagmento del prezzo - è contrario alla buona fede processuale partecipare all'assunzione di un teste per poi eccepire che non è stato proposto nella dovuta sede
BUONA FEDE PROCESSUALE
art. 143 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.32
Lugano
10 novembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
marzo 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza 2 marzo 2006 del Giudice di pace
del circolo del Ticino nella causa civile inappellabile (inc. n. 508/05)
promossa con istanza 8 febbraio 2005 nei confronti di
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 febbraio 2005 la RI 1, ditta specializzata nella produzione
e commercio di vini, ha convenuto la società CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo del Ticino per ottenere il pagamento di fr. 1826.45, rivendicati a
saldo di fatture emesse tra il 7 gennaio e il 20 febbraio 2004 per la fornitura
di vini al Ristorante __________ gestito dalla convenuta. All'udienza del 21 febbraio
2005 quest'ultima ha postulato il rigetto dell'istanza sostenendo di aver già
saldato in contanti quanto dovuto alla controparte.
Fatti
B. Statuendo
il 18 aprile 2005 il Giudice di pace ha accolto l'istanza. In esito a un ricorso
per cassazione presentato il 25 aprile 2005 da CO 1 questa Camera, con sentenza
del 21 novembre 2005, ha annullato il giudizio impugnato rinviando al Giudice
di pace gli atti per una nuova decisione (inc. 16.2005.60).
C. All'udienza
del 9 gennaio 2006 la convenuta ha ribadito la sua posizione e ha postulato
l'assunzione di due testi, che sono stati sentiti il 23 gennaio successivo. Con
sentenza 2 marzo 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle deposizioni
testimoniali che hanno confermato un parziale pagamento della pretesa dell'istante,
ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare fr. 926.45
oltre interessi del 5% dall'11 gennaio 2005.
D. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione delle norme di procedura
che regolano l'assunzione delle prove, avendo il primo giudice sentito due
testi che la convenuta non ha proposto all'udienza preliminare ma solo
successivamente. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato il parziale pagamento
delle sue fatture scoperte. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. La ricorrente lamenta il fatto che il giudice di pace ha ammesso l'audizione
dei due testi sebbene la convenuta ne abbia chiesto l'audizione solo all'udienza
del 9 gennaio 2006 e non a quella del 21 febbraio 2005. Ora, è vero che in
concreto la convenuta avrebbe dovuto indicare le prove all'udienza del 21
Considerandi
febbraio 2005 come da lei fatto proponendo l'interrogatorio formale di F __________.
Tuttavia l'istante, all'udienza del 9 gennaio 2006, non si è opposta alla
notifica dei due testi, ha partecipato senza sollevare alcuna obiezione alla
loro escussione e neppure nelle conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 ha
censurato tale modo di procedere. In circostanze del genere, acconsentendo
implicitamente all'assunzione di queste testimonianze, essa non può dolersene
in questa sede anche perché ciò sarebbe contrario alla buona fede processuale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 2 ad art. 143 e m. 13 ad art.
182).
3.
Nel
merito la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato l'avvenuto parziale
pagamento delle sue pretese. Secondo il primo giudice, pur essendo inusuale che
per regolare un contenzioso tra commercianti questi non redigano nemmeno una semplice
ricevuta, ha accertato sulla base delle deposizioni testimoniali che il
rappresentante della convenuta aveva lasciato a disposizione
dell'amministratore unico dell'istante "dei soldi in biglietti da fr.
200.
– e fr. 100.–".
Dall'istruttoria
è emerso che D__________ G__________ e D__________ P__________ hanno confermato
di aver assistito a un incontro tra G__________ P__________ e F__________ C____________________,
durante il quale essi avrebbero discusso del pagamento delle fatture scoperte,
e di aver visto il primo consegnare al secondo del denaro. Ora è vero che i
testi sono risultati discordanti sull'esatto ammontare del denaro consegnato: circa
fr. 1000.–/2000.– per D__________ P__________, più biglietti di fr. 200.– per D__________
G__________, tuttavia, entrambi sono stati concordi sul tema principale del pagamento
in contanti di denaro all'istante da parte della convenuta. Ne discende che non
può essere considerato arbitrario il fatto per il primo giudice di aver ritenuto
provato il parziale pagamento della pretesa dell'istante, così come di essere
giunto al risultato di fr. 900.– effettuando una media tra gli importi indicati
dai testimoni.
Quanto alla
mancanza di una ricevuta scritta dell'avvenuto pagamento a saldo, è vero che la
convenuta all'udienza del 21 febbraio 2006 aveva sostenuto di essere in
possesso delle fatture con l'annotazione "pagato" apposta dal
signor __________, riservandosi di produrre detti documenti, senza che però
gli stessi siano mai presentati. Tuttavia nelle sue conclusioni scritte del 13
febbraio 2006 l'istante, che non ha negato di aver ricevuto del denaro in
contanti da G__________ P__________, non ha saputo indicare a che cosa si
riferisse questo pagamento, in particolare nemmeno pretendendo che con il
medesimo la convenuta avrebbe saldato altre fatture. In presenza di simili
discordanze, non può essere considerata arbitraria la soluzione adottata dal
primo giudice.
4.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g
CPC ritenuto che per quanto opinabile il giudizio impugnato non è insostenibile
nel suo risultato (Cocchi/ Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I
173.
consid. 3.1), deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla convenuta che
non ha presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 20 marzo 2006 della RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
da
anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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