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Decisione

16.2006.32

contratto di compravendita - prova del paagmento del prezzo - è contrario alla buona fede processuale partecipare all'assunzione di un teste per poi eccepire che non è stato proposto nella dovuta sede

10 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

il 18 aprile 2005 il Giudice di pace ha accolto l'istanza. In esito a un ricorso

per cassazione presentato il 25 aprile 2005 da CO 1 questa Camera, con sentenza

del 21 novembre 2005, ha annullato il giudizio impugnato rinviando al Giudice

di pace gli atti per una nuova decisione (inc. 16.2005.60).

C. All'udienza

del 9 gennaio 2006 la convenuta ha ribadito la sua posizione e ha postulato

l'assunzione di due testi, che sono stati sentiti il 23 gennaio successivo. Con

sentenza 2 marzo 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle deposizioni

testimoniali che hanno confermato un parziale pagamento della pretesa dell'istante,

ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare fr. 926.45

oltre interessi del 5% dall'11 gennaio 2005.

D. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione delle norme di procedura

che regolano l'assunzione delle prove, avendo il primo giudice sentito due

testi che la convenuta non ha proposto all'udienza preliminare ma solo

successivamente. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato il parziale pagamento

delle sue fatture scoperte. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. La ricorrente lamenta il fatto che il giudice di pace ha ammesso l'audizione

dei due testi sebbene la convenuta ne abbia chiesto l'audizione solo all'udienza

del 9 gennaio 2006 e non a quella del 21 febbraio 2005. Ora, è vero che in

concreto la convenuta avrebbe dovuto indicare le prove all'udienza del 21

Considerandi

febbraio 2005 come da lei fatto proponendo l'interrogatorio formale di F __________.

Tuttavia l'istante, all'udienza del 9 gennaio 2006, non si è opposta alla

notifica dei due testi, ha partecipato senza sollevare alcuna obiezione alla

loro escussione e neppure nelle conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 ha

censurato tale modo di procedere. In circostanze del genere, acconsentendo

implicitamente all'assunzione di queste testimonianze, essa non può dolersene

in questa sede anche perché ciò sarebbe contrario alla buona fede processuale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 2 ad art. 143 e m. 13 ad art.

182).

3.

Nel

merito la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato l'avvenuto parziale

pagamento delle sue pretese. Secondo il primo giudice, pur essendo inusuale che

per regolare un contenzioso tra commercianti questi non redigano nemmeno una semplice

ricevuta, ha accertato sulla base delle deposizioni testimoniali che il

rappresentante della convenuta aveva lasciato a disposizione

dell'amministratore unico dell'istante "dei soldi in biglietti da fr.

200.

– e fr. 100.–".

Dall'istruttoria

è emerso che D__________ G__________ e D__________ P__________ hanno confermato

di aver assistito a un incontro tra G__________ P__________ e F__________ C____________________,

durante il quale essi avrebbero discusso del pagamento delle fatture scoperte,

e di aver visto il primo consegnare al secondo del denaro. Ora è vero che i

testi sono risultati discordanti sull'esatto ammontare del denaro consegnato: circa

fr. 1000.–/2000.– per D__________ P__________, più biglietti di fr. 200.– per D__________

G__________, tuttavia, entrambi sono stati concordi sul tema principale del pagamento

in contanti di denaro all'istante da parte della convenuta. Ne discende che non

può essere considerato arbitrario il fatto per il primo giudice di aver ritenuto

provato il parziale pagamento della pretesa dell'istante, così come di essere

giunto al risultato di fr. 900.– effettuando una media tra gli importi indicati

dai testimoni.

Quanto alla

mancanza di una ricevuta scritta dell'avvenuto pagamento a saldo, è vero che la

convenuta all'udienza del 21 febbraio 2006 aveva sostenuto di essere in

possesso delle fatture con l'annotazione "pagato" apposta dal

signor __________, riservandosi di produrre detti documenti, senza che però

gli stessi siano mai presentati. Tuttavia nelle sue conclusioni scritte del 13

febbraio 2006 l'istante, che non ha negato di aver ricevuto del denaro in

contanti da G__________ P__________, non ha saputo indicare a che cosa si

riferisse questo pagamento, in particolare nemmeno pretendendo che con il

medesimo la convenuta avrebbe saldato altre fatture. In presenza di simili

discordanze, non può essere considerata arbitraria la soluzione adottata dal

primo giudice.

4.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g

CPC ritenuto che per quanto opinabile il giudizio impugnato non è insostenibile

nel suo risultato (Cocchi/ Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I

173.

consid. 3.1), deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla convenuta che

non ha presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 20 marzo 2006 della RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

da

anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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