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Decisione

16.2006.34

contratto di lavoro - commessa alla quale vengono addebitati ammanchi di cassa - responsabilità del lavoratore - presupposti - onere della prova - massima inquisitoria a carattere sociale - doveri del

15 dicembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 8 ottobre 2004 CO 1 ha convenuto la RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2443.80 lordi rivendicati a

saldo delle proprie pretese salariali. Tale importo si compone di fr. 424.80

lordi per tre giorni di prova eseguiti prima della sua assunzione e fr. 2019.–

trattenuti dal datore di lavoro per ammanchi di cassa. All'udienza dell'11

aprile 2005, indetta per la discussione dell'istanza, la convenuta ha proposto

di respingere l'istanza adducendo di avere regolarmente remunerato la lavoratrice

per l'attività svolta dal 5 dicembre 2003 e ribadendo la responsabilità di

quest'ultima per il danno dalla lei subìto a causa di ammanchi nella cassa.

C. Statuendo

il 13 marzo 2006 il Segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie

che confermavano l'inizio dell'attività lavorativa dell'istante dal 1° dicembre

2003, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento del salario nella

misura di fr. 359.15 netti. Egli ha altresì ritenuto ingiustificata la

trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro per gli ammanchi di cassa, non

avendo la convenuta provato la responsabilità della lavoratrice. La convenuta è

stata in definitiva obbligata a versare all'istante fr. 2251.55 netti oltre

interessi del 5% dall'8 ottobre 2004.

D. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa

dell'istante relativa alla restituzione degli importi trattenuti per il danno

da questa cagionato nonostante la stessa non abbia mai protestato per le trattenute

effettuate sul suo salario. Essa ritiene pertanto che la contestazione sollevata

solo in sede giudiziaria costituisca un abuso di diritto. Nelle sue osservazioni

del 12 aprile 2006 l'istante propone la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e

dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere

definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o

riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

Il

Segretario assessore ha ritenuto che la responsabilità per gli ammanchi di

cassa non era stata accertata. E siccome incombeva al datore di lavoro

dimostrare tale circostanza, la trattenuta effettuata dalla stessa non era

giustificata. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto

provati gli ammanchi di cassa commessi dall'istante nonostante questa non abbia

mai protestato per le relative deduzioni effettuate sui conteggi di salario

dalla stessa sottoscritti.

3.

Nella fattispecie è vero che il primo giudice non si è espresso

sulla responsabilità della

lavoratrice per gli ammanchi di cassa lamentati dalla datrice di lavoro tuttavia

la sua conclusione, secondo la quale non sarebbe stato provato nessun addebito

a carico dell'istante, non può essere considerata errata né tantomeno

arbitraria. La convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, Losanna 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler, Kommentar

zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª

ed., Berna 1996, n. III ad art. 321e CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101), non ha dimostrato né tanto meno allegato una qualsiasi violazione

dei doveri a carico della lavoratrice, alla quale non ha mosso nessun

rimprovero in merito all'attività svolta. Certo, nelle controversie derivanti

da contratto di lavoro vige la massima inquisitoria a carattere sociale, che

impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti e il libero apprezzamento

delle prove (art. 343 cpv. 4 CO), ciò non di meno essa non dispensa le parti,

tanto meno ove siano patrocinate da un legale, dal presentare tutti gli

elementi di prova utili alla valutazione del caso né impone al giudice di istruire

la causa d'ufficio assumendo ogni e qualsiasi mezzo di prova (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1, 2 e 4 ad art. 417).

In

concreto, quindi, la ricorrente non può sanare le sue carenze probatorie addebitando

al primo giudice l'errata conduzione del processo o all'istante un agire contrario

alle regole della buona fede per il fatto di aver contestato in causa la sua

responsabilità, anche perché dalla sottoscrizione senza riserve dei conteggi di

salario, che indicavano gli ammanchi controversi, non può essere dedotto il

riconoscimento di una qualsiasi responsabilità. Tanto meno se si pensa che la lavoratrice

ha prontamente negato di aver commesso errori nella gestione della cassa, gli

ammanchi potendo essere attribuiti a prelievi per il pagamento di fornitori o al

mancato pagamento della fornitura di benzina da parte del titolare o di altri

clienti (cfr. deposizione di __________ del 3 giugno 2005, pag. 3). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, deve essere respinto.

4.

L'art.

417.

cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese. Il

ricorrente rifonderà alla controparte, assistita da un legale, un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 2006 di

RI 1 è respinto.

2. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla

controparte CO 1 300.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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