16.2006.34
contratto di lavoro - commessa alla quale vengono addebitati ammanchi di cassa - responsabilità del lavoratore - presupposti - onere della prova - massima inquisitoria a carattere sociale - doveri del
15 dicembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.34
Data decisione, Autorità:
15.12.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - commessa alla quale vengono addebitati ammanchi di cassa - responsabilità del lavoratore - presupposti - onere della prova - massima inquisitoria a carattere sociale - doveri delle parti
MASSIMA INQUISITORIA SOCIALE
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321e CO
art. 343 cpv. 4 CO
Incarto n.
16.2006.34
Lugano
15 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23
marzo 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' RA 1 )
contro la sentenza emessa il 13 marzo 2006 dal Segretario
assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa
(inc. n. DI.2004.136: contratto di lavoro) promossa con istanza 8 ottobre
2004 da
CO 1
(patrocinata
dall' RA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1ha sottoscritto un contratto di lavoro con il quale è stata assunta
come venditrice presso una stazione di servizio a __________ gestita dalla
società AP 1, con uno stipendio lordo di fr. 17.70 l'ora comprensivo
dell'indennità per vacanze, giorni festivi e tredicesima. Il rapporto di lavoro
si è concluso alla fine di aprile del 2004.
Fatti
B. Con
istanza 8 ottobre 2004 CO 1 ha convenuto la RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2443.80 lordi rivendicati a
saldo delle proprie pretese salariali. Tale importo si compone di fr. 424.80
lordi per tre giorni di prova eseguiti prima della sua assunzione e fr. 2019.–
trattenuti dal datore di lavoro per ammanchi di cassa. All'udienza dell'11
aprile 2005, indetta per la discussione dell'istanza, la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza adducendo di avere regolarmente remunerato la lavoratrice
per l'attività svolta dal 5 dicembre 2003 e ribadendo la responsabilità di
quest'ultima per il danno dalla lei subìto a causa di ammanchi nella cassa.
C. Statuendo
il 13 marzo 2006 il Segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie
che confermavano l'inizio dell'attività lavorativa dell'istante dal 1° dicembre
2003, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento del salario nella
misura di fr. 359.15 netti. Egli ha altresì ritenuto ingiustificata la
trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro per gli ammanchi di cassa, non
avendo la convenuta provato la responsabilità della lavoratrice. La convenuta è
stata in definitiva obbligata a versare all'istante fr. 2251.55 netti oltre
interessi del 5% dall'8 ottobre 2004.
D. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa
dell'istante relativa alla restituzione degli importi trattenuti per il danno
da questa cagionato nonostante la stessa non abbia mai protestato per le trattenute
effettuate sul suo salario. Essa ritiene pertanto che la contestazione sollevata
solo in sede giudiziaria costituisca un abuso di diritto. Nelle sue osservazioni
del 12 aprile 2006 l'istante propone la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
Il
Segretario assessore ha ritenuto che la responsabilità per gli ammanchi di
cassa non era stata accertata. E siccome incombeva al datore di lavoro
dimostrare tale circostanza, la trattenuta effettuata dalla stessa non era
giustificata. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto
provati gli ammanchi di cassa commessi dall'istante nonostante questa non abbia
mai protestato per le relative deduzioni effettuate sui conteggi di salario
dalla stessa sottoscritti.
3.
Nella fattispecie è vero che il primo giudice non si è espresso
sulla responsabilità della
lavoratrice per gli ammanchi di cassa lamentati dalla datrice di lavoro tuttavia
la sua conclusione, secondo la quale non sarebbe stato provato nessun addebito
a carico dell'istante, non può essere considerata errata né tantomeno
arbitraria. La convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, Losanna 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª
ed., Berna 1996, n. III ad art. 321e CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101), non ha dimostrato né tanto meno allegato una qualsiasi violazione
dei doveri a carico della lavoratrice, alla quale non ha mosso nessun
rimprovero in merito all'attività svolta. Certo, nelle controversie derivanti
da contratto di lavoro vige la massima inquisitoria a carattere sociale, che
impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti e il libero apprezzamento
delle prove (art. 343 cpv. 4 CO), ciò non di meno essa non dispensa le parti,
tanto meno ove siano patrocinate da un legale, dal presentare tutti gli
elementi di prova utili alla valutazione del caso né impone al giudice di istruire
la causa d'ufficio assumendo ogni e qualsiasi mezzo di prova (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1, 2 e 4 ad art. 417).
In
concreto, quindi, la ricorrente non può sanare le sue carenze probatorie addebitando
al primo giudice l'errata conduzione del processo o all'istante un agire contrario
alle regole della buona fede per il fatto di aver contestato in causa la sua
responsabilità, anche perché dalla sottoscrizione senza riserve dei conteggi di
salario, che indicavano gli ammanchi controversi, non può essere dedotto il
riconoscimento di una qualsiasi responsabilità. Tanto meno se si pensa che la lavoratrice
ha prontamente negato di aver commesso errori nella gestione della cassa, gli
ammanchi potendo essere attribuiti a prelievi per il pagamento di fornitori o al
mancato pagamento della fornitura di benzina da parte del titolare o di altri
clienti (cfr. deposizione di __________ del 3 giugno 2005, pag. 3). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve essere respinto.
4.
L'art.
417.
cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese. Il
ricorrente rifonderà alla controparte, assistita da un legale, un'equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 2006 di
RI 1 è respinto.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla
controparte CO 1 300.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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