16.2006.35
rigetto definitivo - notifica di tassazione quale titolo esecutivo - eccezione di prescrizione - termine ordinario e decennale - verifica d'ufficio o su richiesta della parte
27 marzo 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2006.35
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - notifica di tassazione quale titolo esecutivo - eccezione di prescrizione - termine ordinario e decennale - verifica d'ufficio o su richiesta della parte
NOTIFICA DI TASSAZIONE
PRESCRIZIONE ORDINARIA
PRESCRIZIONE STRAORDINARIA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 84 LEF
art. 324 cpv. 2 LT
Incarto n.
16.2006.35
Lugano
27 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
marzo 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 2 )
contro la sentenza emessa il 22 marzo 2006 in vece e
luogo del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.129)
promossa con istanza 10 gennaio 2006 da
CO 1
(rappresentato PA
1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 gennaio 2006 lo Stato
del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 6404.05 oltre accessori, rivendicati a titolo di imposta cantonale per
il 1992. A sostegno della domanda di rigetto l'istante ha prodotto la notifica
di tassazione 14 dicembre 1992 relativa all'imposta cantonale 1991–1992, la
decisione su reclamo del riparto dell'imposta cantonale fra marito e moglie del
25 maggio 2004, passate in giudicato.
All'udienza
del 16 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza contestando di essere debitrice verso l'ente pubblico
giacché il suo ex marito si era assunto l'impegno di pagamento nell'ambito
della convenzione di divorzio da loro sottoscritta il 16 gennaio 1996 e
omologata dal Pretore con sentenza di divorzio del 9 febbraio 1996.
Fatti
B. Con
sentenza 22 marzo 2006 il Segretario assessore, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinte
in quanto improponibili nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione,
le contestazioni sollevate dalla convenuta, ha accolto l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione del 31 marzo 2006, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 4 aprile 2006, RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole della lesione del suo diritto
di essere sentita poiché il primo giudice non l'ha diffidata a munirsi di un
patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante i presupposti ne
fossero evidenti. Ella eccepisce inoltre la nullità dell'istanza per carenza di
legittimazione alla rappresentanza processuale del firmatario della medesima,
mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver omesso di verificare l'intervenuta
prescrizione e perenzione del credito fiscale. Nelle sue osservazioni del 24
aprile 2006 l'istante ha postulato il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17
consid. 5.1).
2.
La
ricorrente ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentita nel fatto
per il Segretario assessore di non averla diffidata a munirsi di un patrocinatore,
ciò che le avrebbe impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi,
in particolare di sollevare l'eccezione di prescrizione e perenzione del
credito di imposta. Come si vedrà in seguito, visto l'esito del ricorso la
questione può rimanere indecisa, così come quella concernente la legittimazione
processuale del rappresentante dell'istante.
3.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle permesso, per il
tramite di un patrocinatore, di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito
fiscale. Il Segretario assessore non si è espresso su questa eccezione poiché
non sollevata dalla convenuta.
a) Nella procedura
di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili
perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
SchKG 1, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 84 LEF). A fronte di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la
notifica di tassazione 14 dicembre 1992 passata in giudicato (cfr. art. 28
LALEF e 222 vLT, normativa applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 324 cpv.
2.
LT), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a
meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo
la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è
prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie la convenuta, come si è
detto, non ha sollevato nessuna di queste eccezioni.
b) Ora, per quanto
riguarda la prescrizione, il termine ordinario di 5 anni (art. 231 cpv. 1 vLT)
deve essere necessariamente eccepito dalla parte che se ne prevale (A. taehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., op. cit., n. 22 ad art. 81 LEF), essendo soggetto
a interruzioni e sospensioni (art. 231 cpv. 2 vLT) che solo le
parti possono conoscere. Per quanto attiene invece al termine di prescrizione decennale
a contare dalla fine dell'anno nel corso del quale la tassazione è passata in
giudicato (art. 231 cpv. 3 vLT), gli effetti di questa prescrizione assoluta
sono assimilabili a quelli della perenzione poiché comportano l'estinzione del
credito fiscale e non solo la sua perseguibilità (Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo
1985, pag. 321), nel senso che dopo la decorrenza di questo termine l'autorità
non può più procedere a nessun atto d'incasso (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano
1977, pag. 180; Locher, System
des schweizerischen Steuerrechts, 6ª edizione, Zurigo 2002, pag. 318). Trattandosi quindi di un termine
che comporta l'estinzione del credito fiscale, lo stesso deve esser verificato d'ufficio
e in ogni stadio di causa (Locher,
ibidem; DTF 101 Ib 348).
4.
In
concreto, la tassazione riferita all'imposta cantonale 1992 si è conclusa con l'emissione
della notifica 14 dicembre 1992 ed è passata in giudicato con la decorrenza del
termine di reclamo di 30 giorni (art. 175 cpv. 1 vLT). Il termine decennale di prescrizione
assoluta è quindi scaduto il 14 gennaio 2003. Irrilevante ai fini di un'eventuale
interruzione di questo termine è la decisione di riparto dell'imposta tra marito
e moglie, peraltro successiva alla scadenza del medesimo. Quanto all'attestato
di carenza di beni del 22 febbraio 2002 emesso a carico dell'ex marito della
convenuta, e al quale l'istante fa riferimento per la prima volta nelle sue
osservazioni al ricorso, l'argomentazione è nuova e pertanto irricevibile (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC per analogia). Ne discende che la sentenza impugnata,
che ha ammesso la presenza di un valido titolo esecutivo senza avvedersi della
decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'imposta cantonale 1992,
con conseguente perenzione del diritto dell'ente pubblico di procedere al suo recupero,
deve essere cassata.
5.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà
alla controparte, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per
cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è accolto, la sentenza 22 marzo 2006 del
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 130.-, da anticipare dalla parte istante,
rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla convenuta un'indennità di
fr. 60.-.
II. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipati dalla ricorrente, sono
posti a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà alla controparte
fr. 250.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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