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Decisione

16.2006.35

rigetto definitivo - notifica di tassazione quale titolo esecutivo - eccezione di prescrizione - termine ordinario e decennale - verifica d'ufficio o su richiesta della parte

27 marzo 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

sentenza 22 marzo 2006 il Segretario assessore, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinte

in quanto improponibili nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione,

le contestazioni sollevate dalla convenuta, ha accolto l'istanza.

C. Con

ricorso per cassazione del 31 marzo 2006, al quale è stato concesso effetto

sospensivo con decreto 4 aprile 2006, RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole della lesione del suo diritto

di essere sentita poiché il primo giudice non l'ha diffidata a munirsi di un

patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante i presupposti ne

fossero evidenti. Ella eccepisce inoltre la nullità dell'istanza per carenza di

legittimazione alla rappresentanza processuale del firmatario della medesima,

mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver omesso di verificare l'intervenuta

prescrizione e perenzione del credito fiscale. Nelle sue osservazioni del 24

aprile 2006 l'istante ha postulato il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)

a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17

consid. 5.1).

2.

La

ricorrente ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentita nel fatto

per il Segretario assessore di non averla diffidata a munirsi di un patrocinatore,

ciò che le avrebbe impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi,

in particolare di sollevare l'eccezione di prescrizione e perenzione del

credito di imposta. Come si vedrà in seguito, visto l'esito del ricorso la

questione può rimanere indecisa, così come quella concernente la legittimazione

processuale del rappresentante dell'istante.

3.

La ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle permesso, per il

tramite di un patrocinatore, di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito

fiscale. Il Segretario assessore non si è espresso su questa eccezione poiché

non sollevata dalla convenuta.

a) Nella procedura

di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni

stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili

perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D.

Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

SchKG 1, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 84 LEF). A fronte di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la

notifica di tassazione 14 dicembre 1992 passata in giudicato (cfr. art. 28

LALEF e 222 vLT, normativa applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 324 cpv.

2.

LT), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a

meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo

la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è

prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie la convenuta, come si è

detto, non ha sollevato nessuna di queste eccezioni.

b) Ora, per quanto

riguarda la prescrizione, il termine ordinario di 5 anni (art. 231 cpv. 1 vLT)

deve essere necessariamente eccepito dalla parte che se ne prevale (A. taehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., op. cit., n. 22 ad art. 81 LEF), essendo soggetto

a interruzioni e sospensioni (art. 231 cpv. 2 vLT) che solo le

parti possono conoscere. Per quanto attiene invece al termine di prescrizione decennale

a contare dalla fine dell'anno nel corso del quale la tassazione è passata in

giudicato (art. 231 cpv. 3 vLT), gli effetti di questa prescrizione assoluta

sono assimilabili a quelli della perenzione poiché comportano l'estinzione del

credito fiscale e non solo la sua perseguibilità (Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo

1985, pag. 321), nel senso che dopo la decorrenza di questo termine l'autorità

non può più procedere a nessun atto d'incasso (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano

1977, pag. 180; Locher, System

des schweizerischen Steuerrechts, 6ª edizione, Zurigo 2002, pag. 318). Trattandosi quindi di un termine

che comporta l'estinzione del credito fiscale, lo stesso deve esser verificato d'ufficio

e in ogni stadio di causa (Locher,

ibidem; DTF 101 Ib 348).

4.

In

concreto, la tassazione riferita all'imposta cantonale 1992 si è conclusa con l'emissione

della notifica 14 dicembre 1992 ed è passata in giudicato con la decorrenza del

termine di reclamo di 30 giorni (art. 175 cpv. 1 vLT). Il termine decennale di prescrizione

assoluta è quindi scaduto il 14 gennaio 2003. Irrilevante ai fini di un'eventuale

interruzione di questo termine è la decisione di riparto dell'imposta tra marito

e moglie, peraltro successiva alla scadenza del medesimo. Quanto all'attestato

di carenza di beni del 22 febbraio 2002 emesso a carico dell'ex marito della

convenuta, e al quale l'istante fa riferimento per la prima volta nelle sue

osservazioni al ricorso, l'argomentazione è nuova e pertanto irricevibile (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC per analogia). Ne discende che la sentenza impugnata,

che ha ammesso la presenza di un valido titolo esecutivo senza avvedersi della

decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'imposta cantonale 1992,

con conseguente perenzione del diritto dell'ente pubblico di procedere al suo recupero,

deve essere cassata.

5.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà

alla controparte, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per

cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è accolto, la sentenza 22 marzo 2006 del

Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è

annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2. Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 130.-, da anticipare dalla parte istante,

rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla convenuta un'indennità di

fr. 60.-.

II. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipati dalla ricorrente, sono

posti a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà alla controparte

fr. 250.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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