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Decisione

16.2006.37

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - redazione in lingua tedesca

13 luglio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.37

Data decisione, Autorità:

13.07.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - redazione in lingua tedesca

TEMPESTIVITÀ

art. 117 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2006.37

Lugano

13 luglio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21

marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del

circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta

dal giudice,

letti

ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che

con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso

Considerandi

di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti

sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto

dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;

che

con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido

riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla

quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che

giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10

giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;

che

questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,

in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale

effettuata mediante il servizio Track & Trace;

che,

pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e

quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato

inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);

che alla

fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla

procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148.

cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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