16.2006.37
rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - redazione in lingua tedesca
13 luglio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.37
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - redazione in lingua tedesca
TEMPESTIVITÀ
art. 117 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.37
Lugano
13 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
marzo 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del
circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta
dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso
Considerandi
di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti
sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto
dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;
che
con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla
quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;
che
questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,
in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale
effettuata mediante il servizio Track & Trace;
che,
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato
inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);
che alla
fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148.
cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster