Lexipedia

Decisione

16.2006.38

ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza

22 maggio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.38

Data decisione, Autorità:

22.05.2006, CCC

Titolo:

ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza

STRALCIO PER TRANSAZIONE

art. 352 cpv. 1 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.38

Lugano

22 maggio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31

marzo 2006 presentato da

RI 1 )

patr. dall' RA

1

contro

la sentenza 13 marzo 2006 del Giudice di pace del

circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 721-132/2005)

promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di

CO 1 )

patr. dall' RA 2

con la quale l'istante

ha chiesto il pagamento di fr. 752.60 oltre accessori a titolo di

risarcimento danni,

domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 25 novembre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 752.60, rivendicati a

titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo a seguito di un incidente

di cui quest'ultimo sarebbe responsabile;

che

il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità

nel danneggiamento del motoveicolo dell'istante;

che

con sentenza 13 marzo 2006 il giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo

l'istante apportato la prova del danno fatto valere in giudizio;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC;

che

con scritto12 maggio 2006 il legale del convenuto ha comunicato a questa Camera

il perfezionamento di un accordo tra le parti, con conseguente richiesta di

stralcio del ricorso chiedendo l'attribuzione delle spese a chi le ha

anticipate e la compensazione delle ripetibili, proposta accettata dal legale

del ricorrente con scritto 18 maggio 2006;

che

così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per

desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che,

per quanto riguarda gli oneri processuali, non vi sono ragioni per scostarsi da

quanto concordato dalle parti

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per

desistenza.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster