16.2006.38
ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza
22 maggio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.38
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, CCC
Titolo:
ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza
STRALCIO PER TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.38
Lugano
22 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31
marzo 2006 presentato da
RI 1 )
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 13 marzo 2006 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 721-132/2005)
promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di
CO 1 )
patr. dall' RA 2
con la quale l'istante
ha chiesto il pagamento di fr. 752.60 oltre accessori a titolo di
risarcimento danni,
domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 25 novembre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 752.60, rivendicati a
titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo a seguito di un incidente
di cui quest'ultimo sarebbe responsabile;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità
nel danneggiamento del motoveicolo dell'istante;
che
con sentenza 13 marzo 2006 il giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo
l'istante apportato la prova del danno fatto valere in giudizio;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC;
che
con scritto12 maggio 2006 il legale del convenuto ha comunicato a questa Camera
il perfezionamento di un accordo tra le parti, con conseguente richiesta di
stralcio del ricorso chiedendo l'attribuzione delle spese a chi le ha
anticipate e la compensazione delle ripetibili, proposta accettata dal legale
del ricorrente con scritto 18 maggio 2006;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per
desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);
che,
per quanto riguarda gli oneri processuali, non vi sono ragioni per scostarsi da
quanto concordato dalle parti
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per
desistenza.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster