16.2006.39
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23 novembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2006.39
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, CCC
Titolo:
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna - onere della prova del ritorno a miglior fortuna incombe al creditore - debitore deve provare il suo fabbisogno - periodo determinante é l'anno precedente l'inoltro dell'esecuzione - ammortamento non rientra nel concetto di debito e neppure le spese per
ECCEZIONE
MIGLIOR FORTUNA
OPPOSIZIONE
art. 92 cpv. 1 cf. 1A LEF
Incarto n.
16.2006.39
Lugano
23 novembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
aprile 2006 presentato da
RI 1
(patrocinato
dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 31 marzo 2006 dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio nella causa a procedura
accelerata (inc. n. OA.2005.18) promossa con istanza 5 settembre 2005 nei
confronti di
CO 1
(rappresentata da
RA 2
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito del fallimento di RI 1,
pronunciato il 21 gennaio 2000, la CO 1 ha ottenuto il 3 luglio 2000 un attestato
di carenza di beni per fr. 4467.15. Sulla base di questo atto essa ha fatto
intimare a RI 1 un precetto esecutivo (n. __________ dell'UEF di Blenio) al
quale l'escusso ha interposto opposizione motivandola con il non ritorno a
miglior fortuna. Adito da RI 1, con sentenza dell'10 agosto 2005 il Pretore supplente
del Distretto di Blenio ha respinto l'opposizione, il non ritorno a miglior
fortuna non essendo stato reso verosimile.
B. Il
5 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al medesimo Pretore chiedendo di accertare,
sulla base dell'art. 265a cpv. 4 LEF, il suo mancato ritorno a miglior
fortuna. Egli ha sostenuto che da un raffronto tra le entrate e le uscite familiari
non vi era eccedenza, donde l'impossibilità di soddisfare la creditrice. All'udienza
dell'11 ottobre 2005, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa
ed è rimasta preclusa.
C. Statuendo
il 31 marzo 2006 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, accertando il
ritorno a miglior fortuna fino a concorrenza di un importo pignorabile di fr.
9050.– e autorizzando la prosecuzione dell'esecuzione fino a quest'ultima
somma.
D. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente ritiene errato e arbitrario l'accertamento del primo giudice
circa il suo ritorno a miglior fortuna, non avendo questi tenuto conto di spese
della famiglia debitamente comprovate e non contestate da controparte, quali
gli ammortamenti, le spese di trasferta della moglie, i costi di manutenzione del
veicolo, le spese di cura degli animali domestici, le spese telefoniche e della
radio e televisione, e di non aver neppure considerato le sue possibilità di
risparmio nella misura di fr. 750.- mensili.
Al
ricorso la convenuta non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
2. Il
Segretario assessore, rilevato che l'istante è coniugato e che la di lui moglie
svolge un'attività lucrativa, ha in estrema sintesi accertato il reddito
familiare determinante in fr. 9320.40, a fronte di un fabbisogno mensile di fr.
6677.65. Considerata la quota di partecipazione al reddito globale del debitore
del 39.2687%, il primo giudice ha calcolato quella del fabbisogno a carico
dell'istante di fr. 2622.25. Ciò posto, egli ha ritenuto che la fortuna
accumulata dal debitore tra il 2 giugno 2003 e il 2 giugno 2004 ammontava a fr.
12 453.–, da cui ha dedotto fr. 3400.– corrispondenti a quanto necessario per garantire
uno stile di vita confacente, donde un ritorno a miglior fortuna nella misura
di fr. 9050.–. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
interpretato il concetto di miglior fortuna e di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie concludendo al suo ritorno a miglior fortuna, in particolare
non ammettendo determinate spese ancorché comprovate e non contestate dalla
controparte.
3. Il
concetto di ritorno a miglior fortuna di cui all'art. 265 cpv. 2 LEF, e le
condizioni per accertarlo sono già state riassunte da questa Camera nella
sentenza del 28 settembre 2006 (16.2005.94: nota al ricorrente), e riprese dal
Segretario assessore nel giudizio impugnato al considerando 3. Al riguardo
giovi unicamente rammentare che nell'ambito di quest'azione il creditore deve
provare che il debitore è ritornato a miglior fortuna dimostrando le sue
entrate (DTF 131 I 24), mentre spetta a quest'ultimo comprovare il suo
fabbisogno (Fürstenberger,
Einrede des mangelnden und Festellung neuen Vermögens nach revidiertem
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 1999, pag. 113). Il periodo determinante
per questa valutazione è l'anno precedente l'inoltro dell'esecuzione (A. Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, 1998, ad art. 265, n. 17; Fürstenberger,
op. cit., pag. 23), in concreto quindi dal 2 giugno 2003 al 2 giugno 2004, data
di notifica del PE.
4. Litigiose
sono alcune poste del fabbisogno e, segnatamente, il mancato riconoscimento di
fr. 750.- mensili a titolo di risparmio, di fr. 916.70 mensili a titolo di
ammortamenti, di fr. 400.- mensili per le trasferte della moglie, di fr. 408.65
mensili per i costi di manutenzione del veicolo, di fr. 177.05 per la cura
degli animali domestici e di fr. 437.50 mensili per telefono, radio e
televisione. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
a) Per quel che
riguarda la quota di risparmio, il Segretario assessore ha rifiutato di riconoscere
ulteriori fr. 750.– poiché al fine di salvaguardare il tenore di vita del
debitore egli aveva già considerato un supplemento di fr. 1550.–, i costi della
cassa malati secondo la LCA (fr. 310.30 mensili, doc. I), parte delle spese di
cura degli animali domestici, il premio complessivo dell'assicurazione
domestica ancorché riferito a due stabili e non solo a quello occupato dal
debitore, e ha dedotto ulteriori fr. 3400.– dalla fortuna netta del debitore. Il
ricorrente ritiene che il primo giudice abbia travisato il concetto di ritorno
a miglior fortuna, ma così argomentando egli non spiega perché il giudizio del
primo giudice sarebbe arbitrario. Di natura appellatoria, la censura non
sostanzia alcun arbitrio.
b) Quanto al
mancato riconoscimento di fr. 916.70 mensili a titolo di ammortamenti, il
ricorrente si limita a non condividere l'apprezzamento del primo giudice secondo
cui lo stesso concorre a costituire la fortuna dell'istante. La censura, ancora
una volta di natura appellatoria, non basta a concretizzare il titolo di
cassazione invocato. Ad ogni buon conto, a prescindere dal fatto che quanto
rivendicato dal ricorrente si riferisce a un importo dovuto al 30 giugno 2004,
ovvero a un periodo posteriore a quello determinante per la valutazione del suo
ritorno a miglior fortuna (cfr. doc. F), nel concetto di debito rientra quanto
dovuto quale corrispettivo per una determinata prestazione (trattandosi di
debiti ipotecari si intende il corrispettivo per l'utilizzo del capitale),
mentre non rientra in questa definizione quanto versato a titolo di
restituzione del capitale, ovvero l'ammortamento (Guhl, Das Schweizerische Obligationerecht, 9ª edizione, pag. 89; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, 2001, pag. 814 e 815).
Considerandi
c) Per quel che concerne
le trasferte della moglie, ridotte dal primo giudice da fr. 400.– a fr. 100.–,
il ricorrente ribadisce di averle comprovate con la produzione di una fattura
della __________. Certo, da questo documento risulta un consumo di carburante per
fr. 369.60 (doc. H), tuttavia, non appare arbitrario, come ritenuto dal primo
giudice, rimproverare all'istante di non avere dimostrato, come gli incombeva (Fürsten-berger, op. cit., pag. 13) che
ciò fosse in relazione con le esigenze di servizio della moglie, ossia che
questa fosse tenuta a spostarsi per motivi professionali, tanto più che
domicilio e posto di lavoro coincidono. Ne discende che anche su questo punto
il ricorso, che si limita a dissentire dal giudizio impugnato, deve essere respinto.
d) In merito ai
costi di manutenzione del veicolo (assicurazione, imposta di circolazione, ecc.
per un totale rivendicato di fr. 408.65 mensili), è vero che gli stessi devono
di principio essere computati nell'ambito del calcolo del tenore di vita confacente
del debitore (RJJ 2003 pag. 237), tuttavia l'accertamento del primo giudice
secondo il quale il veicolo appartiene alla moglie ed è utilizzato esclusivamente
dalla stessa, trova puntuale riscontro nelle allegazioni del ricorrente medesimo
(cfr. istanza pag. 5), di modo che il riconoscimento solo parziale di queste
spese a favore del debitore non può essere censurato. Analoga conclusione vale per
il mancato riconoscimento della quota di fr. 100.– per l'affiliazione all'ACS (doc.
U) siccome non rientra nel concetto di spese necessarie e neppure abituali.
e) Per quanto attiene alle spese di cura degli animali domestici, che
il primo giudice ha riconosciuto limitatamente a un importo di fr. 35.- mensili
rispetto ai fr. 177.05 rivendicati dall'istante, va rilevato che nel giudizio
impugnato non è ravvisabile arbitrio alcuno, avendo il Segretario assessore
ammesso una posta di principio neppure computabile nel fabbisogno del debitore.
Infatti, il principio del carattere impignorabile degli animali non tenuti a
scopo patrimoniale o lucrativo (art. 92 cpv. 1 cifra 1a LEF), non si
estende anche a quanto necessario alla loro cura e al loro mantenimento, di
modo che queste spese, destinate a garantire un piacere del debitore, non
rientrano nel calcolo del minimo vitale (Dallèves/Foëx/
Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, 2005, ad art. 92, n. 82), così che il riconoscimento
delle spese relative alla cura di due gatti rispetto ai sette indicati dall'istante
non può essere sanzionato.
f) Quanto alle spese
per uso telefono, radio e televisione, ridotte dal Segretario assessore da fr.
437.50
a fr. 190.– mensili, il ricorrente, ancora una volta, si limita a
dissentire ma non sostanzia alcun arbitrio. Del resto, le spese telefoniche esposte
dall'istante si riferiscono all'utilizzo di due cellulari e di un collegamento
telefonico fisso con ben tre numeri di chiamata, quindi a spese che non possono
essere considerate necessarie e neppure abituali.
5.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, tantomeno il preteso arbitrio del primo giudice nella
valutazione della sua situazione finanziaria e del suo ritorno a miglior
fortuna, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha formulato osservazioni, non
si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 aprile 2006 di RI 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
già anticipate
dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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