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Decisione

16.2006.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

2. Il

Segretario assessore, rilevato che l'istante è coniugato e che la di lui moglie

svolge un'attività lucrativa, ha in estrema sintesi accertato il reddito

familiare determinante in fr. 9320.40, a fronte di un fabbisogno mensile di fr.

6677.65. Considerata la quota di partecipazione al reddito globale del debitore

del 39.2687%, il primo giudice ha calcolato quella del fabbisogno a carico

dell'istante di fr. 2622.25. Ciò posto, egli ha ritenuto che la fortuna

accumulata dal debitore tra il 2 giugno 2003 e il 2 giugno 2004 ammontava a fr.

12 453.–, da cui ha dedotto fr. 3400.– corrispondenti a quanto necessario per garantire

uno stile di vita confacente, donde un ritorno a miglior fortuna nella misura

di fr. 9050.–. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

interpretato il concetto di miglior fortuna e di aver arbitrariamente valutato

le risultanze istruttorie concludendo al suo ritorno a miglior fortuna, in particolare

non ammettendo determinate spese ancorché comprovate e non contestate dalla

controparte.

3. Il

concetto di ritorno a miglior fortuna di cui all'art. 265 cpv. 2 LEF, e le

condizioni per accertarlo sono già state riassunte da questa Camera nella

sentenza del 28 settembre 2006 (16.2005.94: nota al ricorrente), e riprese dal

Segretario assessore nel giudizio impugnato al considerando 3. Al riguardo

giovi unicamente rammentare che nell'ambito di quest'azione il creditore deve

provare che il debitore è ritornato a miglior fortuna dimostrando le sue

entrate (DTF 131 I 24), mentre spetta a quest'ultimo comprovare il suo

fabbisogno (Fürstenberger,

Einrede des mangelnden und Festellung neuen Vermögens nach revidiertem

Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 1999, pag. 113). Il periodo determinante

per questa valutazione è l'anno precedente l'inoltro dell'esecuzione (A. Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin, Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, 1998, ad art. 265, n. 17; Fürstenberger,

op. cit., pag. 23), in concreto quindi dal 2 giugno 2003 al 2 giugno 2004, data

di notifica del PE.

4. Litigiose

sono alcune poste del fabbisogno e, segnatamente, il mancato riconoscimento di

fr. 750.- mensili a titolo di risparmio, di fr. 916.70 mensili a titolo di

ammortamenti, di fr. 400.- mensili per le trasferte della moglie, di fr. 408.65

mensili per i costi di manutenzione del veicolo, di fr. 177.05 per la cura

degli animali domestici e di fr. 437.50 mensili per telefono, radio e

televisione. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

a) Per quel che

riguarda la quota di risparmio, il Segretario assessore ha rifiutato di riconoscere

ulteriori fr. 750.– poiché al fine di salvaguardare il tenore di vita del

debitore egli aveva già considerato un supplemento di fr. 1550.–, i costi della

cassa malati secondo la LCA (fr. 310.30 mensili, doc. I), parte delle spese di

cura degli animali domestici, il premio complessivo dell'assicurazione

domestica ancorché riferito a due stabili e non solo a quello occupato dal

debitore, e ha dedotto ulteriori fr. 3400.– dalla fortuna netta del debitore. Il

ricorrente ritiene che il primo giudice abbia travisato il concetto di ritorno

a miglior fortuna, ma così argomentando egli non spiega perché il giudizio del

primo giudice sarebbe arbitrario. Di natura appellatoria, la censura non

sostanzia alcun arbitrio.

b) Quanto al

mancato riconoscimento di fr. 916.70 mensili a titolo di ammortamenti, il

ricorrente si limita a non condividere l'apprezzamento del primo giudice secondo

cui lo stesso concorre a costituire la fortuna dell'istante. La censura, ancora

una volta di natura appellatoria, non basta a concretizzare il titolo di

cassazione invocato. Ad ogni buon conto, a prescindere dal fatto che quanto

rivendicato dal ricorrente si riferisce a un importo dovuto al 30 giugno 2004,

ovvero a un periodo posteriore a quello determinante per la valutazione del suo

ritorno a miglior fortuna (cfr. doc. F), nel concetto di debito rientra quanto

dovuto quale corrispettivo per una determinata prestazione (trattandosi di

debiti ipotecari si intende il corrispettivo per l'utilizzo del capitale),

mentre non rientra in questa definizione quanto versato a titolo di

restituzione del capitale, ovvero l'ammortamento (Guhl, Das Schweizerische Obligationerecht, 9ª edizione, pag. 89; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 2001, pag. 814 e 815).

Considerandi

c) Per quel che concerne

le trasferte della moglie, ridotte dal primo giudice da fr. 400.– a fr. 100.–,

il ricorrente ribadisce di averle comprovate con la produzione di una fattura

della __________. Certo, da questo documento risulta un consumo di carburante per

fr. 369.60 (doc. H), tuttavia, non appare arbitrario, come ritenuto dal primo

giudice, rimproverare all'istante di non avere dimostrato, come gli incombeva (Fürsten-berger, op. cit., pag. 13) che

ciò fosse in relazione con le esigenze di servizio della moglie, ossia che

questa fosse tenuta a spostarsi per motivi professionali, tanto più che

domicilio e posto di lavoro coincidono. Ne discende che anche su questo punto

il ricorso, che si limita a dissentire dal giudizio impugnato, deve essere respinto.

d) In merito ai

costi di manutenzione del veicolo (assicurazione, imposta di circolazione, ecc.

per un totale rivendicato di fr. 408.65 mensili), è vero che gli stessi devono

di principio essere computati nell'ambito del calcolo del tenore di vita confacente

del debitore (RJJ 2003 pag. 237), tuttavia l'accertamento del primo giudice

secondo il quale il veicolo appartiene alla moglie ed è utilizzato esclusivamente

dalla stessa, trova puntuale riscontro nelle allegazioni del ricorrente medesimo

(cfr. istanza pag. 5), di modo che il riconoscimento solo parziale di queste

spese a favore del debitore non può essere censurato. Analoga conclusione vale per

il mancato riconoscimento della quota di fr. 100.– per l'affiliazione all'ACS (doc.

U) siccome non rientra nel concetto di spese necessarie e neppure abituali.

e) Per quanto attiene alle spese di cura degli animali domestici, che

il primo giudice ha riconosciuto limitatamente a un importo di fr. 35.- mensili

rispetto ai fr. 177.05 rivendicati dall'istante, va rilevato che nel giudizio

impugnato non è ravvisabile arbitrio alcuno, avendo il Segretario assessore

ammesso una posta di principio neppure computabile nel fabbisogno del debitore.

Infatti, il principio del carattere impignorabile degli animali non tenuti a

scopo patrimoniale o lucrativo (art. 92 cpv. 1 cifra 1a LEF), non si

estende anche a quanto necessario alla loro cura e al loro mantenimento, di

modo che queste spese, destinate a garantire un piacere del debitore, non

rientrano nel calcolo del minimo vitale (Dallèves/Foëx/

Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite, 2005, ad art. 92, n. 82), così che il riconoscimento

delle spese relative alla cura di due gatti rispetto ai sette indicati dall'istante

non può essere sanzionato.

f) Quanto alle spese

per uso telefono, radio e televisione, ridotte dal Segretario assessore da fr.

437.50

a fr. 190.– mensili, il ricorrente, ancora una volta, si limita a

dissentire ma non sostanzia alcun arbitrio. Del resto, le spese telefoniche esposte

dall'istante si riferiscono all'utilizzo di due cellulari e di un collegamento

telefonico fisso con ben tre numeri di chiamata, quindi a spese che non possono

essere considerate necessarie e neppure abituali.

5.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, tantomeno il preteso arbitrio del primo giudice nella

valutazione della sua situazione finanziaria e del suo ritorno a miglior

fortuna, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha formulato osservazioni, non

si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 13 aprile 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

già anticipate

dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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