16.2006.4
ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere
30 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
16.2006.4
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, CCC
Titolo:
ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.4
Lugano
30 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
gennaio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 12 dicembre 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.409)
promossa con istanza 26 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'264.75 oltre
interessi, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Ginevra, domande accolte dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 26 ottobre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3'264.75 rivendicati a
saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA n. __________ rilasciata a
quest'ultima;
che
con sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa
prodotta e rimasta incontestata dalla convenuta assente alla discussione
dell'istanza, ha accolto l'istanza;
che
con scritto 11 gennaio 2006 RI 1ha espresso la propria intenzione di impugnare
il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 11 gennaio 2006 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
manifestare la propria intenzione di ricorrere;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un
eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella
domanda ricorsuale;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono
poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
- ;
Considerandi
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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