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Decisione

16.2006.4

ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere

30 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono

poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

- ;

Considerandi

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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