16.2006.40
azione di risarcimento danni - responsabilità del proprietario dell'opera - qualifica di opera di una strada e di una canalizzazione - difetto dell'opera - onere della prova
21 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.40
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CCC
Titolo:
azione di risarcimento danni - responsabilità del proprietario dell'opera - qualifica di opera di una strada e di una canalizzazione - difetto dell'opera - onere della prova
DIFETTO
ONERE DELLA PROVA
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
art. 58 CO
Incarto n.
16.2006.40
Lugano
21 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
aprile 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 3 aprile 2006 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile
(inc. n. 48c/05) promossa con istanza 16 agosto 2005 nei confronti di
CO 1
(rappresentato
dal __________)
esaminati
gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 16 agosto 2005 RA 1, titolare con __________ di un'azienda agricola a __________,
ha convenuto lo CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per
ottenere il pagamento di fr. 940.–. L'importo rivendicato corrisponde al valore
di due pecore perite dopo essere rimaste intrappolate il 20 giugno 2005 in un
tunnel di scarico dell'acqua piovana situato al di sotto della strada cantonale
in territorio di __________, danno del quale ritiene responsabile l'ente pubblico
nella sua qualità di proprietario della strada. All'udienza del 6 settembre
2005, indetta per la discussione, il convenuto si è opposto alla pretesa contestando
ogni sua responsabilità per l'incidente.
Fatti
B. Con
sentenza 3 aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che per permettere il deflusso
delle acque e dei detriti trasportati lo scarico in discussione non può essere
ostruito da un'inferriata, ha escluso la responsabilità dell'ente pubblico per il
danno subìto dall'istante, al quale il primo giudice ha addebitato la
violazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 56 CO, per non avere
delimitato con una recinzione l'area di pascolo delle sue pecore.
C. Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in
particolare l'art. 58 CO, non ritenendo l'ente pubblico responsabile del danno
subito sebbene questi avesse costruito e mantenuto aperto un tunnel di scarico
di dimensioni notevolmente superiori a quello preesistente. Al ricorso il
convenuto non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
Il
primo giudice ha escluso che il tunnel di scarico dell'acqua piovana in
questione potesse essere sbarrato con un'inferriata poiché in caso di forte
allagamento questa impedirebbe il deflusso dell'acqua e dei materiali
trasportati. Egli ha soggiunto che la strada in questione è stata “costruita moltissimi anni fa” e che l'istante doveva essere al corrente
dell'eventuale pericolo, ragione per cui sarebbe spettato a quest'ultimo
adottare i necessari provvedimenti per evitare il danno. Il ricorrente si duole
della mancata applicazione dell'art. 58 CO giacché, contrariamente a quanto
accertato dal primo giudice, lo scarico è di recente costruzione ed è più
grande di quello preesistente che non consentiva l'accesso alle pecore.
3.
Ora,
che una strada, con le sue parti integranti, sia un'opera ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CO è pacifico (Brehm,
Berner Kommentar, Berna 1990, n. 41 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, §19 n. 104, sentenza del Tribunale federale 4C.45/2005
del 18 maggio 2005), così come una canalizzazione pubblica o un impianto di
regolazione dell'acqua (ZBJV 1984 pag. 286; Grisel,
Traité de droit administratif, Vol. II Neuchâtel 1984, pag. 569). La difettosità
di un'opera si determina da un punto di vista oggettivo, secondo l'esperienza
della vita nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è
reputata servire (DTF 130 III 736 consid. 1.3). Essa si ritiene difettosa
quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla
sua funzione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736
consid. 1.3; Rep. 1993 pag. 135; Brehm,
op. cit., n. 65 ad art. 58 CO).
4.
In
concreto, l'opera in sé non è difettosa, tant'è che il ricorrente rimprovera
all'ente pubblico di aver trascurato provvedimenti necessari a impedire
l'accesso di animali. Ora, può invero apparire opinabile la conclusione del
primo giudice secondo cui spettava all'istante prendere provvedimenti per
evitare l'accesso delle sue pecore nel tunnel di scarico in questione. Resta il
fatto che il ricorrente, limitandosi a ribadire la pericolosità dell'opera e a
contestare l'impossibilità di predisporre delle misure di sicurezza, non spiega
perché il giudizio del primo giudice sarebbe arbitrario. Tanto più che egli non
ha dimostrato, come gli incombeva (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 22 ad art. 58 CO),
l'esistenza di un difetto della costruzione. Né risulta che vi sia un nesso tra
eventuali difetti nell'opera e l'insorgere del danno, tutto ignorandosi sulla
dinamica dell'accaduto. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo
di cassazione invocato, deve essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso
di assegnare ripetibili allo Stato, che non ha formulato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 aprile 2006 di RA 1 è respinto.
2. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70.–
b)
spese fr. 30.–
fr.
100.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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